Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/06/2025, n. 11212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11212 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04889/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4889 del 2024, proposto dalla
Peroni Pompe S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Rimoldi e Vincenzo Patanè, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 346 del 19 febbraio 2024, successivamente notificata in data 22 febbraio 2024, con cui il Comitato Amministratore Gestione Prestazioni ha rigettato il ricorso gerarchico (n. 752231725/2022) avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di integrazione salariale ordinaria presentata dalla ricorrente per la propria unità produttiva sita in Gaeta;
- della deliberazione n. 347 del 19 febbraio 2024, successivamente notificata in data 22 febbraio 2024, con cui il Comitato Amministratore Gestione Prestazioni ha rigettato il ricorso gerarchico (n. 752231728/2022) avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di integrazione salariale ordinaria presentata dalla ricorrente per la propria unità produttiva sita in Gaeta;
- della deliberazione n. 348 del 19 febbraio 2024, successivamente notificata in data 22 febbraio 2024, con cui il Comitato Amministratore Gestione Prestazioni ha rigettato il ricorso gerarchico (n. 752231733/2022) avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di integrazione salariale ordinaria presentata dalla ricorrente per la propria unità produttiva sita in Gaeta;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, e in particolare, per quanto occorrer possa, dei provvedimenti oggetto di ricorso gerarchico;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi in corso di giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 19 aprile 2024 venivano impugnate le deliberazioni nn. 346, 347 e 348 del 19 febbraio 2024 a mezzo delle quali il Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha rigettato i ricorsi gerarchici proposti dalla società ricorrente avverso i provvedimenti di diniego delle istanze di integrazione salariale ordinaria presentate dalla medesima per la propria unità produttiva sita in Gaeta.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà interna, violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, violazione del principio di trasparenza, di collaborazione e di buona fede nei rapporti con l’Amministrazione ”.
Con atto depositato in data 28 maggio 2024 si costituiva in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio ritiene di doversi pronunciare in ordine all’eccezione di incompetenza del Giudice adito formulata dalla difesa dell’Ente previdenziale e motivata in ragione del fatto che la sede legale della società ricorrente è collocata nella regione Lombardia e l’Istituto resistente è soggetto pubblico a carattere ultraregionale sicché il TAR competente sarebbe quello della Lombardia ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 3, c.p.a.
L’eccezione è infondata poiché le denegate istanze di accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria fanno riferimento all’unità operativa di Gaeta, di talché non può ritenersi, nel caso di specie, che gli effetti degli atti impugnati siano limitati all’ambito territoriale della regione Lombardia, dovendosi conseguentemente, in applicazione dell’art 13, commi 1 e 3, c.p.a. ritenere competente il TAR del Lazio - sede di Roma nella cui circoscrizione ha sede l’Amministrazione statale ( id est il Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) che ha adottato gli atti gravati, i cui effetti non possono ritenersi limitati - in ragione della diramazione territoriale dell’impresa - ad un unico ambito regionale.
Procedendo con l’esame del merito, il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui parte ricorrente censura l’eccesso di potere in cui sarebbe incorso l’INPS per non averle comunicato la richiesta di attivazione del soccorso istruttorio via pec , avendo quest’ultimo inviato la comunicazione in argomento nel cassetto bidirezionale INSP.
La doglianza risulta immeritevole di positivo apprezzamento in quanto, in assenza di un obbligo di legge di notificare via pec una richiesta procedimentale, parte ricorrente avrebbe dovuto, osservando l’ordinaria - e quindi esigibile - diligenza, controllare eventuali comunicazioni ovvero aggiornamenti dell’istruttoria in corso consultando il cassetto bidirezionale INPS, quale strumento preposto, tra l’altro, allo scambio di comunicazioni tra utenti e Istituto.
In mancanza di tale consultazione, decorsi i termini assegnati dell’Istituto ai fini del riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, sono state, pertanto, legittimamente esitate le istanze di accesso alla C.I.G.O. formulate dalla società ricorrente.
Né può rilevare in senso contrario la circostanza per cui, per errore, la Direzione provinciale INPS di Latina ha dato conto, nell’ambito del provvedimento di diniego, del fatto che la richiesta di soccorso istruttorio è stata inviata alla società via pec , in quanto è sufficiente, per le ragioni sopra esposte, che la ridetta comunicazione - come risultante dalle deliberazioni di rigetto dei ricorsi gerarchici odiernamente gravate - sia stata inviata al cassetto bidirezionale INPS, essendo peraltro quest’ultimo un sistema dall’accesso sicuro e certificato (tramite SPID,CIE,CNS).
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Le peculiarità della vicenda e la novità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO