Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di, cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo e all'articolo unico del protocollo.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di, cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo e all'articolo unico del protocollo.