Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 28/05/2025, alle ore 11.47 sono presenti i procuratori delle parti l'Avv. LAMMA ROBERTO per la parte ricorrente, in presenza, e l'Avv. POZZOLI CESARE
ANDREA per la parte resistente, in videoconferenza. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. Il difensore è noto all'ufficio.
Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Lamma in ordine all'ammissibilità del documento depositato in data 22/05/2025, cita un' ordinanza del
26/10/2026 del Tribunale di Milano che esibisce. Parte resistente eccepisce la tardività del documento sopra richiamato. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza, anche in videoconferenza, al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,18.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 424 /2023 promossa da:
assistito da Avv.LAMMA ROBERTO Parte_1
CONTRO
assistito da Avv. POZZOLI CESARE ANDREA Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2023 Parte_1 chiedeva la condanna della società al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti a causa del demansionamento e dell'emarginazione professionale subiti dal
28 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020 e per essere stato assegnato a mansioni equivalenti a quelli di livello inferiore rispetto a quelle stabilite nell'accordo di demansionamento a partire dal gennaio 2021.
Deduceva parte ricorrente che era stato assunto nel 1986 dalla società Acam spa, poi divenuta Acam Gas spa, attraverso cessione di contratto individuale da Acam Acqua spa nel 2006 e dal 2008, con la stessa modalità, da Acam Gas spa e di aver maturato nel corso degli anni competenza e professionalità
2 tali da rivestire nel 2013 il ruolo di quadro e da assumere responsabilità e poteri di rappresentanza all'esterno dell'ente; che tale rapporto era stato proseguito anche a seguito della fusione della società Acam Gas Spa con
[...]
che nel 2018 gli era stata riconosciuta la CP_2 mansione di Responsabile dell'Unità tecnica Liguria Est del
Polo Liguria, comportante il trasferimento della sede lavorativa da Spezia a Levi;
che per evitare tale trasferimento, anche in ragione di problemi familiari che lo avevano indotto ad usufruire dei permessi di cui all'art. 33 co. 3 L. 104/92, aveva accettato la proposta datoriale sottoscrivendo in data 28/02/2019 un accordo in sede sindacale comportante l'attribuzione di mansioni inferiori, quali quelle dell'8° livello, a fronte dell'assegnazione della sede lavorativa a Carrara.
Il ricorrente lamentava da tale momento la mancata formazione ed il demansionamento, concretantesi in inoperatività di fatto e isolamento lavorativo sino al gennaio 2021, quando veniva trasferito al settore normativo, a seguito del quale si sarebbe verificato comunque un demansionamento.
Si costituiva in giudizio l' contestando la Controparte_2 ricostruzione dei fatti e le richieste formulate da e Pt_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Parte convenuta sosteneva di aver sempre adibito il ricorrente alle mansioni pattuite con l'accordo del febbraio 2019, fornendo allo stesso la necessaria formazione. Eccepiva, inoltre la mancanza di prova in ordine alla richiesta di danni formulata in atto introduttivo.
I – IL DEMANSIONAMENTO
E' provato documentalmente che parte ricorrente, al fine di evitare il trasferimento a Levi, abbia accettato di sottoscrivere, in sede sindacale, un accordo in virtù del quale, a fronte del mancato trasferimento, accettava il demansionamento, ossia di svolgere le mansioni equivalenti a
3 quelle indicate nell'8° livello del CCNL Gas e acqua applicabile, rinunciando al ruolo di quadro rivestito in precedenza.
L' lamenta di non aver svolto le mansioni stabilite in Pt_1 sede contrattuale e distingue due periodi lavorativi: nel periodo dal febbraio 2019 (data di sottoscrizione dell'accordo in sede sindacale) sino al dicembre 2020 il predetto sarebbe stato prevalentemente inoperoso e dal gennaio 2021 avrebbe svolto mansioni equivalenti a quelle previste nel 6° livello del CCNL applicabile.
Secondo i principi sull'onere probatorio in tema di inadempimento, allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
(cfr., ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 48/2024).
