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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 110/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 15/11/2024, ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, come da normativa vigente, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 110 R.G. Lav.- anno 2023 avente ad oggetto: Mancato conferimento incarico.
p r o m o s s a d a
rappresentato e difeso, dall'avv. C. Izzi, elettivamente domiciliato come in atti Parte_1
appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M. De Santis, elettivamente domiciliata come in atti appellata
1 nonchè cotro rappresentato e difeso dall'avv. G. Pescolla, elettivamente Controparte_2
domiciliato come in atti appellato
Controparte_3
appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado
Con ricorso ex art. 414 c.c. adiva il Tribunale di Campobasso, in composizione Parte_1
monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro spiegando le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte ed argomentate nel presente libello e da qui intendersi integralmente richiamate e trascritte, la illegittimità e/o invalidità e/o nullità della procedura selettiva indetta dall' con avviso interno prot. n. 9465 del 27.06.2017 CP_1 per il conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile dell'UOSVD Chirurgia senologica
e brest unit - P.O. di Campobasso;
2. accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte ed argomentate nel presente libello e da qui intendersi integralmente richiamate e trascritte, l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o
l'inefficacia del provvedimento del direttore generale dell' n. 1269 del 22.11.2017 con CP_1 cui l' ha conferito al dott. l'incarico dirigenziale di responsabile CP_1 Controparte_2 dell'UOSVD Chirurgia senologica e Brest unit – P.O. di Campobasso – e di ogni altro atto ad esso presupposto o conseguenziale;
3. per l'effetto dei punti 1) e 2) che precedono, congiuntamente e/o disgiuntamente considerati, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e comunque porre in non cale il provvedimento del direttore generale dell' n. 1269 del 22.11.2017 con cui l' ha conferito al CP_1 CP_1
Dott. l'incarico dirigenziale di responsabile dell'UOSVD Chirurgia Controparte_2
senologica e brest unit - P.O. di Campobasso – ed ogni altro atto ad esso presupposto o conseguenziale e con ogni conseguenza di legge.
2
4. sempre per l'effetto dei punti 1) e 2) che precedono, congiuntamente e/o disgiuntamente considerati condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento del danno CP_1
da perdita di chance subito dal ricorrente quantificato nella somma di euro 51.624,36 (dicasi euro cinquantunomilaseicentoventiquattro/36) ovvero in quell'altra diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ed anche in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 2043
c.c. ed anche previa determinazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.. il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di' della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della pretesa azionata, il ricorrente deduceva in particolare:
-di aver partecipato nel 2017 alla procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile U.O.S.V.D. di Chirurgia senologica e Brest unit del plesso ospedaliero di
Campobasso unitamente ai dott. e , in relazione alla quale deduceva la nullità CP_2 CP_3
della e la violazione e falsa applicazione art. 28 Ccnl 8/6/2000 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio , in particolare contestando alla Azienda il Controparte_4 mancato assolvimento dell'obbligo di concertazione sindacale preordinato alla predeterminazione dei criteri di valutazione;
-la violazione e falsa applicazione del “Regolamento di affidamento e graduazione delle funzioni dirigenziali - Area dirigenza”, approvato con provvedimento del D.G. n. 81 del 09.02.2016, con il quale l' aveva disciplinato le modalità ed i criteri per l'affidamento delle funzioni CP_1
dirigenziali, lamentando che l'Amministrazione aveva agito in palese violazione dei criteri di scelta previsti dal richiamato Regolamento, che erano ben più ampi di quelli relativi alla sola
“esperienza clinica, chirurgica e organizzativa”;
-che nella valutazione comparativa non v'era stato alcun riferimento alla natura ed alle funzioni dell'attività da compiere, alle attitudini personali e capacità professionali;
- la genericità dei criteri di valutazione indicati nell'Avviso interno prot. n. 9465 del 27/6/2017, affermando che sarebbe stata necessaria un'ulteriore specificazione degli stessi da parte della
Commissione o, quantomeno, una adeguata motivazione in merito all'attribuzione ai singoli canditati;
3 - nel merito, la nullità ed illegittimità del conferimento in favore del dott. , come CP_2
