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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore BRIGUORI PAOLA, Giudice DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5898/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio, 1 04019 Terracina LT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1532 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Alle ore 11:16 è presente il difensore della società contribuente che si riporta agli atti depositati.
Alle ore 11:16 non è presente il funzionario del Comune di Terracina. Svolgimento del processo Associazione_1 l ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Latina n. 401/2022, depositata l'11.4.2022, con cui, compensando le spese, è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2014 emesso dal Comune di Terracina, non costituito. Lamenta l'appellante che la sentenza individua le parti in modo erroneo e confuta argomenti non prospettati nel ricorso, fondato essenzialmente sulla prospettazione della spettanza dell'esenzione dal tributo in relazione all'attività svolta, di natura previdenziale, ed alla rituale presentazione della apposita dichiarazione telematica. Il Comune di Terracina sì è costituito chiedendo il rigetto dell'appello sul rilievo della mancata presentazione della dichiarazione citata. La causa è stata trattata all'udienza del 15 gennaio 2026, come da verbale.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento. Invero, al di là del giusto rilievo che la sentenza impugnata, per motivi che non sono noti, si riferisce ad altri soggetti e diverse contestazioni, e come tale è del tutto viziata, sta di fatto che Il Fondo Ralf ha pienamente dimostrato di avere presentato le previste dichiarazioni telematiche ai fini di ottenere l'esenzione dai tributi IMU e TASI in quanto ente che svolge attività di natura previdenziale. Il Comune di Terracina ha sostenuto soltanto la mancanza della dichiarazione telematica, ma agli atti del ricorso di prime cure vi è stata, in data 21.7.2020, la produzione sia delle dichiarazioni per gli anni 2012 e 2013, sia delle ricevute di acquisizione da parte della Agenzia delle Entrate, in data 28.11.2014 ( si tratta degli allegati 02.1, 2, 3, 4 ). Poiché non risulta né è contestato che la situazione nel 2014 sia variata, si ritiene fornita la prova necessaria ai fini di godere dell'esenzione, così come del resto già ritenuto dalle sentenze della CTP di Latina nn. 453/2021 e 122/2022 per la TASI 2014 e 2015, entrambe in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese del grado, liquidate in euro 300,00 per il primo grado ed in euro 400,00 per il presente grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore BRIGUORI PAOLA, Giudice DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5898/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio, 1 04019 Terracina LT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1532 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Alle ore 11:16 è presente il difensore della società contribuente che si riporta agli atti depositati.
Alle ore 11:16 non è presente il funzionario del Comune di Terracina. Svolgimento del processo Associazione_1 l ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Latina n. 401/2022, depositata l'11.4.2022, con cui, compensando le spese, è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2014 emesso dal Comune di Terracina, non costituito. Lamenta l'appellante che la sentenza individua le parti in modo erroneo e confuta argomenti non prospettati nel ricorso, fondato essenzialmente sulla prospettazione della spettanza dell'esenzione dal tributo in relazione all'attività svolta, di natura previdenziale, ed alla rituale presentazione della apposita dichiarazione telematica. Il Comune di Terracina sì è costituito chiedendo il rigetto dell'appello sul rilievo della mancata presentazione della dichiarazione citata. La causa è stata trattata all'udienza del 15 gennaio 2026, come da verbale.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento. Invero, al di là del giusto rilievo che la sentenza impugnata, per motivi che non sono noti, si riferisce ad altri soggetti e diverse contestazioni, e come tale è del tutto viziata, sta di fatto che Il Fondo Ralf ha pienamente dimostrato di avere presentato le previste dichiarazioni telematiche ai fini di ottenere l'esenzione dai tributi IMU e TASI in quanto ente che svolge attività di natura previdenziale. Il Comune di Terracina ha sostenuto soltanto la mancanza della dichiarazione telematica, ma agli atti del ricorso di prime cure vi è stata, in data 21.7.2020, la produzione sia delle dichiarazioni per gli anni 2012 e 2013, sia delle ricevute di acquisizione da parte della Agenzia delle Entrate, in data 28.11.2014 ( si tratta degli allegati 02.1, 2, 3, 4 ). Poiché non risulta né è contestato che la situazione nel 2014 sia variata, si ritiene fornita la prova necessaria ai fini di godere dell'esenzione, così come del resto già ritenuto dalle sentenze della CTP di Latina nn. 453/2021 e 122/2022 per la TASI 2014 e 2015, entrambe in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese del grado, liquidate in euro 300,00 per il primo grado ed in euro 400,00 per il presente grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.