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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1922/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.2.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], EE) il 12.02.1984 cittadina: malese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Marzorati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo De Ponti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comignago in data 12.9.2016
(anno 2016 atto n. 9 reg. parte 2 serie C di Comignago - Trascritto anno 2016 atto n.609 reg. parte
2 serie C di Milano)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025, successivamente integrato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. il SI. verserà alla SI.ra un assegno di € 500,00 il giorno 25 di ogni mese a partire PT Pt_1 dalla data del deposito del ricorso per separazione e fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
3. il SI. rimborserà alla sig.ra il 100% delle somme da quest'ultima spese per lo PT Pt_1 psicologo, a fronte della presentazione di regolare fattura, dalla data del deposito del ricorso per separazione per un periodo di almeno 12 mesi e comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, subordinando la liberazione del SI. dall'obbligazione al PT passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
4. l'abitazione di via Apelle 10, di proprietà esclusiva del SI. verrà assegnata alla sig.ra PT
, che la abiterà con quanto l'arreda, dalla data del deposito del ricorso per separazione per un Pt_1 periodo di almeno 12 mesi e comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, subordinando la liberazione del SI. dall'obbligazione al passaggio in giudicato PT della sentenza di divorzio;
successivamente verrà definitivamente assegnata al SI. ; PT
5. al rilascio dell'immobile da parte della SI.ra , di cui al punto precedente, il SI. si Pt_1 PT farà carico del trasloco, provvedendovi personalmente o facendo ricorso a terzi di sua scelta;
6. la SI.ra potrà asportare dall'immobile di via Apelle, 10, i seguenti mobili e complementi di Pt_1 arredo: mobile TV Ikea, credenza alta Ikea, quadro con stampa giapponese;
7. sin d'ora, il SI. dichiara di accettare l'immobile di via Apelle, 10, nello stato di normale PT uso in cui si troverà al momento del rilascio dello stesso da parte della SI.ra ; Pt_1
8. il sig. si farà in ogni caso carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, connesse PT all'immobile, escluse le utenze. Sin d'ora, in ogni caso, il SI. rinuncia a rivalersi sulla SI.ra PT
in relazione a queste somme, a qualsiasi titolo;
Pt_1
9. l'automobile Mazda 2 di proprietà di entrambi i coniugi viene definitivamente assegnata al SI.
, dandosi le parti atto che la spesa per l'acquisto è stata interamente sostenuta dal SI. PT
; PT
10. il SI. provvederà a regolarizzare i documenti relativi all'autovettura, in modo che la PT stessa risulti di sua esclusiva proprietà. Ciò entro e non oltre 15 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione. Il SI. si farà esclusivo carico di tutte le spese necessarie a questo fine, quali, PT
a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di trapasso, di registrazione, di aggiornamento dei pubblici registri;
11. il SI. si impegna sin d'ora a tenere indenne la SI.ra da qualsiasi spesa e/o esborso PT Pt_1 connesso alla vettura (i.e. sanzioni amministrative, imposte, assicurazione, interventi di manutenzione…) che dovesse maturare dalla sottoscrizione del presente accordo fino al momento dell'avvenuto definitivo trapasso di cui al punto precedente. Pertanto, tali spese rimarranno a esclusivo carico del SI. sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
PT
12. il SI. rimborserà alla sig.ra il 100% delle somme spese per l'ottenimento della PT Pt_1 patente di guida, i.e. spese di iscrizione agli esami/test teorici e pratici organizzati presso la motorizzazione e per sei (6) lezioni pratiche private, a fronte della presentazione di regolare fattura;
13. i coniugi provvederanno, entro 15 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione, alla chiusura del conto corrente cointestato, aperto presso Banca Intesa con saldo al 27.12.2024 pari a euro 232,20. L'intero saldo residuo al momento della chiusura sarà accreditato sul conto corrente personale della SI.ra ; Pt_1
14. ogni altra somma e proprietà dei coniugi, ed in particolare i conti correnti personali, rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari;
15. i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
16. spese di lite integralmente compensate, con un contributo spese da parte del SI. alla PT