risultante dal confronto tra le esperienze di studio e professionali risultanti dai curricula di esso ricorrente e del dott. ; CP_2
- il diritto al risarcimento del danno subito, asserendo che l'erronea ed illegittima procedura di conferimento dell'incarico di cui trattasi lo aveva privato della possibilità di ricoprire un incarico di notevole rilevanza curriculare ed impedito un chiaro avanzamento di carriera e professionale, oltre che una diminuita capacità lavorativa "pro futuro", alla quale si era peraltro aggiunta, a partire dalla fine del 2019, l'impossibilità di eseguire prestazioni chirurgiche presso il Centro Senologico di Isernia.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente che deduceva:
- che i due motivi di doglianza di controparte erano confliggenti, in quanto da un lato il ricorrente aveva contestato alla Commissione valutatrice di non aver correttamente tenuto in considerazione i criteri di cui al provvedimento del D.G. n.81 del 09.02.2016, dall'altra aveva eccepito la genericità dei criteri medesimi;
- che era evidente che la valutazione comparativa tra i vari candidati era stata puntualmente svolta e che dal verbale si comprendeva agevolmente che il era stato preferito ai suoi colleghi CP_2
sulla scorta di una valutazione operata dalla commissione preposta esclusivamente sulla base della documentazione ed attestazione prodotta dagli stessi candidati al momento di presentazione delle loro rispettive domande, al riguardo evidenziando che la documentazione presentata dal Pt_1
relativa al proprio curriculum, nonché ai titoli professionali comprensiva della stessa domanda di partecipazione e del relativo documento di identità, si attestava sulle 14 pagine e così per la dott.ssa e che, invece, aveva prodotto documentazione di oltre 90 pagine, di cui ben CP_3 CP_2
81 quali certificazione ex DPR 484/97 con puntuale specifica della attività professionale svolta;
- che tutta la documentazione allegata da controparte al ricorso e denominata “Casistica operatoria del Dott. estratta dai registri operatori del Dipartimento Materno Infantile “Centro di Pt_1
Senologia” di Isernia dell'anno 2001 non poteva essere presa in considerazione in quanto non allegata dallo stesso al momento dell'invio della domanda di partecipazione all'avviso de Pt_1
quo;
- che la commissione valutatrice aveva in ogni caso solo il compito di proporre un candidato, mentre era prerogativa del Direttore Generale, con una valutazione di natura fiduciaria, e come tale insindacabile, nominare il dirigente.
4 Concludeva chiedendo al Tribunale di “dichiarare nullo e comunque respingere, in quanto inammissibile ed infondata, l'avversa azione, con ogni conseguenza anche sulle spese di vite.”
Si costituiva in giudizio anche che, in via preliminare, eccepiva Controparte_2
l'insussistenza del diritto del alla partecipazione alla procedura di affidamento Pt_1 dell'incarico e sulla base di tale deduzione spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo al
Tribunale di accertare e dichiarare che il ricorrente non aveva titolo per la partecipazione alla procedura indetta con avviso interno prot. 9465 del 27/6/2017 e, per l'effetto, di rigettare il relativo ricorso.
In via subordinata, relativamente al primo motivo di ricorso, deduceva che emergeva per relationem che il provvedimento n. 81/2016 era stato oggetto di concertazione decentrata in data
25/11/2015, e che dunque la previsione del CCNL doveva ritenersi rispettata.
Quanto al secondo motivo di ricorso, affermava che il ricorrente avrebbe comunque dovuto dedurre e dimostrare (secondo la c.d. prova di resistenza), che l'applicazione dei criteri previsti dal provvedimento n. 81/2016 avrebbe condotto all'affidamento dell'incarico ad esso ricorrente risultando maggiormente meritevole di valutazione sia rispetto ad esso che alla dott.ssa CP_2
, che pure aveva partecipato alla procedura e vi era stata ammessa. CP_3
Asseriva l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, deducendo che il provvedimento n. 81/2016 ed il successivo avviso interno indicavano compiutamente i criteri di valutazione dei canditati. Sul quarto motivo evidenziava che il ricorrente si era limitato a presentare la domanda di partecipazione alla procedura mentre egli aveva corredato la propria domanda con la casistica operatoria e con una certificazione del Direttore sanitario attestante che la documentazione presentata descriveva la “specifica attività professionale ex art. 6 DPR 484/97 svolta dal dirigente in oggetto”.
Con sentenza in data 10/1/2023, il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda del Pt_1 condannandolo al pagamento delle spese in favore dell' , nonché la domanda CP_1
riconvenzionale proposta dal , disponendo tra questi e il ricorrente la compensazione CP_2
delle spese.