Da ultimo v. Cass. 6275/24: …In materia, va richiamata la recente statuizione di questa Corte secondo cui "Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio
4 dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c.,
a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa”.>
A) I DOCUMENTI
Nel caso che ci occupa parte resistente ha prodotto in giudizio una serie di documenti dai quali si dovrebbe evincere lo svolgimento da parte di delle mansioni pattuite in Pt_1 sede sindacale: mail del 15-10-2019 da cui si desume che il ricorrente ha partecipato all'incontro con il referente preposto dell'ufficio comunale in relazione alla problematica della sostituzione delle tubazioni di acciaio a La Spezia (v. doc. sub. 9 di parte resistente) e coordinato le relative operazioni prendendo accordi con le ditte;
mail del 11-02-2020 da cui si desume che il ricorrente ha partecipato all'incontro con il sindaco del Comune di ST
GO (v. doc. sub. 10 parte resistente) e si è interfacciato con i proprietari dei terreni interessati alla costruzione degli impianti, rapportandosi anche con gli eventuali legali
(avv. Martini) e/o tecnici (ing. ; Per_2 mail del 21.5.2020, 28.5.2020 e del 1.6.2020 - metanizzazione relative alle procedure per Parte_2
l'acquisizione di due mappali ai fini dell'installazione di un
GRF (doc. n. 6 fasc. resistente); mail del 14.7.2020 con la quale il ricorrente aggiorna l'ing. sullo “stato dell'arte” dando così atto dei Per_3 progetti seguiti (v. mail doc. 3 e 7 fasc. resistente), tra cui la trasformazione GPL metano Pontremoli, in due sedi distinte e a Villafranca;
mail del 14.7.2020 con la quale il ricorrente inoltra all'ing.
mail dell'Ing. in relazione a costi e tempi di Per_3 Per_2 rifacimento di un muro (doc. 7); mail del 12.8.2020 relativa all' occupazione temporanea di terreno privato a Pontremoli (v. doc. n. 5 fasc. resistente);
5 mail del 12.8.2020 da cui si desume che il ricorrente ha effettuato sopralluoghi nei diversi cantieri (doc. sub. 12 memoria di costituzione;
mail del 21-09-20 da cui si desume che ha predisposto Pt_1 una lettera da inviare al Comune di Carrara (doc. sub. 11 memoria di costituzione);
mail del 22.9.2020 in ordine alla necessità di sottoscrivere contratti di costituzione di servitù (v. doc. 4 fasc. resistente);
mail del 1.10.2020 all'ing. avente ad oggetto il “muro Per_3 dell'IPRM di Pontremoli” (v. doc. 8):
mail del 19.9.2023 con cui il ricorrente dà istruzioni a
Responsabile Unità Tecnica Veneto Sud (v. Testimone_1 doc. 17); mail del 18.10.2023 con cui il ricorrente fornisce a
Responsabile Unità Tecnica Novara, Testimone_2 indicazioni in ordine alla compilazione ed all'invio del modulo CIG (v. doc. 16). Da rilevare che in diversi casi il ricorrente si è limitato a trasmettere comunicazioni di altri;
che le ultime due mail riguardano un periodo successivo al deposito del ricorso;
che complessivamente la (non) frequenza delle mail non pare deporre nel senso di una proficua attività lavorativa quotidiana.
B) LE PROVE ORALI
Il teste collega di lavoro di ha Testimone_3 Pt_1 riferito: “Vedevo il ricorrente che fumava fuori dall'ufficio
e ci mettevamo a parlare. Il ricorrente mi diceva che non sapeva cosa fare perché non aveva niente da fare, era senza lavoro”.
Il predetto teste ha poi riferito che l' non partecipava Pt_1 alle riunioni dei Comuni per la trasformazione degli impianti da gpl a metano: ”riunioni con i Comuni dove si decideva la trasformazione dal GPL al metano le ho fatte io insieme a
(espert italgas), (responsabile CP_3 Persona_4
6 dell'U.T. Liguria Sud) e per quanto riguarda la riunione con i
Sindaci era presente anche la quale tiene i CP_4 rapporti di con i Comuni. non l'ho mai visto in CP_1 Pt_1 quelle attività”.
In relazione al periodo successivo al gennaio 2021 il teste ha riferito: ”Sono al corrente che il ricorrente Tes_3 facesse parte di Unità Normativa Tecnica ma non so dire quali attività svolgesse nello specifico. Il ricorrente, nel ruolo di Normativa, non mi risulta che sia intervenuto nei progetti.
Per esempio, non è intervenuto sull'ATEM (Ambito Territoriale) di La Spezia. Ci ho parlato e non l'ho mai visto partecipare alle riunioni”.
Il teste dipendente della società Testimone_4 resistente dall'11.02.1985 fino al pensionamento del
30.06.2022, con sede a Carrara dal marzo 2020, ha riferito:
“…Ero applicato nell'ufficio contiguo a quello del ricorrente.
