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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2228/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2228 R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. SC OM, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Scafati (Sa) alla via Enrico Fermi n. 4;
-attore-
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, CP_1 dall'avv. SC OM, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Scafati (Sa) alla via Enrico Fermi n. 4;
-attore-
CONTRO
quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittima della Strada ai sensi dell'art. 286 Codice dell'Assicurazioni Private (D.L.T
7.9.2005 n. 209), in persona dei legali rappresentanti pro tempore dott. Controparte_3
e dott. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti del 18
[...] Controparte_4 dicembre 2014 di rep. Notaio in Treviso Giovanni Battista Dall'Armi, Rep. n. 186905/Racc. P.IVA_ n. , dall'avv. Francesca Vitale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla Via Domenico Fontana n. 27/33;
1 R.G.A.C. n. 2228/2020
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale di udienza del 01-07-2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto innanzi a questo tribunale la Parte_1 CP_1 Controparte_2
quale impresa designata dal FGVS per la Regione Campania, esponendo: - che il
[...] giorno 12.02.2016, alle ore 15.50 circa, in Torre del Greco (Na), alla Via Ponte della Gatta, il motoveicolo attoreo Honda tg. DZ43210, condotto dal sig. e a bordo del CP_1 quale viaggiava come terzo trasportato il sig. nel mentre percorreva la predetta Parte_1 via, giunto all'altezza del numero civico 222, veniva investito e fatto cadere da un'autovettura, il cui conducente, provenendo dal medesimo senso di marcia ed effettuando una manovra di sorpasso, si stringeva sulla destra per consentire il transito di un camion proveniente dal senso opposto di marcia, urtando così lo scooter che si trovava davanti e determinandone la caduta al suolo unitamente ai trasportati;
- che l'autovettura tamponante si allontanava senza fermarsi e senza consentire ad alcuno la sua identificazione;
che Pt_1 riportava lesioni per le quali veniva trasportato in ambulanza presso il P.O. Asl Napoli
[...]
3 Sud (cfr. referto del p.s. n. 2016/8241) e ricoverato presso il reparto di ortopedia del medesimo nosocomio, con “una frattura del III distale di tibia a destra”; - che veniva dimesso in data 22.02.2016 dopo aver subito in data 17.02.2016 una operazione con
“osteosintesi di tibia con placca e viti” per curare la “frattura III distale, tibia dx”; - che anche il conducente del motoveicolo Honda, riportava gravi lesioni e, CP_1 pertanto, veniva trasportato in ambulanza presso il P.O. Asl Napoli 3 Sud ove i sanitari gli diagnosticavano “FLC sotto mentoniera, sopraorbitale destra e sinistra , regione parietale destra e frattura della regione distale dell'Ulna e lussazione del gomito per incidente stradale, perdita di sostanza incisivi mediali e laterali dx”; - che nonostante le lettere A/R inviate alla ed alla non erano stati risarciti. CP_2 CP_5
Tanto premesso gli attori hanno concluso chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata nella produzione del sinistro e, quindi, la condanna della nella qualità, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non, quantificati nella misura di € 31.706,42 in favore del sig. e Parte_1
2 R.G.A.C. n. 2228/2020
di € 62.570,04 in favore del sig. con vittoria di spese ed attribuzione al CP_1 procuratore antistatario.
Si è tempestivamente costituita la nella qualità di impresa designata Controparte_2 dal FGVS per la Regione Campania, la quale, preliminarmente, ha eccepito l'improponibilità della domanda;
nel merito, ha concluso chiedendo il rigetto della richiesta attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ammessa ed espletata sia la prova testimoniale con l'escussione di due testimoni sia la CTU medica, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 01.07.2025 con la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
---------------------
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla società convenuta, perché preceduta, dal recapito alla ed alla della Controparte_6 CP_5 lettera di messa in mora contenente tutti i dati previsti dagli artt. 145 e 148 D.lvo 209/2005, norme che comunque non vengono espressamente richiamate dagli artt. 283 e 287 del medesimo codice delle assicurazioni.
Ancora, ai fini della procedibilità vi è agli atti invito alla negoziazione assistita del
10.02.2020.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Alla stregua di consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di
Garanzia ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 209 del 2005 – norma che sostanzialmente riproduce la previgente disposizione dell'art.19, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1969 n.990 - in ossequio al principio generale di distribuzione dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., deve dimostrare la derivazione dei pregiudizi lamentati da un sinistro da circolazione stradale di veicoli attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011 Cass., 25 luglio
1995 n.8086; Cass., 19 settembre 1992 n.10762).
