Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 172
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per carenza di motivazione

    Gli atti impugnati fanno riferimento al PVC nei confronti della società ricorrente, alla quale è stato regolarmente consegnato e che, all'allegato 1, contiene un promemoria nel quale sono state riassunte le risultanze della indagine svolta dalla GdF, di talché la parte ricorrente ha avuto piena contezza del procedimento che ha portato alla emissione degli atti impugnati ed ha potuto articolare una puntuale contestazione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento onere probatorio

    La Corte ha ritenuto che la parte ricorrente ha avuto piena contezza del procedimento che ha portato alla emissione degli atti impugnati ed ha potuto articolare una puntuale contestazione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Estraneità alle operazioni fraudolente e effettività delle prestazioni

    Non è stata fornita alcuna valida prova in ordine alla effettività delle prestazioni sottostanti alle fatture. La documentazione consegnata dalla Società_1 Srl era falsa, frutto di un sistema illecito accertato e descritto puntualmente negli atti di indagine, che non hanno trovato smentita alcuna nella produzione documentale della società ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità per carenza di motivazione

    Gli atti impugnati fanno riferimento al PVC nei confronti della società ricorrente, alla quale è stato regolarmente consegnato e che, all'allegato 1, contiene un promemoria nel quale sono state riassunte le risultanze della indagine svolta dalla GdF, di talché la parte ricorrente ha avuto piena contezza del procedimento che ha portato alla emissione degli atti impugnati ed ha potuto articolare una puntuale contestazione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento onere probatorio

    La Corte ha ritenuto che la parte ricorrente ha avuto piena contezza del procedimento che ha portato alla emissione degli atti impugnati ed ha potuto articolare una puntuale contestazione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Estraneità alle operazioni fraudolente e effettività delle prestazioni

    Non è stata fornita alcuna valida prova in ordine alla effettività delle prestazioni sottostanti alle fatture. La documentazione consegnata dalla Società_1 Srl era falsa, frutto di un sistema illecito accertato e descritto puntualmente negli atti di indagine, che non hanno trovato smentita alcuna nella produzione documentale della società ricorrente.

  • Rigettato
    Compensazione somme accantonate

    La Corte ha rigettato i ricorsi riuniti, pertanto la domanda di compensazione è stata implicitamente rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 172
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 172
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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