Articolo 2 della Legge 6 ottobre 1967, n. 960
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 ottobre 1967
Art. 2.
L'area di cui al primo comma dell'articolo 1 dovra' in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del parroco, non che ad attivita' ricreative, assistenziali e religiose.
E' stabilito il diritto di pubblico accesso al Chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovra' assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1967