Nel caso di specie, risulta dimostrato il sopra descritto evento oggetto di lite per il tramite delle raccolte deposizioni testimoniali, delle cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
All'udienza del 21.6.2022, invero, il teste riferiva che: “Ho visto due Testimone_1 ragazzi a bordo di uno scooter bianco, marca Honda, non ricordo il modello, che provenivano dal lato mare verso monte. Ricordo che entrambi indossavano il casco, un
3 R.G.A.C. n. 2228/2020
casco normale, non quello integrale da motociclista. Dietro allo scooter sopraggiungeva una macchina, non ricordo il tipo, né il colore, che per sorpassare lo scooter si spostò sulla corsia opposta dalla quale però proveniva un camion di grosse dimensioni. Per evitare
l'impatto con il camion, la macchina è rientrata nella sua corsia urtando lo scooter con la propria parte destra. Lo scooter è stato urtato alla parte sinistra, i ragazzi hanno perso
l'equilibrio e sono caduti. Se ben ricordo si trattava di due ragazzi più o meno coetanei che avevano circa diciotto anni. Lo scooter se ben ricordo è caduto sul lato destro, anche i ragazzi sono caduti inizialmente sul lato destro e poi sono rotolati. Io ero a circa quattro cinque metri di distanza, sullo stesso lato della strada. Il conducente del camion non si è fermato e neanche il conducente della macchina. Davanti allo scooter non c'erano altre macchine. La strada era libera. Finchè io sono stato lì non intervennero le Forze dell'Ordine ma solo l'ambulanza che fu chiamata da altre persone che accorsero per dare soccorso ai ragazzi. Quando io mi avvicinai i ragazzi erano coscienti. Il conducente aveva escoriazioni sulle braccia perché nel cadere si erano sollevate le maniche dei vestiti, sul viso aveva sangue e perdeva sangue dalla bocca, si lamentava soprattutto di dolori alla parte sinistra del corpo, al braccio, alla spalla… I ragazzi sono caduti sulla strada, preciso che procedevano sulla destra. L'altro ragazzo, il trasportato, che per quello che mi disse il conducente credo fosse suo fratello, lamentava dolori alla gamba destra”.
Il teste , escusso all'udienza del 23/03/2023 dichiarava altresì: “Io stavo da Testimone_2 solo, camminando. Ad un certo punto vidi due ragazzi su uno scooter Sh bianco, che procedevano nella mia stessa direzione di marcia, che vennero urtati nella parte sinistra da un'auto che nel sorpassarli li fece cadere sul lato destro. Preciso che non ricordo di che tipo di auto si trattasse, né il colore, comunque una macchina di medie dimensioni che sorpassò lo scooter e nel rientrare nella corsia, poiché dall'opposto senso di marcia proveniva un camion, lo urtò. Né questa macchina né il camion si fermarono. I ragazzi procedevano più o meno al centro della loro corsia, non c'era traffico, indossavano un casco ordinario, né integrale né a scodella. Io mi avvicinai e vidi che il conducente aveva la faccia piena di sangue, l'altro non riusciva neanche ad alzarsi da terra, forse aveva qualche arto rotto. I ragazzi andavano a velocità normale. Arrivarono due ambulanze chiamate da una persona che abitava in zona.
Pertanto, i testi escussi in corso di causa hanno descritto in modo sovrapponibile e senza discrasie inconciliabili i tratti essenziali del sinistro: il luogo, i soggetti coinvolti e la dinamica, vale a dire la circostanza che, a seguito di una manovra di sorpasso, il conducente
4 R.G.A.C. n. 2228/2020
del veicolo pirata, rientrando nella carreggiata, cioè, riportandosi a destra, urtava il veicolo attoreo Honda tg. DZ43210, condotto dal sig. e a bordo del quale viaggiava CP_1 come terzo trasportato il sig. determinandone la caduta. Parte_1
Dalle risultanze istruttorie sopra richiamate, dunque, emerge che la responsabilità del sinistro e, quindi, la causa della caduta dell'attore è da ricondursi alla condotta imprudente del conducente del veicolo non identificato che ha violato la disposizione di cui all'art. 148 co. 3 del C.d.S., a tenore del quale “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare”. Nella fattispecie, quindi, il conducente il veicolo avrebbe dovuto porsi ad un'adeguata distanza laterale e, solo una volta completato il sorpasso, avrebbe potuto nuovamente immettere in corsia, evitando, evidentemente, di tagliare la strada ai veicoli che procedevano sulla corsia medesima.
