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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FARANDA TR IN, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 766/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9DIRR400034/2024 IVA-ALTRO
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 20/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R402646/2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2320/2025 depositato il
10/06/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi ricorsi a questa Corte di Giustizia, successivamente riunti per connessione soggettiva, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di irrogazione sanzioni per irregolare tenuta delle scritture contabili, relativamente agli anni di imposta 2021 e 2022 ed un avviso di accertamento per IRAP relativamente all'anno
2020.
Con riferimento ad entrambi gli atti, parte ricorrente ne eccepisce la illegittimità per carenza di giuridica motivazione non essendo stato allegato il processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza –
Compagnia di Paderno Dugnano del 06.12.2023 avente ad oggetto attività di indagine a carico della società Società_1 s.r.l.s. e non essendo state indicate le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti in tale atto sono state ritenute sussistenti e fondate, essendo riportate solo le “conclusioni” alle quali sono giunti gli organi accertatori.
Evidenzia ancora parte Ricorrente che tale vizio di motivazione determina anche il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione resistente ex art. 7 comma 5 bis D. Lsg. 546/1992 e richiama giurisprudenza di legittimità e di merito a suo favore.
Ribadisce la assoluta estraneità alle operazioni fraudolente poste in essere dalla Società_1 e la effettività delle prestazioni ricevute. Precisa ancora parte Ricorrente di avere già provveduto ad accantonare somme per complessivi Euro
213.878,02 sottoposte a vincolo cautelare a favore della procedura penale n. 798/2022 R.G.N.R. mod. 21 –
n. 849/22 R.G. GIP, incardinata avanti il Tribunale di Vallo della Lucania, come da verbale di sequestro preventivo che si allega, di talché, nell'ipotesi di rigetto del presente ricorso, si dovrà ragionevolmente compensare tale somma con quanto eventualmente riconosciuto dovuto alla controparte, ovvero imputarla quale acconto sul maggior importo eventualmente riconosciuto.
Conclude parte Ricorrente chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, la compensazione della somma di Euro 213.878,02 già trattenuta dalla Procura a titolo di sequestro preventivo cautelativo con quanto eventualmente riconosciuto dovuto alla controparte ovvero imputarla quale acconto sul maggior importo eventualmente riconosciuto. Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contestato le avverse deduzioni ed ha ribadito la piena legittimità degli atti impugnati, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso di parte e di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente la infondatezza della eccezione di carenza di giuridica motivazione, atteso che gli atti impugnati fanno riferimento al PVC nei confronti della società ricorrente, alla quale è stato regolarmente consegnato che, all'allegato 1, contiene un promemoria nel quale sono state riassunte le risultanze della indagine svolta dalla GdF, di talché la parte ricorrente ha avuto piena contezza del procedimento che ha portato alla emissione degli atti impugnati ed ha potuto articolare una puntuale contestazione della pretesa tributaria, già iniziata a seguito della ricezione dello schema di atto, avverso il quale sono state depositate deduzioni difensive. Quanto poi al merito della pretesa, rileva il Collegio che dalle indagini è emerso che Società_1 Srl, non è mai stata operativa sino al maggio 2020, del tutto priva di qualsivogia struttura, con conseguente impossibilità di erogare le attività di formazione come documentato.
Rileva ancora che parte ricorrente non ha fornito alcuna valida prova in ordine alla effettività delle prestazioni sottostanti alle fatture e non può costituire una idonea scusante l'asserzione che tutto è stato consegnato ai verificatori, perché ben avrebbero potuto esser fatte copie prima della consegna. Per contro, in sede di indagine, è stato accertato che la documentazione consegnata dalla Società_1 Srl era falsa, frutto di un sistema illecito accertato e descritto puntualmente negli atti di indagine, che non hanno trovato smentita alcuna nella produzione documentale della società ricorrente.