Quest'ultimo era inoperosissimo, non faceva niente, si lamentava con i colleghi perché non gli era stato assegnato nessun incarico”… “Non ho mai visto il nome del ricorrente nell'elenco dei soggetti della reperibilità. Non mi è mai capitato di compilare i moduli di segnalazione sinistri perché quando ci sono stato io non si sono mai verificati incidenti di gas”.
Anche il teste dipendente della società Testimone_5 resistente, che ha lavorato all'Ufficio Tecnico di Carrara fino al 31.12.2022, ha riferito: “All'epoca avevo l'ufficio dirimpetto a quello del ricorrente. Il ricorrente si lamentava sempre, era sempre un po' arrabbiato e si teneva informato e aggiornato sulle normative e soprattutto sulla sicurezza sul lavoro. Si lamentava che doveva trovarsi qualcosa fa fare altrimenti non gli passavano le giornate. Era inoperoso, la parola è giusta”.
In relazione al periodo dal gennaio 2021 il teste ha riferito:
”In quel periodo non ho avuto incidenti da gas e mi sembra che
7 vi sia stato solo un incidente NON da Gas. In caso di incidenti da gas o perdita di gas o mancanza di gas, si reca sul posto l'operaio chiamato dal tecnico reperibile il quale a sua volta è chiamato dal centro operazione del nostro pronto intervento. L'operaio, in prima battuta, valuta le prime manovre di intervento e sicurezza e poi, eventualmente, chiama il tecnico. In tutto ciò, il ricorrente non era coinvolto, rimaneva fuori da tale procedura”.
Il testimone dipendente della società Testimone_6 resistente dal 1984, ha riferito: “Il mio ufficio è dirimpetto all'ufficio del ricorrente. Condividevo l'ufficio con Tes_5
ogni tanto veniva nel mio ufficio e mi diceva che non Pt_1 aveva nulla da fare. Io e ci chiedevamo cosa facesse il Tes_5 ricorrente perché lo vedevamo vagare, veniva spesso nel nostro ufficio durante la mattinata. Non so dire se il ricorrente non venisse invitato alle riunioni aziendali. Vedevo che aveva dei documenti sulla scrivania, penso che si trattasse di normativa. Non so dire se il ricorrente sia stato coinvolto in attività formativa”.
Detti testi hanno riferito non soltanto de relato actoris, come sostenuto da parte resistente in sede di discussione orale, ma anche per cognizione diretta, avendo l'ufficio vicino a quello del ricorrente.
Peraltro, considerato che il ricorrente svolgeva gli incarichi assegnatigli dall'Ing. (v. infra) e che non gli sono Per_3 state mosse contestazioni disciplinari, la circostanza che il predetto avesse tanto tempo per andare a lamentarsi con i colleghi e per “girovagare”, non pare potersi imputare ad una condotta inadempiente di , come sostenuto dalla società Pt_1 in sede di discussione orale.
Peraltro, articolate lamentele sono state comunicate anche ai preposti della società (v. docc. 22, 23 e 24 fasc. Ricorrente)
e quest'ultima nulla ha risposto e contestato.
8 Dichiarazione parzialmente contrastanti con le predette deposizioni sono state rese dai testi indicati da parte resistente, che tuttavia, non erano altrettanto informati o perché non avevano frequenti rapporti istituzionali con Pt_1
o perché hanno cominciato a lavorare presso la sede di Carrara in tempi recenti.
Il teste dipendente della società dal 2015, Testimone_7 con sede attualmente ad Asti, ha riferito in ordine al contributo dato dall' a rispondere a quesiti tecnici, Pt_1 senza tuttavia fornire alcun elemento sulla quantità e/o entità del lavoro e sulla complessità tecnica dello stesso;
inoltre il teste è stato Responsabile della Normativa
Tecnica soltanto dal 01.08.2022, mentre in precedenza è stato responsabile Operations di società del CP_5 gruppo . CP_1
Il teste ha dichiarato, tra l'altro: “Non so dire a quanti quesiti abbia dato risposta il ricorrente. A molti quesiti ho risposto anch'io perché alcuni erano ridondanti. Ci sono dei quesiti qualitativamente diversi tra loro, alcuni sono più semplici ed altri necessitano di uno studio più approfondito e magari di uno studio storico della normativa”.
Il teste ha altresì confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni correlate alle emergenze gas (che in realtà non ci sono verificate fino al 2023), riferendo anche relativamente a mansioni di supporto per la modulistica CIG, che veniva redatta una volta all'anno: “Il ricorrente dà supporto tecnico ed è il punto di riferimento per quanto riguarda il supporto nella redazione della modulistica CIG”.