Orbene, la precisa e dettagliata descrizione del sinistro fornita dai testi consente di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione dei danni patrimoniali e non subiti dagli attori.
Il CTU dott.ssa ha accertato che il sig. a seguito del Persona_1 Parte_1 sinistro riportò una “frattura di tibia a destra;
ad oggi sono presenti: Esiti di frattura del III distale della tibia destra (operato); esiti cicatriziali alla caviglia destra configuranti danno fisiognomonico”. In conseguenza alle lesioni ha accertato: “un'inabilità temporanea di gg.
40 al 100%; gg. 20 di ITR al 75%; gg. 20 di ITR al 50%; gg. 20 di ITR al 25%. Il danno biologico permanente è stimabile in ragione del 9%”.
Il CTU ha inoltre accertato la compatibilità tra la dinamica del sinistro, il trauma subito e le lesioni riportate da parte dell'attore.
Tenuto conto del fatto che all'epoca dell'evento il trasportato aveva 16 anni, Parte_1 applicando le tabelle di Milano va liquidata a titolo di danno biologico la somma di euro
20.298,00. A tale somma va aggiunta a titolo di ITT quella di euro 4.600,00, a titolo di ITP al
75% la somma di euro 1.725,00, a titolo di ITP al 50% la somma di euro 1.150,00, a titolo di
5 R.G.A.C. n. 2228/2020
ITP al 25% la somma di euro 575,00. Il danno complessivo ammonta quindi ad euro
28.348,00.
Nulla invece deve essere liquidato per il danno morale o relazionale, non avendo il sig. allegato di avere patito questo tipo di pregiudizio. Parte_1
Il CTU ha inoltre accertato che il sig. riportò invece una “FLC CP_1 sottomentoniera, sopraorbitale destra e sinistra, regione parietale destra. Frattura della regione distale dell'ulna e lussazione del gomito, perdita di sostanza incisivi mediale e laterale a destra;
ad oggi sono presenti: Esiti cicatriziali al volto, configurante danno estetico. Esiti stabilizzati di frattura di numero tre elementi dentari (11, 12 e 21). Esiti di lussazione-frattura del gomito sinistro e polso destro”.
Da tale evento in base alle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio che confermava la sussistenza del nesso di causalità con le accertate lesioni, è derivato all'attore CP_1 una temporanea inabilità di gg. 30 al 75%; gg. 20 di ITR al 50%; gg. 20 di ITR al
[...]
25%.
Il danno biologico permanente è stimabile secondo questo Giudice, in considerazione della dinamica del sinistro, in ragione del 10 %. Pertanto, tenuto conto del fatto che all'epoca dell'evento il conducente del motoveicolo aveva 18 anni, applicando le tabelle CP_1 di Milano va liquidata a titolo di danno biologico la somma di euro 23.903,00. A tale somma va aggiunta a titolo di ITP al 75% la somma di euro 2.587,50, a titolo di ITP al 50% la somma di euro 1.150,00, a titolo di ITP al 25% la somma di euro 575,00. Il danno complessivo ammonta quindi ad euro 28.215,50.
Inoltre, non essendo dimostrate, e prima ancora adeguatamente allegate, conseguenze straordinarie alla menomazione subita dal nessuna cifra dovrà essere liquidata CP_1 in funzione di un danno morale o relazionale subito.
Per entrambi il danno viene liquidato all'attualità e pertanto saranno dovuti i soli interessi legali da oggi al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno, definitivamente, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_1 nei confronti di quale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_2
6 R.G.A.C. n. 2228/2020
Fondo di Garanzia Vittima della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., in accoglimento della domanda così provvede:
- Condanna la a corrispondere al la somma di euro Controparte_2 Parte_1
28.348,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- Condanna la a corrispondere al la somma di euro Controparte_2 CP_1
28.215,50 a titolo di danno non patrimoniale;
- Condanna la alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Controparte_2 dagli attori che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi ed euro 518,00 per spese oltre accessori di legge, con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario avv.
