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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/01/2025, alle ore 10:03, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 12125/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Chiara MORABITO, in sostituzione dell'Avv. Alessandro LUNA, per parte ricorrente e l'Avv. MEGNA, in sostituzione degli Avv.ti Stefania SOTGIA e
Alessandro DOA, per l' CP_2
L'Avv. Morabito chiede che la causa venga posta in decisione, con compensazione delle spese, tenuto conto che, il ricorso è stato fondato sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte.
L'Avv. Megna chiede che la causa venga decisa, con condanna alle spese e si riporta alla memoria di costituzione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.10 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12125 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Alessandro LUNA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Turrisi
______________________ per ___________________ Colonna 47/53;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania SOTGIA
[...]
e Alessandro DOA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Cagliari, Via Delitala 2. CP_2
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/02/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_2
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (7/10/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_2
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
9/10/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 30/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da"Esiti di pregressa isteroanniessectomia bilaterale (2018) per tumore a
[...]
cellule della granulosa di tipo adulto, in follow-up sinora negaivo per recidiva neoplastica, depressione
maggiore, episodio ricorrente, in trattamento psicofarmacologico, diabete mellito di tipo 2 con
dislipidemia in trattamento con ipoglicemizzante orale, obesità di I grado in soggetto con segni clinici
di spondiloartrosi e verosimile fibromialgia, ipotiroidismo in terapia sostitutiva con L-tiroxina.
Cataratta senile bilaterale con lieve deficit visivo e vasculopatia cerebrale cronica su base ischemica
(TAC accertata)” e ha concluso che, “applicandosi per la valutazione il criterio medico legale della
valutazione complessiva, per le menomazioni di cui è affetta, la ricorrente in atto, Parte_1
è soggetto invalido ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni
e i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) nella misura percentuale del 100% (cento
per cento) (art. 2 e 13 L. 18/71 e art. 9 D.L. 509/88), come da valutazione tabellare di cui al D.M.
05/02/92, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (07/10/2022).
Come emerge dal vaglio della documentazione sanitaria agli atti del presente procedimento e
da quanto rilevato in esame obiettivo dal sottoscritto CTU, le suddette menomazioni, riportate in
diagnosi, in atto, nel loro complesso contribuiscono a limitare lo stato funzionale psicofisico della
ricorrente ma non in misura tale da compromettere la possibilità di compiere autonomamente gli atti
quotidiani della vita con necessità di assistenza continua e/o di deambulare autonomamente senza
l'aiuto di un accompagnatore.
Per quanto rilevato, in atto, la ricorrente non presenta i Parte_1
requisiti sanitari, richiesti dalla legge 18/80 e dai D.M. 508/88 e 509/88, per avere diritto
all'indennità di accompagnamento”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata. Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/01/2025, alle ore 10:03, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 12125/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Chiara MORABITO, in sostituzione dell'Avv. Alessandro LUNA, per parte ricorrente e l'Avv. MEGNA, in sostituzione degli Avv.ti Stefania SOTGIA e
Alessandro DOA, per l' CP_2
L'Avv. Morabito chiede che la causa venga posta in decisione, con compensazione delle spese, tenuto conto che, il ricorso è stato fondato sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte.
L'Avv. Megna chiede che la causa venga decisa, con condanna alle spese e si riporta alla memoria di costituzione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.10 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12125 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Alessandro LUNA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Turrisi
______________________ per ___________________ Colonna 47/53;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania SOTGIA
[...]
e Alessandro DOA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Cagliari, Via Delitala 2. CP_2
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/02/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_2
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (7/10/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_2
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
9/10/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 30/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da"Esiti di pregressa isteroanniessectomia bilaterale (2018) per tumore a
[...]
cellule della granulosa di tipo adulto, in follow-up sinora negaivo per recidiva neoplastica, depressione
maggiore, episodio ricorrente, in trattamento psicofarmacologico, diabete mellito di tipo 2 con
dislipidemia in trattamento con ipoglicemizzante orale, obesità di I grado in soggetto con segni clinici
di spondiloartrosi e verosimile fibromialgia, ipotiroidismo in terapia sostitutiva con L-tiroxina.
Cataratta senile bilaterale con lieve deficit visivo e vasculopatia cerebrale cronica su base ischemica
(TAC accertata)” e ha concluso che, “applicandosi per la valutazione il criterio medico legale della
valutazione complessiva, per le menomazioni di cui è affetta, la ricorrente in atto, Parte_1
è soggetto invalido ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni
e i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) nella misura percentuale del 100% (cento
per cento) (art. 2 e 13 L. 18/71 e art. 9 D.L. 509/88), come da valutazione tabellare di cui al D.M.
05/02/92, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (07/10/2022).
Come emerge dal vaglio della documentazione sanitaria agli atti del presente procedimento e
da quanto rilevato in esame obiettivo dal sottoscritto CTU, le suddette menomazioni, riportate in
diagnosi, in atto, nel loro complesso contribuiscono a limitare lo stato funzionale psicofisico della
ricorrente ma non in misura tale da compromettere la possibilità di compiere autonomamente gli atti
quotidiani della vita con necessità di assistenza continua e/o di deambulare autonomamente senza
l'aiuto di un accompagnatore.
Per quanto rilevato, in atto, la ricorrente non presenta i Parte_1
requisiti sanitari, richiesti dalla legge 18/80 e dai D.M. 508/88 e 509/88, per avere diritto
all'indennità di accompagnamento”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata. Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)