Nel confermare il capitolo 26 della memoria di costituzione
(“Sempre in ragione della rilevante esperienza maturata nel corso della carriera inrelazione ad attività di pronto intervento e di gestione di emergenze e incidenti, il sig.
: ha partecipato alla revisione delle seguenti Pt_1 istruzioni operative: Gestione delle emergenze sistema
9 distributivo gas (ITG-IOP-292);b) Gestione Canoni (ITG-IOP-
064); c) Impianti di riduzione della pressione (ITG -IOP-251).
d) ha contribuito alla revisione dei documenti di
Normalizzazione Tecnica supportando il sig. Parte_3 inerenti la distribuzione gas, revisione necessaria al fine di aggiornare alcune sezioni a seguito di inserimento di nuovi diametri delle tubazioni”) il teste ha precisato: “Poiché è una mole di lavoro importante e quindi migliaia di pagine di documenti tecnici, c'è stata una ripartizione del lavoro tra
ed il ricorrente. Il ricorrente si è occupato di Pt_3 documenti tecnici che poi collazionava nel documento”. Pt_3
Se si sia trattato di una ripartizione paritaria non è dato sapere.
Rispondendo in controprova ai capitoli indicati da parte ricorrente, il teste ha altresì riferito circa lo svolgimento da parte di di attività di statistica: “Dal passaggio Pt_1 di consegne che mi ha fatto il collega che ho sostituito, ho potuto appurare che, in precedenza, il ricorrente si occupava delle statistiche GIC e quindi della statistica”.
Il teste dipendente della società resistente Testimone_8 dal novembre 2015 con mansioni di Responsabile Realizzazione
Investimenti, pur negando l'inoperosità del ricorrente, ha confermato sostanzialmente la ridotta autonomia decisionale dello stesso: “Confermo che il ricorrente agiva in autonomia nell'implementare le istruzioni che gli davo io”.
Il teste ha confermato anche la limitazione quantitativa e qualitativa del lavoro svolto dallo stesso: “Non è vero che era inoperoso ma svolgeva le attività che io gli davo.
Sicuramente delle cose gli sono state assegnate, magari non aveva un carico di lavoro importante”.
Il testimone dipendente della società Testimone_9 resistente dal 12.12.2017 con mansioni di tecnico realizzazione investimenti del Polo Liguria fino al
01.03.2019, ha confermato di aver svolto attività di
10 formazione al ricorrente e di aver collaborato con il predetto nel 2023 in occasione di un episodio relativo all'emergenza gas: “Posso riferire che nel 2023 ho collaborato con Pt_1 per un'emergenza da gas nel Comune di Lesmo, con 1200 utenti privi dell'utenza gas per un danneggiamento”.
C) INQUADRAMENTO ASSEGNATO
Secondo la declaratoria livello 8 del CCNL applicato dall'azienda a tale livello “Vi appartiene il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto altamente specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
Elementi qualificanti:
1. Attività d'interpretazione di norme ad elevata discrezionalità';
2. Autonomia di tempi e metodologie superiore al mese;
3. Responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva;
4.
Interpretazione ed elaborazione informazioni complesse;
5.
Esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello universitario.
Profili professionali campione Responsabile progettazione e direzione lavori…
Responsabile marketing…
11 Responsabile legale ….
D - CONCLUSIONI
In base alle risultanze istruttorie si può concludere che il ricorrente successivamente all'accordo di demansionamento da quadro a ottavo livello fino alla fine del 2020 se non è stato lasciato del tutto inoperoso, è stato comunque decisamente sottoutilizzato, per di più in attività non coerenti con il proprio inquadramento contrattuale.
Dal gennaio 2021 e cioè da quando è stato trasferito Pt_1 al reparto normativo, il ricorrente ha avuto un ruolo più attivo, ma, comunque, di mero supporto tecnico.
Né prima né dopo il predetto ha svolto mansioni riconducibili al livello 8°.
Il ricorrente non aveva né autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorreva a definire, spettando tale autonomia all'Ing. , che impartiva le indicazioni Per_3 operative, né responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate.
II - IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Parte ricorrente nel proprio atto introduttivo ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non, professionali, morali ed esistenziali, sofferti in ragione dell'illegittimo comportamento tenuto dall' convenuta nei suoi CP_6 confronti.
