Accoglimento
Sentenza 15 marzo 2022
Accoglimento
Sentenza 6 aprile 2023
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 20 maggio 2024
Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Ordinanza collegiale 5 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01019/2026REG.PROV.COLL.
N. 05134/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5134 del 2022, proposto da
D.P. OU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato GI Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;
contro
UN di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde e Annalisa Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
GI LZ, RE AR, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 1814 del 2022, resa tra le parti e per la corretta esecuzione della sentenza resa in sede di ottemperanza n. 3565 del 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del UN di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. proposto dal UN di Pozzuoli;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. NO IN e udito per la parte ricorrente l’avvocato GI Maria D'Angiolella; si dà atto che gli avvocati Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde hanno depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-La D.P. OU s.r.l. ha presentato ricorso per la corretta esecuzione della sentenza, resa dalla Sezione in sede di ottemperanza, n. 3565 del 2023, che ha ordinato al UN di Pozzuoli di provvedere al pagamento dell’importo determinato dal commissario ad acta, nei termini fissati con la sentenza di merito, sempre della Sezione (n. 1814 del 2022).
Il nominato commissario ad acta ing. Fabrizio Cortucci, funzionario del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ha depositato la propria relazione in data 14 dicembre 2024, determinando nella misura complessiva di euro 717.369,09 l’importo dovuto dal UN di Pozzuoli alla D.P. OU s.r.l., a titolo di perdita dell’utile connesso alla mancata esecuzione del contratto di appalto dei lavori di “ ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema depurativo fognario intercomunale Monte di Procida-Bacoli-Pozzuoli ” alla data del 14 dicembre, oltre interessi.
2.-Avverso detta relazione tecnica del commissario ad acta ha proposto un primo reclamo il UN di Pozzuoli, deducendo la violazione del giudicato, anche per come interpretato in sede di ottemperanza, con riguardo : a) alla determinazione dell’ aliunde perceptum , per avere considerato solo nella misura del 30 per cento il valore dei lavori, relativi al periodo 2015/2017, dichiarati dalla D.P. OU (nella misura di euro 4.636,79, rapportata ad euro 15.455,97), senza tenere conto della documentazione depositata dal UN (in particolare, dei bilanci, che per quegli anni indicano utili quasi raddoppiati, nonché degli attestati SOA, indicanti un aumento della qualificazione), volta ad evidenziare un ammontare di euro 96.285,00; b) alla determinazione dell’utile di impresa (stimato dal commissario ad acta nell’importo di euro 599.755,49) per non avere decurtato le spese insorte in sede di esecuzione contrattuale (con conseguente dilatazione dei tempi e conseguente lievitazione dei costi, specie della manodopera, sostenuti dall’appaltatore), che avrebbero ridotto l’utile indicato in sede di offerta, dal 7 al 3 per cento del valore dell’appalto.
3. – Con ordinanza 5 agosto 2025, n. 6917 la Sezione ha disposto, a carico del commissario ad acta, un supplemento di istruttoria, affinché tenesse conto anche della perizia tecnica versata in atti dal UN.
4. – Il predetto commissario ha dunque depositato la relazione in data 30 settembre 2025, dando motivatamente conto delle osservazioni svolte dalle parti, confermando il proprio precedente elaborato, e determinando, all’esito, nella misura complessiva di euro 726.523,00 l’importo aggiornato dovuto dal UN di Pozzuoli alla D.P. OU s.r.l.
5. – Il UN ha esperito, con atto notificato in data 1 dicembre 2025 e depositato in pari data, un ulteriore reclamo avverso quest’ultima relazione commissariale, lamentando che la stessa non abbia tenuto conto dei rilievi tecnici posti a base del reclamo precedente, e chiedendo una nuova determinazione dell’ aliunde perceptum e dell’utile di impresa.
6.- Resiste al reclamo la D.P. OU s.r.l. puntualmente controdeducendo e chiedendone la reiezione, oltre che l’inammissibilità per non essere consentita la reiterazione del reclamo.
7. – Nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 il reclamo è stato trattenuto in decisione.
8. – Va preliminarmente disattesa l’istanza comunale di rinvio della trattazione del ricorso, stante l’opposizione del difensore della D.P. OU s.r.l., e soprattutto nella considerazione che la richiesta di rinvio, nel rispetto dei termini a difesa, è prerogativa della parte che resiste ad un’iniziativa (nel caso al reclamo). Ed infatti il termine a difesa serve a garantire il contraddittorio tra le parti.