SC OM
- Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in separato decreto, a carico della convenuta.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 14.11.2025
Il giudice
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2228 R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. SC OM, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Scafati (Sa) alla via Enrico Fermi n. 4;
-attore-
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, CP_1 dall'avv. SC OM, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Scafati (Sa) alla via Enrico Fermi n. 4;
-attore-
CONTRO
quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittima della Strada ai sensi dell'art. 286 Codice dell'Assicurazioni Private (D.L.T
7.9.2005 n. 209), in persona dei legali rappresentanti pro tempore dott. Controparte_3
e dott. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti del 18
[...] Controparte_4 dicembre 2014 di rep. Notaio in Treviso Giovanni Battista Dall'Armi, Rep. n. 186905/Racc. P.IVA_ n. , dall'avv. Francesca Vitale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla Via Domenico Fontana n. 27/33;
1 R.G.A.C. n. 2228/2020
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale di udienza del 01-07-2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto innanzi a questo tribunale la Parte_1 CP_1 Controparte_2
quale impresa designata dal FGVS per la Regione Campania, esponendo: - che il
[...] giorno 12.02.2016, alle ore 15.50 circa, in Torre del Greco (Na), alla Via Ponte della Gatta, il motoveicolo attoreo Honda tg. DZ43210, condotto dal sig. e a bordo del CP_1 quale viaggiava come terzo trasportato il sig. nel mentre percorreva la predetta Parte_1 via, giunto all'altezza del numero civico 222, veniva investito e fatto cadere da un'autovettura, il cui conducente, provenendo dal medesimo senso di marcia ed effettuando una manovra di sorpasso, si stringeva sulla destra per consentire il transito di un camion proveniente dal senso opposto di marcia, urtando così lo scooter che si trovava davanti e determinandone la caduta al suolo unitamente ai trasportati;
- che l'autovettura tamponante si allontanava senza fermarsi e senza consentire ad alcuno la sua identificazione;
che Pt_1 riportava lesioni per le quali veniva trasportato in ambulanza presso il P.O. Asl Napoli
[...]
3 Sud (cfr. referto del p.s. n. 2016/8241) e ricoverato presso il reparto di ortopedia del medesimo nosocomio, con “una frattura del III distale di tibia a destra”; - che veniva dimesso in data 22.02.2016 dopo aver subito in data 17.02.2016 una operazione con
“osteosintesi di tibia con placca e viti” per curare la “frattura III distale, tibia dx”; - che anche il conducente del motoveicolo Honda, riportava gravi lesioni e, CP_1 pertanto, veniva trasportato in ambulanza presso il P.O. Asl Napoli 3 Sud ove i sanitari gli diagnosticavano “FLC sotto mentoniera, sopraorbitale destra e sinistra , regione parietale destra e frattura della regione distale dell'Ulna e lussazione del gomito per incidente stradale, perdita di sostanza incisivi mediali e laterali dx”; - che nonostante le lettere A/R inviate alla ed alla non erano stati risarciti. CP_2 CP_5
Tanto premesso gli attori hanno concluso chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata nella produzione del sinistro e, quindi, la condanna della nella qualità, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non, quantificati nella misura di € 31.706,42 in favore del sig. e Parte_1
2 R.G.A.C. n. 2228/2020
di € 62.570,04 in favore del sig. con vittoria di spese ed attribuzione al CP_1 procuratore antistatario.
Si è tempestivamente costituita la nella qualità di impresa designata Controparte_2 dal FGVS per la Regione Campania, la quale, preliminarmente, ha eccepito l'improponibilità della domanda;
nel merito, ha concluso chiedendo il rigetto della richiesta attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ammessa ed espletata sia la prova testimoniale con l'escussione di due testimoni sia la CTU medica, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 01.07.2025 con la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
---------------------
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla società convenuta, perché preceduta, dal recapito alla ed alla della Controparte_6 CP_5 lettera di messa in mora contenente tutti i dati previsti dagli artt. 145 e 148 D.lvo 209/2005, norme che comunque non vengono espressamente richiamate dagli artt. 283 e 287 del medesimo codice delle assicurazioni.
Ancora, ai fini della procedibilità vi è agli atti invito alla negoziazione assistita del
10.02.2020.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Alla stregua di consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di
Garanzia ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 209 del 2005 – norma che sostanzialmente riproduce la previgente disposizione dell'art.19, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1969 n.990 - in ossequio al principio generale di distribuzione dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., deve dimostrare la derivazione dei pregiudizi lamentati da un sinistro da circolazione stradale di veicoli attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011 Cass., 25 luglio
1995 n.8086; Cass., 19 settembre 1992 n.10762).