Osservava preliminarmente il Tribunale che in tale sede il G.L. deve valutare solo la correttezza della procedura selettiva e non certo individuare il candidato cui attribuire l'incarico, trattandosi di selezione finalizzata ad individuare un possibile candidato poi scelto discrezionalmente dal
Direttore Generale.
5 Ciò premesso, evidenziava, in particolare, il GL che la selezione in questione, come da avviso interno n.9465 del 27/6/2017, era fondata sui criteri dettati nel regolamento n. 81 del 9/2/2016 nonché che tali due atti costituiscono lex specialis rispetto alla quale valutare la correttezza dell'operato della sotto il profilo dell'applicazione dei criteri ivi indicati. CP_5
Precisava altresì il primo giudice che l'aspetto determinante che balza evidente è la circostanza che l'avviso di selezione richiedeva esperienze documentate in capo ai candidati e che in quella sede il ricorrente non aveva prodotto alcun documento in ordine all'attività operatoria espletata.
Inoltre osservava che dai verbali della commissione emerge ictu oculi come i tre partecipanti alla selezione abbiano ricevuto identico giudizio in relazione alla esperienza di dirigente medico per attività connessa alla patologia mammaria pluriennale, e che l'elemento di differenza abbia risieduto proprio nella qualità della attività operatoria documentata dal dott. e non dal CP_2
dott. e nel ruolo di referente scientifico ricoperto dal . Pt_1 CP_2
Il Tribunale evidenziava poi che la domanda riconvenzionale da quest'ultimo spiegata non poteva essere accolta difettando in capo allo stesso l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sotto tale profilo.
2. L'appello e le difese degli appellati
Avverso siffatta sentenza proponeva appello il deducendone l'erroneità per i seguenti Pt_1
motivi:
“A) IN RELAZIONE AI VIZI DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE U.O.S.V.D. DI CHIRURGIA SENOLOGICA E BREST
UNIT DEL P.O. DI CAMPOBASSO. OMESSO ESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO SEZ LAV.”;
“A-1. NULLITA' DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE U.O.S.V.D. DI CHIRURGIA SENOLOGICA E BREST
UNIT DEL PLESSO OSPEDALIERO DI CAMPOBASSO. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 28 CCNL 08.06.2000 DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. NULLITÀ DELL'AVVISO
INTERNO PROT. N. 9465 DEL 27.06.2017. PER MANCATA PREVENTIVA APPROVAZIONE
DELL'ATTO AZIENDALE A.S.RE.M.”;
“A.
2 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL “REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO
E GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI – AREA DIRIGENZA”APPROVATO
CON PROVVEDIMENTO DEL D.G. N. 81 DEL 09.02.2016. VIOLAZIONE E FALSA
6 PPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E
CORRETTEZZA”;
“A.
3 - GENERICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI E CORRETTEZZA ED IMPARZIALITA' CP_6
DELLA P.A. EX ART. 97 COST.”;
“B) IN RELAZIONE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA. ULTERIORI PROFILI DI
DOGLIANZA. NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEL CONFERIMENTO IN FAVORE DEL DOTT.
DELLA VALLE, IL RAFFRONTO CON IL RICORRENTE”;
C) RISARCIMENTO DEL DANNO DA “PERDITA DI CHANCE”.
In particolare, il deduceva la nullità della procedura di conferimento dell'incarico per Pt_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 28 CCNL di settore e la nullità dell'avviso interno prot. n.
9465 del 27.06.2017, derivante dalla mancata preventiva approvazione dell'atto aziendale lamentando l'omesso esame dei suddetti vizi procedurali da parte del Tribunale. CP_1
Ribadiva che, in virtù di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL richiamato, i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, prima della definitiva determinazione, dovessero essere oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali, obbligo confermato anche dall'art. 19 comma III del CCNL dell' Triennio 2016-2018 e non assolto CP_7 dall'Amministrazione appellata, neppure in sede di incontro sindacale del 25/11/2015, diversamente da quanto sostenuto dalle controparti. Aggiungeva che, anzi, nel verbale sindacale si dava atto della mancata approvazione del nuovo atto aziendale, intervenuta solo successivamente alla pubblicazione dell'avviso interno di cui trattasi, e che tale circostanza costituisse ulteriore motivo di nullità della nomina del . CP_2
Censurava, altresì, l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alla dedotta violazione e falsa applicazione del “Regolamento di affidamento e graduazione delle funzioni dirigenziali – Area dirigenza”, approvato con provvedimento del D.G. n. 81 del 09.02.2016 e dei criteri di valutazione e dei principi di buona fede e correttezza, al riguardo reiterando le difese spiegate in primo grado e in particolare evidenziando che la Commissione di valutazione, palesemente violando i criteri di scelta previsti sia nel suddetto regolamento che nell'avviso interno, aveva proceduto ad una valutazione comparativa solo con riferimento alle esperienze connesse alla patologia mammaria, ignorando tutti gli altri criteri ivi previsti.
