Art. 8. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF 2), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 31 gennaio 1992, n. 114 .
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire 143 miliardi da versare in sei rate secondo il seguente schema di incasso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre rate successive di 24 miliardi rispettivamente dal 2003 al 2005.
Nota all' art. 8:
- La legge 31 gennaio 1992, n. 114 , recante: "Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire 143 miliardi da versare in sei rate secondo il seguente schema di incasso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre rate successive di 24 miliardi rispettivamente dal 2003 al 2005.
Nota all' art. 8:
- La legge 31 gennaio 1992, n. 114 , recante: "Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992.