9. – Il UN di Pozzuoli ripropone le critiche già svolte con il precedente reclamo, in primo luogo contestando le ragioni della mancata considerazione, da parte del commissario ad acta, ai fini della determinazione dell’utile di impresa, e dell’ aliunde perceptum , dei bilanci della D.P. OU relativi agli anni 2015/2017, allegando che l’incremento dagli stessi esposto riflette il momento in cui le somme sono pervenute in relazione all’erogazione di beni e servizi e che detti importi, nonostante l’ampiezza dell’oggetto sociale, sarebbero riferibili all’esecuzione di lavori di costruzione.
La doglianza è infondata per le ragioni condivisibilmente esposte nella relazione commissariale, incentrate sulla considerazione per cui i valori reperiti nei bilanci per gli anni di imposta 2015/2017 non danno evidenza che i volumi di affari ed i correlati redditi imponibili ed utili di esercizio siano, in tutto od in parte, riferibili a lavori assunti dall’ottobre 2015 al maggio 2017, e neppure della loro riconducibilità all’esecuzione di lavori di costruzione, stante la pluralità di attività svolte dalla D.P. OU, quali risultanti dall’oggetto sociale. Analogo discorso va fatto con riguardo alle attestazioni SOA, non essendovi attinenza tra l’utile realizzato da un operatore economico in un determinato periodo e l’aumento della qualificazione conseguito presso la SOA nel medesimo periodo.
10. – La seconda doglianza del reclamo, sempre riguardante la determinazione dell’utile di impresa, contesta la mancata considerazione, da parte del commissario ad acta, dell’effettivo andamento dell’appalto da parte del Consorzio del Mediterraneo risultato aggiudicatario, caratterizzato da criticità emerse già prima della fase esecutiva.
Ulteriore motivo di reclamo, che si tratta congiuntamente in quanto strettamente connesso al precedente, è quello della mancata considerazione delle spese per l’esecuzione del contratto, che avrebbero dovuto essere decurtate per la determinazione del margine di utile, sì da non ammontare al 7 per cento indicato in sede di offerta, ma al 3 per cento del valore dell’appalto.
Anche tali doglianze sono infondate, in quanto basate su di un’ipotesi, atteso che non sono esportabili od estensibili in capo alla D.P. OU le difficoltà incontrate nell’esecuzione dell’appalto da un altro operatore, come pure la necessità, per quest’ultimo, di fare ricorso al subappalto, e dunque, correlativamente, di sopportare i costi conseguenti.
La metodologia di calcolo del mancato utile seguita dal commissario ad acta appare in ogni caso coerente con il giudicato, di cui alla sentenza della Sezione n. 1814 del 2022, alla cui stregua occorre « attenersi all’offerta economica presentata in sede di gara; determinare il margine di guadagno che residua dopo l’applicazione del ribasso indicato in sede di gara; il mancato profitto, corrispondente all’utile che l’impresa avrebbe conseguito, deve essere calcolato tenendo conto del corrispettivo che sarebbe stato pagato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso offerto; tale somma deve essere decurtata di tutte le spese necessarie per l’esecuzione del contratto; la somma così definita deve essere decurtata dell’eventuale aliunde perceptum conseguito dall’impresa nell’esecuzione di altri lavori durante il tempo di svolgimento del contratto di cui è causa; a tale fine l’impresa è tenuta a fornire alla stazione appaltante i dati relativi ai lavori assunti nel periodo di durata del contratto non eseguito [..] ».
E’ evidente peraltro che, trattandosi di un appalto non realizzato dalla società D.P. OU, il margine di utile non poteva che essere calcolato in via teorica, non essendo state effettivamente sostenute (e quindi documentabili) le spese per la realizzazione dello stesso.
11. – Alla stregua di quanto esposto, il reclamo del UN di Pozzuoli va respinto.
Le spese della fase seguono, come di consueto, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Va altresì posto a carico del UN di Pozzuoli il compenso del commissario ad acta, liquidato in complessivi euro diecimila/00, come da istanza di liquidazione del 3 febbraio 2025, detratto l’importo di euro cinquemila già corrisposto a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e, per l’effetto, ordina al UN di Pozzuoli di provvedere al pagamento, in favore della D.P. OU s.r.l., dell’importo determinato dal commissario ad acta nella relazione del 30 settembre 2025.
Condanna il UN reclamante alla rifusione delle spese di giudizio della fase, liquidate in euro tremila/00, in favore del difensore distrattario avvocato GI Maria D’Angiolella.
Pone a carico del UN il pagamento del compenso del commissario ad acta, liquidato in euro diecimila/00, decurtato dell’importo di euro cinquemila/00, già corrisposto a titolo di anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO AB, Presidente
NO IN, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO IN | GO AB |
IL SEGRETARIO