7 Riproponeva, inoltre, l'eccezione di genericità dei criteri di scelta adottati dall' ed CP_1 indicati nell'avviso interno, dolendosi anche della omessa pronuncia del giudice di prime cure in riferimento a tale aspetto.
Secondo l'appellante il Tribunale aveva omesso anche di verificare l'effettivo rispetto dei criteri previsti dal Regolamento approvato con provvedimento del D.G. n. 81 del 9/2/2016 per l'affidamento delle funzioni dirigenziali e l'effettivo compimento, da parte della Commissione valutatrice, della necessaria analisi comparata, asserendo che dalla lettura del verbale della
Commissione Valutatrice del 16/10/2017 emergeva la palese violazione dei criteri di scelta, posto che l'unico criterio preso in considerazione era quello relativo alle esperienze connesse alla patologia mammaria.
Deduceva, inoltre, che erroneamente il GL aveva ritenuto che “l'elemento di differenza” che avrebbe reso, a torto, legittimo e valido l'affidamento dell'incarico di Responsabile della
U.O.S.V.D. Chirurgia Senologica e Brest Unit del P.O. di Campobasso al Dott. fosse CP_2
individuabile nell'avvenuta allegazione da parte di quest'ultimo di una casistica operatoria, eccependo che alcun onere era stato imposto in capo ai partecipanti di produrre la relativa documentazione attestante i titoli di studio ed i titoli di servizio, atteso che ogni parte dell'istanza era da compilare mediante autocertificazione e che, in ogni caso, l'avviso interno faceva riferimento alle “esperienze documentate di studio, ricerca o professionali” ma non imponeva che le stesse fossero materialmente “da documentare”.
Affermava che potevano, invece, ritenersi “documentate” le esperienze ed i titoli contenuti nel curriculum vitae, e che le informazioni circa i titoli di studio ed i titoli di servizio autocertificati ben potevano essere verificati e accertati dall' , la quale aveva tutti gli Controparte_1
strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Evidenziava, nondimeno, che non era chiaro come il G.L. avesse potuto valutare l'esperienza articolata in chirurgia mammaria del dott. come primo operatore atteso che, nella CP_2
casistica allegata, tale dato non risultava.
Chiedeva, infine, il risarcimento del danno da perdita di chance.
Resisteva all'appello l' la quale contestava le avverse prospettazioni evidenziando la CP_1
correttezza della sentenza di primo grado, al riguardo riproponendo le argomentazioni già spiegate in primo grado e chiedendo alla Corte di “respingere in quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto l'avverso appello, con conferma della sentenza impugnata, e con
8 condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari dell'intera procedura da distrarsi in favore del procuratore antistatario” .
Si costituiva anche che, reiterando le difese del primo grado, spiegava le Controparte_2 seguenti conclusioni “- respingere in quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto l'avverso appello, con conferma della sentenza impugnata, e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari dell'intera procedura da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi Controparte_3
e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'esito dello scambio e del deposito telematico delle note di trattazione scritta, la causa era decisa come da separato dispositivo in atti.
********************
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita perciò accoglimento.
In relazione al primo motivo di gravame, osserva la Corte che non si rinviene nella procedura valutativa oggetto di contestazione l'asserita violazione dell'art. 28 CCNL dell'8/6/2000, dal momento che risulta in atti che il Regolamento sull'affidamento e graduazione degli incarichi dirigenziali è stato approvato in sede di riunione sindacale del 25/11/15 (cfr. all. 13 alla memoria di costituzione di I grado). CP_1
Quanto invece alla doglianza relativa alla mancata adozione dell'atto aziendale richiamato nel suddetto verbale, si rileva che la stessa è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questo grado di giudizio.
Passando ai profili attinenti al merito della valutazione operata dalla ritiene questo CP_5
Collegio che le censure del non colgano nel segno. Pt_1
Va, innanzitutto, osservato che la Corte di Cassazione “ha da tempo chiarito (cfr. Cass.
17095/2012, 2511/2017 SSUU 25042/2005, 8950/2007, 5920/2008, 21060/2011, 15764/2011) il carattere fiduciario dell'incarico evidenziando come il dirigente, al quale sia stato preferito altro candidato, può dolersi, in ipotesi, solo del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di correttezza e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 c.c.). E' stato ripetutamente
9 affermato da questa Corte che la procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi del D.Lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, art. 15, comma
3, come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 16 non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione solo il compito di predisporre un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il cui atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale, con conseguente inapplicabilità della normativa di cui alla L. n. 241 del 1990, che riguarda unicamente la materia dei procedimenti amministrativi il cui atto costitutivo ha natura autoritativa, ed insussistenza di alcun obbligo motivazionale da parte del direttore generale, la cui scelta è sindacabile solo sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede che consente di valutare l'atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr., da ultimo, Cass. 31.7.2009 n. 17852; Cass.
1.12.2009 n. 25314; Cass., s. u. 19.7.2011 n. 15764)” (così, Cass. n. 16666 del 04/08/2020).
Ciò posto, evidenziata la natura fiduciaria dell'incarico di cui trattasi, quale emergente, nel caso di specie anche dalla lettura dell'Avviso interno n.9465 del 27/6/17 (cfr. all. n. 6 ricorso di I grado), nonché dal citato “Regolamento di affidamento e graduazione delle funzioni dirigenziali – Area
Dirigenza” approvato con provvedimento del Direttore Generale n. 81 del 9/2/2016, (all. n.16 al ricorso di I grado), come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, la lex specialis della valutazione comparativa in argomento trova la sua fonte proprio nell'avviso che dal Regolamento mutua i criteri valutativi per procedere alla proposta di affidamento dell'incarico. In particolare, tale ultimo atto, prevede che l'incarico è “conferito con atto scritto e motivato dal Direttore
Generale” e che “Fatti salvi i casi in cui le modalità di conferimento degli incarichi sono stabilite da apposite disposizioni normative, l'Azienda procede all'affidamento degli incarichi sulla base di una valutazione comparativa delle esperienze di studio e professionali risultanti dal curriculum vitae nonché delle attitudini dei dirigenti stessi e dovrà tenere conto:
- delle valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle previsioni contrattuali in materia;
- della natura e caratteristiche delle funzioni ed attività da svolgere;
- della professionalità richiesta;
10 - delle attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende;
- delle esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale/internazionale;
- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.”
Balza evidente che tra i criteri di valutazione per l'individuazione di detta proposta sia espressamente prevista la valutazione “delle esperienze documentate di studio, ricerca o professionali”.
In ossequio a tale previsione la Commissione, come risulta dal verbale di riunione del 16/10/2017, ha ammesso alla selezione i tre candidati e in sede di esame delle istanze e della documentazione dei medesimi ha dato atto che, con riferimento ai candidati e “non viene esposta Pt_1 CP_3 la tipologia di intervento né se trattasi di primo o secondo operatore”, mentre, quanto al dott.
ha dato atto della presentazione di “una casistica operatoria con certificazione, ex CP_2
DPR 484/987, da cui si evince l'esperienza articolata in chirurgia mammaria” e dell'esperienza quale “responsabile scientifico dello screening oncologico regionale relativo alla mammella”.
Tale ultimo profilo, che costituisce elemento di differenziazione tra i candidati, è stato perciò ragionevolmente posto a fondamento della determinazione della Commissione di proporre il CP_2
per l'incarico, in coerenza e ossequio delle previsioni dell'avviso interno, tenuto conto che,
[...]
con riferimento agli altri criteri, i candidati erano in posizione di sostanziale parità.
Né possono essere condivise le argomentazioni con cui l'appellante giustifica la mancata produzione della casistica operatoria, deducendo che l'onere di documentare le esperienze era stato assolto con l'allegazione del curriculum vitae e che comunque l' era in possesso della CP_1 documentazione di riferimento, atteso che la dicitura utilizzata nel bando esige un'attività di documentazione che appunto richiede la produzione di documenti (che solo il ha CP_2
ottemperato, producendo in copia attestata come conforme all'originale, n. 81 pagine di report) e che non si può ritenere che incomba sull' l'onere di reperire i titoli che il candidato CP_1
intendeva far valere.
Proprio sulla base della documentazione de qua e della responsabilità scientifica dello screening oncologico si fonda la preferenza del rispetto agli altri due candidati. Del resto, la CP_2
mancata allegazione della casistica operatoria da parte di questi ultimi, ha ragionevolmente
11 impedito alla stessa Commissione il confronto dell'attività operatoria dei candidati ed ha reso irrilevante la stessa verifica del ruolo di primo o secondo operatore svolto dal nei CP_2
singoli interventi.
L'appellante si duole altresì del fatto che il GL ha omesso di pronunciarsi in merito alla contestata
“genericità dei criteri di valutazione”. La doglianza non può trovare favorevole seguito poiché il
Tribunale ha espressamente rilevato, come si è detto, che la valutazione di cui all'avviso interno de quo era fondata sui criteri dettati nel Regolamento n. 81 del 9/2/16.
A ciò si aggiunga che, essendo i criteri stati determinati a monte sin dal Regolamento del 2016, eventuali contestazioni sui contenuti e sulla determinazione degli stessi avrebbero dovuto essere fatte valere innanzi al giudice amministrativo mediante impugnativa nei termini di legge il
Regolamento stesso.
Neppure può trovare favorevole seguito la doglianza relativa al “confronto curricolare tra il dott.
e il ricorrente”, atteso che il giudice non può sostituirsi alla Commissione nella CP_2 valutazione ma solo verificare la correttezza dell'operato della stessa rispetto alla suddetta lex specialis, che nel caso di specie è stata accertata.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno da “perdita di chance”, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26844 del 16 ottobre 2024) l'orientamento secondo cui
“in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7495 del
14/04/2015; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21700 del 23/09/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20979 del
30/09/2009)” e che “... secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, a fronte del potere di cui il datore di lavoro pubblico dispone nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, corrisponde, in capo a coloro che aspirano all'incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ. (vedi, per tutte, Cass. n. 5659, 23760 del 2004, cit., nonché da ultimo Cass.
12 n. 13867 del 2014 e n. 7495 del 2015). 12.1. In particolare, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 19, comma 1, obbligano la datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.
97 Cost. (Cfr. pure, per una particolare applicazione del principio, Cass. n. n. 18972 del
24/09/2015). 12.2. Ciò comporta che la tutela di tale posizione giuridica soggettiva, affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non differisce da quella già riconosciuta al 9
RG 5552/2011 partecipante ad una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato.
Tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto che accede al provvedimento. 13. Il risarcimento del danno postula, dunque,
l'allegazione (e la prova) a carico del lavoratore pretermesso circa la lesione di un interesse legittimo di diritto privato per inadempimento di obblighi gravanti sull'### in relazione agli atti preliminari prospettati, nonché l'allegazione (e la prova) del danno subito dal lavoratore in dipendenza dello stesso inadempimento (vedi, per tutte, Cass., sez. un, civ., n. 6572/2006, anche in motivazione).
Come recentemente ribadito da Cass. n 7495 del 14/04/2015, in tema di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali hanno natura di determinazioni negoziali, a cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., sicché in capo al dipendente
è configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato, che rientra nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ., e sussiste anche rispetto agli atti preliminari al conferimento dell'incarico. Tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa
13 risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A...”(cfr. Cass., n. 4621/2017 del 22/2/2017).
E si è precisato che “rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, Cass.
12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353;
Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. anche Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione). Tale impostazione va ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento ed un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del "più probabile che non": Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance. È in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica”
(Cass. n. 11165 del 9/5/2018).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato ad asserire che “È innegabile, infatti, che il comportamento dell' abbia ingiustamente privato il ricorrente, odierno appellante, CP_1
della possibilità di ricoprire un incarico di notevole rilevanza curriculare impedendo un chiaro avanzamento di carriera e professionale oltre che una diminuita capacità lavorativa "pro futuro" alla quale si è peraltro aggiunta, sul finire dell'anno 2019, l'impossibilità finanche di eseguire prestazioni chirurgiche presso il Centro Senologico di Isernia”, senza addurre alcun elemento utile per l'apprezzamento circa il “probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza”.
Di qui l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rimanendo assorbita ogni altra questione.
14 4. Le spese del presente grado relative al rapporto processuale tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla va sotto tale profilo disposto con riferimento all'appellata contumace.
5. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 10/1/2023 e con ricorso qui depositato il
10/7/2023, da Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
nonché nei confronti di
Controparte_2
e
Controparte_3
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' e di delle spese CP_1 Controparte_2 del presente grado che si liquidano in complessivi €1.800,00 per ognuno, per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
-nulla per le spese in relazione al rapporto processuale con la , attesa la contumacia di CP_3 quest'ultima;
-dà atto che è dovuto dall'appellante un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 15/11/2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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