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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 21/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO SALVATORE e dell'avv. GIANNATTASIO ANDREA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ex art. Controparte_1
417bis cpc dai funzionari, avv. STILLAVATO ROBERTO, dott.ri CP_2
, DE LUCA NICOLO', BERGONZI LAURA
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente è dipendente del (in seguito Controparte_3 [...]
), in qualità di docente in virtù di ripetuti contratti di lavoro a tempo CP_4
determinato.
La predetta ha dedotto di non aver fruito integralmente, negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 di tutte le ferie maturate, in quanto titolare di contratto a tempo Cont determinato sino al 30/06, e ha chiesto la condanna del al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, alla luce di quanto previsto dall'art. 5,
pagina 1 di 5 comma 8, D.L. n. 95/2012 e dall'art. 1, commi 54-56 della l. 228/2012, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nelle misura complessiva di €
5.063,60.
Costituito in giudizio, il ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso e indicando in via subordinata, anche tenuto conto dei giorni di ferie fruiti dalla ricorrente, un conteggio alternativo.
All'odierna udienza parte resistente, alla luce dei rilievi di parte ricorrente, ha riconosciuto la correttezza del conteggio di parte ricorrente e i procuratori hanno insistito nel resto nelle rispettive difese.
* * * * *
1. – La domanda di parte ricorrente è fondata.
L'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) ha previsto che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, commi 54-56, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha poi introdotto le seguenti previsioni derogatorie, stabilendo rispettivamente che:
- “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non
pagina 2 di 5 si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
2. – Tanto premesso, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. civ. n. 16715/2024, Cass. civ. n. 15415/2024, Cass. civ. n. 13440/2024), alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte, dopo aver proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012 e dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. n. 16715 cit.).
pagina 3 di 5 2.1. – In definitiva, alla luce dei principi sopra enunciati deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma
54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
3. – Venendo al caso di specie, il convenuto non ha assolto all'onere CP_1
probatorio sullo stesso gravante, e cioè non ha provato di aver invitato parte ricorrente a fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né d'altro canto si possono reputare automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di modo che va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
4. – Con riferimento al quantum, tenuto conto dei giorni di ferie fruiti da parte ricorrente nel corso di ciascun anno scolastico il ha quantificato l'indennità sostitutiva in CP_1
questione in complessivi € 5.063,60 (di cui € 1.535,11 per l'a.s. 21/22, € 1.757,11 per l'a.s.
22/23 ed € 1.711,38 per l'a.s. 23/24) e parte resistente ha aderito a detto conteggio, che può quindi essere posto a fondamento della decisione.
5. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020).
pagina 4 di 5 6. – In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del
D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità e unicità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 5.063,60 a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. indicati in parte motiva, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 1.030,00 per compenso, oltre € 49,00 per contributo unificato, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 21/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO SALVATORE e dell'avv. GIANNATTASIO ANDREA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ex art. Controparte_1
417bis cpc dai funzionari, avv. STILLAVATO ROBERTO, dott.ri CP_2
, DE LUCA NICOLO', BERGONZI LAURA
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente è dipendente del (in seguito Controparte_3 [...]
), in qualità di docente in virtù di ripetuti contratti di lavoro a tempo CP_4
determinato.
La predetta ha dedotto di non aver fruito integralmente, negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 di tutte le ferie maturate, in quanto titolare di contratto a tempo Cont determinato sino al 30/06, e ha chiesto la condanna del al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, alla luce di quanto previsto dall'art. 5,
pagina 1 di 5 comma 8, D.L. n. 95/2012 e dall'art. 1, commi 54-56 della l. 228/2012, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nelle misura complessiva di €
5.063,60.
Costituito in giudizio, il ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso e indicando in via subordinata, anche tenuto conto dei giorni di ferie fruiti dalla ricorrente, un conteggio alternativo.
All'odierna udienza parte resistente, alla luce dei rilievi di parte ricorrente, ha riconosciuto la correttezza del conteggio di parte ricorrente e i procuratori hanno insistito nel resto nelle rispettive difese.
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1. – La domanda di parte ricorrente è fondata.
L'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) ha previsto che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, commi 54-56, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha poi introdotto le seguenti previsioni derogatorie, stabilendo rispettivamente che:
- “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non
pagina 2 di 5 si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
2. – Tanto premesso, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. civ. n. 16715/2024, Cass. civ. n. 15415/2024, Cass. civ. n. 13440/2024), alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte, dopo aver proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012 e dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. n. 16715 cit.).
pagina 3 di 5 2.1. – In definitiva, alla luce dei principi sopra enunciati deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma
54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
3. – Venendo al caso di specie, il convenuto non ha assolto all'onere CP_1
probatorio sullo stesso gravante, e cioè non ha provato di aver invitato parte ricorrente a fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né d'altro canto si possono reputare automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di modo che va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
4. – Con riferimento al quantum, tenuto conto dei giorni di ferie fruiti da parte ricorrente nel corso di ciascun anno scolastico il ha quantificato l'indennità sostitutiva in CP_1
questione in complessivi € 5.063,60 (di cui € 1.535,11 per l'a.s. 21/22, € 1.757,11 per l'a.s.
22/23 ed € 1.711,38 per l'a.s. 23/24) e parte resistente ha aderito a detto conteggio, che può quindi essere posto a fondamento della decisione.
5. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020).
pagina 4 di 5 6. – In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del
D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità e unicità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 5.063,60 a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. indicati in parte motiva, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 1.030,00 per compenso, oltre € 49,00 per contributo unificato, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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