In tema di prova del danno da demansionamento, la giurisprudenza consolidata pone in capo al lavoratore l'onere di provare il danno causato dalla condotta datoriale inadempiente, posto che tale danno non è conseguenza automatica della dequalificazione.
Il procedimento logico-giuridico attinente alla formazione della prova può avvalersi anche di presunzioni, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della
12 esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
Cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 25743 del 15/10/2018:
Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
V. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019:
In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
Cfr. Cass.sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019: In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione
13 delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
All'interno, poi, di tali categorie generali (come la qualità
e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici), si deve procedere ad una precisa individuazione dei fatti che si assumono idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza (Cass. Sentenza n. 17163 del 18/08/2016).
Nel caso di specie non sono stati dedotti danni alla salute
(c.d. danni biologici), né allegati compiutamente cambiamenti delle abitudini e stravolgimenti nella vita di relazione
(danni esistenziali), né il concreto nocumento alla professionalità del ricorrente, né è stata formulata in giudizio alcuna allegazione specifica con riferimento ai danni patrimoniali.
E' comunque ravvisabile l'esistenza del danno non patrimoniale, morale, desumibile sulla base di elementi indiziari, ma anche delle risultanze istruttorie.
La limitata operatività ed un significativo demansionamento per un lunghissimo periodo hanno causato quantomeno una lesione della dignità professionale e un profondo stato di disagio che è stato reiteratamente portato a conoscenza dei
14 colleghi ed anche del datore di lavoro (v. mail sub doc. 22,
23 e 24 fasc. ricorrente).
E' da rammentare che il lavoro costituisce non solo uno strumento di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché di esplicazione del valore professionale e della dignità del dipendente.
D'altro canto, è da valutare come le diverse e meno qualificanti mansioni svolte da siano dipese dal cambio Pt_1 di sede da Levi a Carrara, determinato dalle esigenze personali dello stesso ricorrente.
Quest'ultimo non ha neppure allegato che in tale nuova sede fossero disponibili e non assegnate mansioni riconducibili al profilo professionale equivalente al 8° livello, né è ravvisabile alcuna intenzionalità lesiva.
E' vero che ciò non esclude l'inadempimento, ma nella quantificazione del danno devono essere tenute in considerazione tutte le circostanze concrete.
Concludendo, si ritiene equo liquidare il danno subito dal ricorrente, distinguendo due periodi, dal 28.02.2019 al 31-
12-20 e dal 1-01-2021 al 26-06-23 (data del deposito del ricorso) e quantificandolo nella misura del 30% della retribuzione netta percepita nel primo periodo e nella misura del 15% nel secondo periodo.
Deve farsi riferimento alla retribuzione netta e non a quella lorda, atteso che il risarcimento dei danni non patrimoniali per demansionamento non è soggetto a ritenuta fiscale (cfr., ex multis, Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 8615 del 27/03/2023:
In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del
TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro
- le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da
15 impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione;
spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti.)
Dal verbale di accordo di cui al doc. n. 2 fasc. resistente si evince l'importo della retribuzione mensile lorda pari a €
3.913,61 per 14 mensilità. L'importo netto, considerata l'aliquota progressiva del 38% (vigente fino al 2021, ma che non si ritiene di modificare per ragioni di semplificazione), ammonta a € 2689,20.
Parte resistente, pur affermando che occorreva tenere conto dei giorni di assenza e pur avendo a disposizione il LUL, non li ha indicati.
Peraltro, risulta pacifico il godimento di alcuni permessi ex
Cont l. 104/92 e e di 1 mese di ferie all'anno.
A titolo equitativo può essere quindi liquidato l'importo netto di € 27026,46 [(€ 2689,20 X 30% x 20 mesi = € 16135,20)
+ (€ 2689,20 x 15% x 27 mesi = € 10891,26)], oltre accessori.
Segue conforme condanna.
L'accoglimento parziale del ricorso induce a compensare le spese per il 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1)dichiara che ha subito un demansionamento dal Parte_1
28/02/2019 alla data di deposito del ricorso e condanna l'
[...] al risarcimento del danno non patrimoniale in CP_2 favore del ricorrente che liquida in via equitativa nella somma netta di € 27026,46, oltre a rivalutazione ed interessi
16 legali sulle somme annualmente rivalutate dalle rispettive scadenze fino al saldo.
Condanna inoltre parte resistente alla rifusione del 50% delle spese di causa sostenute da parte ricorrente, che liquida in tale frazione in € 4628,50 per compensi, oltre CU, rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 28/05/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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