Gli atti impugnati devono quindi essere ritenuti legittimi e vanno confermati.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della società ricorrente, nella misura di euro 800,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite ,liquidate in euro 800,00.-
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FARANDA TR IN, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 766/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9DIRR400034/2024 IVA-ALTRO
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 20/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R402646/2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2320/2025 depositato il
10/06/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi ricorsi a questa Corte di Giustizia, successivamente riunti per connessione soggettiva, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di irrogazione sanzioni per irregolare tenuta delle scritture contabili, relativamente agli anni di imposta 2021 e 2022 ed un avviso di accertamento per IRAP relativamente all'anno
2020.
Con riferimento ad entrambi gli atti, parte ricorrente ne eccepisce la illegittimità per carenza di giuridica motivazione non essendo stato allegato il processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza –
Compagnia di Paderno Dugnano del 06.12.2023 avente ad oggetto attività di indagine a carico della società Società_1 s.r.l.s. e non essendo state indicate le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti in tale atto sono state ritenute sussistenti e fondate, essendo riportate solo le “conclusioni” alle quali sono giunti gli organi accertatori.
Evidenzia ancora parte Ricorrente che tale vizio di motivazione determina anche il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione resistente ex art. 7 comma 5 bis D. Lsg. 546/1992 e richiama giurisprudenza di legittimità e di merito a suo favore.
Ribadisce la assoluta estraneità alle operazioni fraudolente poste in essere dalla Società_1 e la effettività delle prestazioni ricevute. Precisa ancora parte Ricorrente di avere già provveduto ad accantonare somme per complessivi Euro
213.878,02 sottoposte a vincolo cautelare a favore della procedura penale n. 798/2022 R.G.N.R. mod. 21 –
n. 849/22 R.G. GIP, incardinata avanti il Tribunale di Vallo della Lucania, come da verbale di sequestro preventivo che si allega, di talché, nell'ipotesi di rigetto del presente ricorso, si dovrà ragionevolmente compensare tale somma con quanto eventualmente riconosciuto dovuto alla controparte, ovvero imputarla quale acconto sul maggior importo eventualmente riconosciuto.
Conclude parte Ricorrente chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, la compensazione della somma di Euro 213.878,02 già trattenuta dalla Procura a titolo di sequestro preventivo cautelativo con quanto eventualmente riconosciuto dovuto alla controparte ovvero imputarla quale acconto sul maggior importo eventualmente riconosciuto. Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contestato le avverse deduzioni ed ha ribadito la piena legittimità degli atti impugnati, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso di parte e di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente la infondatezza della eccezione di carenza di giuridica motivazione, atteso che gli atti impugnati fanno riferimento al PVC nei confronti della società ricorrente, alla quale è stato regolarmente consegnato che, all'allegato 1, contiene un promemoria nel quale sono state riassunte le risultanze della indagine svolta dalla GdF, di talché la parte ricorrente ha avuto piena contezza del procedimento che ha portato alla emissione degli atti impugnati ed ha potuto articolare una puntuale contestazione della pretesa tributaria, già iniziata a seguito della ricezione dello schema di atto, avverso il quale sono state depositate deduzioni difensive. Quanto poi al merito della pretesa, rileva il Collegio che dalle indagini è emerso che Società_1 Srl, non è mai stata operativa sino al maggio 2020, del tutto priva di qualsivogia struttura, con conseguente impossibilità di erogare le attività di formazione come documentato.
Rileva ancora che parte ricorrente non ha fornito alcuna valida prova in ordine alla effettività delle prestazioni sottostanti alle fatture e non può costituire una idonea scusante l'asserzione che tutto è stato consegnato ai verificatori, perché ben avrebbero potuto esser fatte copie prima della consegna. Per contro, in sede di indagine, è stato accertato che la documentazione consegnata dalla Società_1 Srl era falsa, frutto di un sistema illecito accertato e descritto puntualmente negli atti di indagine, che non hanno trovato smentita alcuna nella produzione documentale della società ricorrente.
Gli atti impugnati devono quindi essere ritenuti legittimi e vanno confermati.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della società ricorrente, nella misura di euro 800,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite ,liquidate in euro 800,00.-