SI.ra di euro 6.420,13, da versarsi direttamente all'Avv. Andrea Marzorati sul conto corrente Pt_1 dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Comignago in data 12.9.2016; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comignago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.2.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], EE) il 12.02.1984 cittadina: malese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Marzorati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo De Ponti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comignago in data 12.9.2016
(anno 2016 atto n. 9 reg. parte 2 serie C di Comignago - Trascritto anno 2016 atto n.609 reg. parte
2 serie C di Milano)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025, successivamente integrato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. il SI. verserà alla SI.ra un assegno di € 500,00 il giorno 25 di ogni mese a partire PT Pt_1 dalla data del deposito del ricorso per separazione e fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
3. il SI. rimborserà alla sig.ra il 100% delle somme da quest'ultima spese per lo PT Pt_1 psicologo, a fronte della presentazione di regolare fattura, dalla data del deposito del ricorso per separazione per un periodo di almeno 12 mesi e comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, subordinando la liberazione del SI. dall'obbligazione al PT passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
4. l'abitazione di via Apelle 10, di proprietà esclusiva del SI. verrà assegnata alla sig.ra PT
, che la abiterà con quanto l'arreda, dalla data del deposito del ricorso per separazione per un Pt_1 periodo di almeno 12 mesi e comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, subordinando la liberazione del SI. dall'obbligazione al passaggio in giudicato PT della sentenza di divorzio;
successivamente verrà definitivamente assegnata al SI. ; PT
5. al rilascio dell'immobile da parte della SI.ra , di cui al punto precedente, il SI. si Pt_1 PT farà carico del trasloco, provvedendovi personalmente o facendo ricorso a terzi di sua scelta;
6. la SI.ra potrà asportare dall'immobile di via Apelle, 10, i seguenti mobili e complementi di Pt_1 arredo: mobile TV Ikea, credenza alta Ikea, quadro con stampa giapponese;
7. sin d'ora, il SI. dichiara di accettare l'immobile di via Apelle, 10, nello stato di normale PT uso in cui si troverà al momento del rilascio dello stesso da parte della SI.ra ; Pt_1
8. il sig. si farà in ogni caso carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, connesse PT all'immobile, escluse le utenze. Sin d'ora, in ogni caso, il SI. rinuncia a rivalersi sulla SI.ra PT
in relazione a queste somme, a qualsiasi titolo;
Pt_1
9. l'automobile Mazda 2 di proprietà di entrambi i coniugi viene definitivamente assegnata al SI.
, dandosi le parti atto che la spesa per l'acquisto è stata interamente sostenuta dal SI. PT
; PT
10. il SI. provvederà a regolarizzare i documenti relativi all'autovettura, in modo che la PT stessa risulti di sua esclusiva proprietà. Ciò entro e non oltre 15 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione. Il SI. si farà esclusivo carico di tutte le spese necessarie a questo fine, quali, PT
a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di trapasso, di registrazione, di aggiornamento dei pubblici registri;
11. il SI. si impegna sin d'ora a tenere indenne la SI.ra da qualsiasi spesa e/o esborso PT Pt_1 connesso alla vettura (i.e. sanzioni amministrative, imposte, assicurazione, interventi di manutenzione…) che dovesse maturare dalla sottoscrizione del presente accordo fino al momento dell'avvenuto definitivo trapasso di cui al punto precedente. Pertanto, tali spese rimarranno a esclusivo carico del SI. sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
PT
12. il SI. rimborserà alla sig.ra il 100% delle somme spese per l'ottenimento della PT Pt_1 patente di guida, i.e. spese di iscrizione agli esami/test teorici e pratici organizzati presso la motorizzazione e per sei (6) lezioni pratiche private, a fronte della presentazione di regolare fattura;
13. i coniugi provvederanno, entro 15 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione, alla chiusura del conto corrente cointestato, aperto presso Banca Intesa con saldo al 27.12.2024 pari a euro 232,20. L'intero saldo residuo al momento della chiusura sarà accreditato sul conto corrente personale della SI.ra ; Pt_1
14. ogni altra somma e proprietà dei coniugi, ed in particolare i conti correnti personali, rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari;
15. i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
16. spese di lite integralmente compensate, con un contributo spese da parte del SI. alla PT
SI.ra di euro 6.420,13, da versarsi direttamente all'Avv. Andrea Marzorati sul conto corrente Pt_1 dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Comignago in data 12.9.2016; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comignago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG