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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/4/2025 da (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ATTILIO VERGAI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Zanardelli n. 189, giusta procura in atti e (C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE I ricorrenti convengono nello stabilire e chiedere che Codesto Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio minore che continuerà a risiedere prevalentemente presso la madre. Per_1
Le parti riconoscono espressamente reciproca capacità genitoriale e si impegnano a concordare ogni decisione di straordinaria amministrazione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute del figlio ed in generale tutte quelle decisioni che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza del figlio presso ciascuno degli stessi. SUI TEMPI DI PERMANENZA DEL MINORE CON I GENITORI Il sig. terrà con sé il figlio nei seguenti tempi e modalità: Parte_2 Per_1
1 Due giorni infrasettimanali dal mercoledì dall'orario di uscita dalla scuola del minore fino al venerdì mattina quando lo stesso lo accompagnerà a scuola, con due pernottamenti quando non è con il figlio nel weekend mentre quando è con il figlio nel weekend dal mercoledì dall'orario di uscita dalla scuola fino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
Due weekend al mese in maniera alternata dal sabato dalle ore 09,30 quando il padre prenderà il figlio presso la casa materna e/o, in casi eccezionali e/o per motivi lavorativi, presso la casa dei nonni materni fino alla domenica sera alle ore 19,30 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna e/o in casi eccezionali e/o per motivi lavorativi presso la casa dei nonni materni.
In caso di malattia del minore il padre potrà recuperare i giorni stabiliti non appena il bimbo sarà guarito, previo accordo con la madre. In caso di malattia superiore a 3 giorni il padre potrà fare visita al figlio presso la casa familiare.
I genitori si impegnano nei giorni di rispettiva tenuta del bambino a far sentire all'altro genitore il figlio telefonicamente almeno una volta al giorno in orario da concordare.
Durante il periodo estivo e/o comunque quando avranno le ferie entrambi i genitori potranno stare con il figlio 15 giorni anche non consecutivi da comunicare con congruo preavviso entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando altresì gli eventuali luoghi ed i recapiti di villeggiatura presso cui si recheranno con il figlio.
I genitori trascorreranno con il figlio le Festività da calendario in maniera alternata, in particolare sarà alternato il giorno di Natale (più precisamente sarà alternato il pranzo con la cena e per il Natale 2025 a pranzo starà con il padre e a cena con la madre) con S. Stefano, il Capodanno con l'Epifania, il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé il figlio fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore.
Il minore, in deroga al calendario di visite, trascorrerà il giorno del compleanno dei rispettivi genitori con gli stessi con impegno di quest'ultimi a far recuperare il giorno. Resta inteso che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze del minore legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici ed alle eventuali problematiche di salute del bambino (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere) nonché degli impegni lavorativi dei due genitori. Entrambi i genitori dovranno garantire a del tempo “esclusivo” nei rispettivi tempi di frequentazione, ovvero la presenza Per_1 di eventuali partner dovrà essere graduale e contemperata rispetto ai giorni di visita del minore con il genitore stesso nonché dovrà trattarsi di relazione stabile e duratura al fine di preservare il benessere e la serenità del minore. In particolare i due genitori concordano nel non introdurre nuove figure nella quotidianità di nelle rispettive abitazioni fintanto che il bambino non sarà Per_1 adeguatamente preparato per tale conoscenza. La madre si impegna a consegnare al padre almeno due cambi e, comunque, tutto il necessario per il figlio ogni qualvolta lo tenga con sé con impegno del padre e riconsegnare tali cambi. SUL MANTENIMENTO DEL MINORE Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio quando lo avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo per il mantenimento ordinario del minore, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE
2 I due genitori stabiliscono che le spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, qui di seguito elencate come da Protocollo del Tribunale di Lucca: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
3 I ricorrenti concordano nel sostenere nella misura del 50% ciascuno la spesa relativa alla mensa scolastica. Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. Stante la ripartizione al 50% i ricorrenti godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. Ciascun genitore si obbliga a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a comunicare ogni cambiamento del recapito telefonico;
