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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5761 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 3987/20 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3987 dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), nella qualità di erede di , rapp.to e Parte_1 C.F._1 Persona_1 difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Carmine Lombardi ( ), con il quale è C.F._2 elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_1 C.F._3 Marcellina De Pasquale ), con la quale è elettivamente dom.to presso il C.F._4 seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1217/20, pubblicata il 14 Settembre 2020;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1217/20, pubblicata il 14 Settembre 2020, il Tribunale di Benevento: A) Ha rigettato l'opposizione a precetto, proposta da (quale erede di Parte_1 [...] ; B) Ha condannato l'opponente al pagamento delle spese del Per_1 Parte_1 giudizio in favore dell'opposto , liquidate in euro 3.070,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione, ed oltre euro 200,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, davanti a questa Corte, Parte_1
(quale erede di , con atto di citazione notificato il 6 Novembre 2020, ed iscritto Persona_1 a ruolo il 16 Novembre 2020. In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata decisione.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato , chiedendo di rigettarsi il Controparte_1 gravame.
Nel prosieguo del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 14 Ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
Quindi la causa è stata rinviata, ex art. 127 ter comma 4 cpc (disposizione corrispondente a quella di cui all'art. 309 cpc), alla successiva udienza dell'11 Novembre 2025 (quest'ultima parimenti tenuta nelle forme della trattazione scritta).
Orbene, le parti non sono comparse né all'udienza del 14 Ottobre 2025, né tanto meno alla successiva udienza dell'11 Novembre 2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione dell'ordinanza, disponente il rinvio dall'una all'altra. Altresì, è stato ritualmente comunicato anche il provvedimento della Corte, con il quale si è disposto che l'udienza dell'11 Novembre 2025 si svolgesse nelle forme della trattazione scritta.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo 3
grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente giudizio, le parti costituite hanno disertato l'udienza del 14 Ottobre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e così pure quella successiva dell'11 Novembre 2025 (parimenti tenutasi nella modalità della trattazione scritta), sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai procuratori costituiti.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 9 Dicembre 2016 (data di notifica dell'opposizione a precetto in primo grado), la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (nella qualità di erede di , con atto di citazione Parte_1 Persona_1 notificato il 6 Novembre 2020, ed iscritto a ruolo il 16 Novembre 2020, avverso la sentenza n. 1217/20, pronunciata inter partes dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 14 Settembre 2020, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)
R.G. 3987/20 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3987 dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), nella qualità di erede di , rapp.to e Parte_1 C.F._1 Persona_1 difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Carmine Lombardi ( ), con il quale è C.F._2 elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_1 C.F._3 Marcellina De Pasquale ), con la quale è elettivamente dom.to presso il C.F._4 seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1217/20, pubblicata il 14 Settembre 2020;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1217/20, pubblicata il 14 Settembre 2020, il Tribunale di Benevento: A) Ha rigettato l'opposizione a precetto, proposta da (quale erede di Parte_1 [...] ; B) Ha condannato l'opponente al pagamento delle spese del Per_1 Parte_1 giudizio in favore dell'opposto , liquidate in euro 3.070,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione, ed oltre euro 200,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, davanti a questa Corte, Parte_1
(quale erede di , con atto di citazione notificato il 6 Novembre 2020, ed iscritto Persona_1 a ruolo il 16 Novembre 2020. In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata decisione.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato , chiedendo di rigettarsi il Controparte_1 gravame.
Nel prosieguo del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 14 Ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
Quindi la causa è stata rinviata, ex art. 127 ter comma 4 cpc (disposizione corrispondente a quella di cui all'art. 309 cpc), alla successiva udienza dell'11 Novembre 2025 (quest'ultima parimenti tenuta nelle forme della trattazione scritta).
Orbene, le parti non sono comparse né all'udienza del 14 Ottobre 2025, né tanto meno alla successiva udienza dell'11 Novembre 2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione dell'ordinanza, disponente il rinvio dall'una all'altra. Altresì, è stato ritualmente comunicato anche il provvedimento della Corte, con il quale si è disposto che l'udienza dell'11 Novembre 2025 si svolgesse nelle forme della trattazione scritta.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo 3
grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente giudizio, le parti costituite hanno disertato l'udienza del 14 Ottobre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e così pure quella successiva dell'11 Novembre 2025 (parimenti tenutasi nella modalità della trattazione scritta), sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai procuratori costituiti.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 9 Dicembre 2016 (data di notifica dell'opposizione a precetto in primo grado), la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (nella qualità di erede di , con atto di citazione Parte_1 Persona_1 notificato il 6 Novembre 2020, ed iscritto a ruolo il 16 Novembre 2020, avverso la sentenza n. 1217/20, pronunciata inter partes dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 14 Settembre 2020, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)