Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1985, n. 764
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 dicembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di, cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo e all'articolo unico del protocollo.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985