inoltre ciascun genitore si obbliga a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei rispettivi documenti, della carta di identità del figlio minore valida per l'espatrio e del passaporto proprio e del figlio. L'efficacia delle suesposte e concordate condizioni decorre dalla sottoscrizione del presente atto». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di nato fuori dal matrimonio e il 27/8/2021 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/4/2025 da (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ATTILIO VERGAI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Zanardelli n. 189, giusta procura in atti e (C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE I ricorrenti convengono nello stabilire e chiedere che Codesto Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio minore che continuerà a risiedere prevalentemente presso la madre. Per_1
Le parti riconoscono espressamente reciproca capacità genitoriale e si impegnano a concordare ogni decisione di straordinaria amministrazione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute del figlio ed in generale tutte quelle decisioni che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza del figlio presso ciascuno degli stessi. SUI TEMPI DI PERMANENZA DEL MINORE CON I GENITORI Il sig. terrà con sé il figlio nei seguenti tempi e modalità: Parte_2 Per_1
1 Due giorni infrasettimanali dal mercoledì dall'orario di uscita dalla scuola del minore fino al venerdì mattina quando lo stesso lo accompagnerà a scuola, con due pernottamenti quando non è con il figlio nel weekend mentre quando è con il figlio nel weekend dal mercoledì dall'orario di uscita dalla scuola fino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
Due weekend al mese in maniera alternata dal sabato dalle ore 09,30 quando il padre prenderà il figlio presso la casa materna e/o, in casi eccezionali e/o per motivi lavorativi, presso la casa dei nonni materni fino alla domenica sera alle ore 19,30 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna e/o in casi eccezionali e/o per motivi lavorativi presso la casa dei nonni materni.
In caso di malattia del minore il padre potrà recuperare i giorni stabiliti non appena il bimbo sarà guarito, previo accordo con la madre. In caso di malattia superiore a 3 giorni il padre potrà fare visita al figlio presso la casa familiare.
I genitori si impegnano nei giorni di rispettiva tenuta del bambino a far sentire all'altro genitore il figlio telefonicamente almeno una volta al giorno in orario da concordare.
Durante il periodo estivo e/o comunque quando avranno le ferie entrambi i genitori potranno stare con il figlio 15 giorni anche non consecutivi da comunicare con congruo preavviso entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando altresì gli eventuali luoghi ed i recapiti di villeggiatura presso cui si recheranno con il figlio.
I genitori trascorreranno con il figlio le Festività da calendario in maniera alternata, in particolare sarà alternato il giorno di Natale (più precisamente sarà alternato il pranzo con la cena e per il Natale 2025 a pranzo starà con il padre e a cena con la madre) con S. Stefano, il Capodanno con l'Epifania, il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé il figlio fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore.
Il minore, in deroga al calendario di visite, trascorrerà il giorno del compleanno dei rispettivi genitori con gli stessi con impegno di quest'ultimi a far recuperare il giorno. Resta inteso che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze del minore legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici ed alle eventuali problematiche di salute del bambino (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere) nonché degli impegni lavorativi dei due genitori. Entrambi i genitori dovranno garantire a del tempo “esclusivo” nei rispettivi tempi di frequentazione, ovvero la presenza Per_1 di eventuali partner dovrà essere graduale e contemperata rispetto ai giorni di visita del minore con il genitore stesso nonché dovrà trattarsi di relazione stabile e duratura al fine di preservare il benessere e la serenità del minore. In particolare i due genitori concordano nel non introdurre nuove figure nella quotidianità di nelle rispettive abitazioni fintanto che il bambino non sarà Per_1 adeguatamente preparato per tale conoscenza. La madre si impegna a consegnare al padre almeno due cambi e, comunque, tutto il necessario per il figlio ogni qualvolta lo tenga con sé con impegno del padre e riconsegnare tali cambi. SUL MANTENIMENTO DEL MINORE Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio quando lo avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo per il mantenimento ordinario del minore, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE
2 I due genitori stabiliscono che le spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, qui di seguito elencate come da Protocollo del Tribunale di Lucca: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
3 I ricorrenti concordano nel sostenere nella misura del 50% ciascuno la spesa relativa alla mensa scolastica. Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. Stante la ripartizione al 50% i ricorrenti godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. Ciascun genitore si obbliga a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a comunicare ogni cambiamento del recapito telefonico;
inoltre ciascun genitore si obbliga a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei rispettivi documenti, della carta di identità del figlio minore valida per l'espatrio e del passaporto proprio e del figlio. L'efficacia delle suesposte e concordate condizioni decorre dalla sottoscrizione del presente atto». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di nato fuori dal matrimonio e il 27/8/2021 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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