Nel caso di specie, risulta dimostrato il sopra descritto evento oggetto di lite per il tramite delle raccolte deposizioni testimoniali, delle cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
All'udienza del 21.6.2022, invero, il teste riferiva che: “Ho visto due Testimone_1 ragazzi a bordo di uno scooter bianco, marca Honda, non ricordo il modello, che provenivano dal lato mare verso monte. Ricordo che entrambi indossavano il casco, un
3 R.G.A.C. n. 2228/2020
casco normale, non quello integrale da motociclista. Dietro allo scooter sopraggiungeva una macchina, non ricordo il tipo, né il colore, che per sorpassare lo scooter si spostò sulla corsia opposta dalla quale però proveniva un camion di grosse dimensioni. Per evitare
l'impatto con il camion, la macchina è rientrata nella sua corsia urtando lo scooter con la propria parte destra. Lo scooter è stato urtato alla parte sinistra, i ragazzi hanno perso
l'equilibrio e sono caduti. Se ben ricordo si trattava di due ragazzi più o meno coetanei che avevano circa diciotto anni. Lo scooter se ben ricordo è caduto sul lato destro, anche i ragazzi sono caduti inizialmente sul lato destro e poi sono rotolati. Io ero a circa quattro cinque metri di distanza, sullo stesso lato della strada. Il conducente del camion non si è fermato e neanche il conducente della macchina. Davanti allo scooter non c'erano altre macchine. La strada era libera. Finchè io sono stato lì non intervennero le Forze dell'Ordine ma solo l'ambulanza che fu chiamata da altre persone che accorsero per dare soccorso ai ragazzi. Quando io mi avvicinai i ragazzi erano coscienti. Il conducente aveva escoriazioni sulle braccia perché nel cadere si erano sollevate le maniche dei vestiti, sul viso aveva sangue e perdeva sangue dalla bocca, si lamentava soprattutto di dolori alla parte sinistra del corpo, al braccio, alla spalla… I ragazzi sono caduti sulla strada, preciso che procedevano sulla destra. L'altro ragazzo, il trasportato, che per quello che mi disse il conducente credo fosse suo fratello, lamentava dolori alla gamba destra”.
Il teste , escusso all'udienza del 23/03/2023 dichiarava altresì: “Io stavo da Testimone_2 solo, camminando. Ad un certo punto vidi due ragazzi su uno scooter Sh bianco, che procedevano nella mia stessa direzione di marcia, che vennero urtati nella parte sinistra da un'auto che nel sorpassarli li fece cadere sul lato destro. Preciso che non ricordo di che tipo di auto si trattasse, né il colore, comunque una macchina di medie dimensioni che sorpassò lo scooter e nel rientrare nella corsia, poiché dall'opposto senso di marcia proveniva un camion, lo urtò. Né questa macchina né il camion si fermarono. I ragazzi procedevano più o meno al centro della loro corsia, non c'era traffico, indossavano un casco ordinario, né integrale né a scodella. Io mi avvicinai e vidi che il conducente aveva la faccia piena di sangue, l'altro non riusciva neanche ad alzarsi da terra, forse aveva qualche arto rotto. I ragazzi andavano a velocità normale. Arrivarono due ambulanze chiamate da una persona che abitava in zona.
Pertanto, i testi escussi in corso di causa hanno descritto in modo sovrapponibile e senza discrasie inconciliabili i tratti essenziali del sinistro: il luogo, i soggetti coinvolti e la dinamica, vale a dire la circostanza che, a seguito di una manovra di sorpasso, il conducente
4 R.G.A.C. n. 2228/2020
del veicolo pirata, rientrando nella carreggiata, cioè, riportandosi a destra, urtava il veicolo attoreo Honda tg. DZ43210, condotto dal sig. e a bordo del quale viaggiava CP_1 come terzo trasportato il sig. determinandone la caduta. Parte_1
Dalle risultanze istruttorie sopra richiamate, dunque, emerge che la responsabilità del sinistro e, quindi, la causa della caduta dell'attore è da ricondursi alla condotta imprudente del conducente del veicolo non identificato che ha violato la disposizione di cui all'art. 148 co. 3 del C.d.S., a tenore del quale “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare”. Nella fattispecie, quindi, il conducente il veicolo avrebbe dovuto porsi ad un'adeguata distanza laterale e, solo una volta completato il sorpasso, avrebbe potuto nuovamente immettere in corsia, evitando, evidentemente, di tagliare la strada ai veicoli che procedevano sulla corsia medesima.
Orbene, la precisa e dettagliata descrizione del sinistro fornita dai testi consente di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione dei danni patrimoniali e non subiti dagli attori.
Il CTU dott.ssa ha accertato che il sig. a seguito del Persona_1 Parte_1 sinistro riportò una “frattura di tibia a destra;
ad oggi sono presenti: Esiti di frattura del III distale della tibia destra (operato); esiti cicatriziali alla caviglia destra configuranti danno fisiognomonico”. In conseguenza alle lesioni ha accertato: “un'inabilità temporanea di gg.
40 al 100%; gg. 20 di ITR al 75%; gg. 20 di ITR al 50%; gg. 20 di ITR al 25%. Il danno biologico permanente è stimabile in ragione del 9%”.
Il CTU ha inoltre accertato la compatibilità tra la dinamica del sinistro, il trauma subito e le lesioni riportate da parte dell'attore.
Tenuto conto del fatto che all'epoca dell'evento il trasportato aveva 16 anni, Parte_1 applicando le tabelle di Milano va liquidata a titolo di danno biologico la somma di euro
20.298,00. A tale somma va aggiunta a titolo di ITT quella di euro 4.600,00, a titolo di ITP al
75% la somma di euro 1.725,00, a titolo di ITP al 50% la somma di euro 1.150,00, a titolo di
5 R.G.A.C. n. 2228/2020
ITP al 25% la somma di euro 575,00. Il danno complessivo ammonta quindi ad euro
28.348,00.
Nulla invece deve essere liquidato per il danno morale o relazionale, non avendo il sig. allegato di avere patito questo tipo di pregiudizio. Parte_1
Il CTU ha inoltre accertato che il sig. riportò invece una “FLC CP_1 sottomentoniera, sopraorbitale destra e sinistra, regione parietale destra. Frattura della regione distale dell'ulna e lussazione del gomito, perdita di sostanza incisivi mediale e laterale a destra;
ad oggi sono presenti: Esiti cicatriziali al volto, configurante danno estetico. Esiti stabilizzati di frattura di numero tre elementi dentari (11, 12 e 21). Esiti di lussazione-frattura del gomito sinistro e polso destro”.
Da tale evento in base alle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio che confermava la sussistenza del nesso di causalità con le accertate lesioni, è derivato all'attore CP_1 una temporanea inabilità di gg. 30 al 75%; gg. 20 di ITR al 50%; gg. 20 di ITR al
[...]
25%.
Il danno biologico permanente è stimabile secondo questo Giudice, in considerazione della dinamica del sinistro, in ragione del 10 %. Pertanto, tenuto conto del fatto che all'epoca dell'evento il conducente del motoveicolo aveva 18 anni, applicando le tabelle CP_1 di Milano va liquidata a titolo di danno biologico la somma di euro 23.903,00. A tale somma va aggiunta a titolo di ITP al 75% la somma di euro 2.587,50, a titolo di ITP al 50% la somma di euro 1.150,00, a titolo di ITP al 25% la somma di euro 575,00. Il danno complessivo ammonta quindi ad euro 28.215,50.
Inoltre, non essendo dimostrate, e prima ancora adeguatamente allegate, conseguenze straordinarie alla menomazione subita dal nessuna cifra dovrà essere liquidata CP_1 in funzione di un danno morale o relazionale subito.
Per entrambi il danno viene liquidato all'attualità e pertanto saranno dovuti i soli interessi legali da oggi al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno, definitivamente, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_1 nei confronti di quale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_2
6 R.G.A.C. n. 2228/2020
Fondo di Garanzia Vittima della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., in accoglimento della domanda così provvede:
- Condanna la a corrispondere al la somma di euro Controparte_2 Parte_1
28.348,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- Condanna la a corrispondere al la somma di euro Controparte_2 CP_1
28.215,50 a titolo di danno non patrimoniale;
- Condanna la alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Controparte_2 dagli attori che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi ed euro 518,00 per spese oltre accessori di legge, con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario avv.
SC OM
- Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in separato decreto, a carico della convenuta.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 14.11.2025
Il giudice
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