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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.1874/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Ludovica Dotti Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1874 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 21.03.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristina Pepe
APPELLANTE
E
unico , già Controparte_1 CP_2 [...]
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino,
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLATI
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il dott. già amministratore unico della società a controllo regionale Parte_1
avendo l'assemblea dei soci in data 18 luglio 2013 deliberato la revoca dello CP_3
stesso dall'incarico di Amministratore Unico e nominato il nuovo Amministratore Unico
nella persona del dott. , conveniva in giudizio la Controparte_4 [...]
la e il Dott. chiedendo al Controparte_3 CP_2 Controparte_4
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare il diritto del Sig.
[...]
al risarcimento in forma specifica del danno subito e, in subordine, e/o nel caso in cui si Parte_1
ritenesse di non poter procedere al reintegro nella carica, dichiarare che in ogni caso la revoca è
avvenuta in assenza di una giusta causa e in violazione del disposto di cui all'art. 2383 c.c. e 11,
comma 2, Statuto della e accertare dunque il diritto del Sig. ad ottenere il CP_3 Parte_1
risarcimento del danno quantificato nella misura dei compensi che l'A.U. avrebbe percepito sino
alla scadenza fisiologica dell'incarico, ossia dicembre 2015; b) in ogni caso, dichiarare il diritto del
Sig. ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine e alla dignità professionale Parte_1
subito; c) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo con
ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese legali.”
Si costituivano in giudizio la e la . CP_3 CP_2
2. Con Sentenza n. 17684/2019 del 18/09/2019 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da nei confronti della e della , Parte_1 CP_3 CP_2
condannando il al pagamento delle spese di lite, in favore di ciascuna delle parti Parte_1
vittoriose costituite, per €. 4.500,00, oltre accessori.
3. Con atto di citazione in appello il dott. ha impugnato tale sentenza Parte_1
così concludendo: in riforma dell'impugnata sentenza “accertare il diritto del Dott.
[...]
al risarcimento in forma specifica del danno subito e, in subordine, e/o nel caso in cui si Parte_1
ritenesse di non poter procedere al reintegro nella carica, dichiarare che in ogni caso la revoca è
avvenuta in assenza di una giusta causa e in violazione del disposto di cui all'art. 2383 c.c. e 11,
comma 2, Statuto della e accertare dunque il diritto del Sig. ad ottenere il CP_3 Parte_1
risarcimento del danno quantificato nella misura dei compensi che l'A.U. avrebbe percepito sino
pagina 2 di 6 alla scadenza fisiologica dell'incarico, ossia dicembre 2015; in ogni caso, dichiarare il diritto del
Sig. ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine e alla dignità professionale Parte_1
subito; con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Si sono costituiti in giudizio gli appellanti chiedendo il rigetto dell'appello.
4. Prioritariamente si rileva che, pur se l'atto di appello non è stato notificato anche al dott. , evocato ma contumace in primo grado, deve ritenersi non Controparte_4
necessaria l'integrazione del contraddittorio tra le parti.
Il dott. infatti non è litisconsorte necessario nel giudizio oggetto di causa, ma CP_4
semplice controinteressato e la sua "vocatio in ius" è da ritenere una mera "litis denuntiatio", con la conseguenza che costui, pur evocato nel giudizio di primo grado, non diventa, per ciò solo, parte del giudizio di gravame, in quanto il dettato dell'art. 331 cpc si riferisce unicamente ai litisconsorti necessari (Cass., sez. II , 28/08/2024, n. 23256;
Cass.. sez. VI, 15/11/2021, n. 34174)
5. Nel merito la Corte ritiene l'appello infondato.
L'assemblea della con delibera del 28.7.2013, revocava l'Amministratore Unico, CP_3
attuale appellante, per un vizio di forma riguardante la costituzione dell'assemblea dei soci che in data 29.12.12 ne aveva deliberato la nomina, in quanto in detta assemblea era intervenuto in rappresentanza della un soggetto diverso dal Presidente CP_2
della Giunta o dall'Assessore competente per materia, come invece prescritto dall'art. 56,
comma 3, dello Statuto della . CP_2
Ora, l'art. 56, comma 3, dello Statuto regionale, relativamente alle società ed altri enti privati a partecipazione regionale, così statuisce: “La Regione è rappresentata nell'assemblea
sociale dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato”.
Ancora l'art. 2, comma 3, della Legge n. 20/2001 precisa che la CP_2 CP_2 CP_2
nell'assemblea della Laziomatica spa - successivamente divenuta e socio di CP_3
maggioranza della stessa, è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia di informatica, da lui delegato.
pagina 3 di 6 Come condivisibilmente rilevato dal primo Giudice, a fronte delle richiamate e inequivocabili norme, la nomina si palesa viziata per violazione manifesta delle disposizioni dello Statuto e della legge in materia di rappresentanza della CP_2
6. Prive di fondamento si palesano gli argomenti prospettati dall'appellante in primo grado e ribaditi in grado di appello a supporto della illegittimità della Delibera di revoca del 18.7.2013.
Alcun apporto può infatti rinvenirsi nel richiamo all'art. 2372 c.c., che prevede la facoltà
di ogni socio di farsi rappresentare in assemblea, tenuto conto che la stessa prescrizione codicistica espressamente precisa “salvo che…. lo statuto disponga diversamente”. E'
evidente che nella specie la chiara limitazione imposta dalle richiamate norme in deroga alla disciplina di cui all'art. 2372 c.c., escluda la validità del conferimento della delega da parte del Presidente della Regione a soggetto diverso dall'assessore ivi indicato.
7. Parte appellante ritiene la decisione del Tribunale e la Delibera del 18.7.2913 frutto di una lettura erronea dell'art. 56 già citato essendo, nelle assemblee delle società partecipate dalla e della la presenza di dirigenti/funzionari delegati dal Presidente una CP_2 CP_3
prassi pluriennale consolidata.
E' costituzionalmente pacifico che la esistenza di una prassi contra legem non possa rendere legittima la disapplicazione normativa.
8. Per ciò che attiene la richiesta, già formulata in primo grado, di acquisizione mediante ordine ex artt. 210-211 c.p.c. dei verbali delle assemblee ordinarie di e delle altre CP_3
società in house della , si rileva che la stessa non è stata reiterata nelle CP_2
conclusioni dell'atto di appello né ribadita negli scritti in corso di causa e deve ritenersi rinunziata. In ogni caso l'istanza è comunque da rigettare nel merito non avendo l'acquisizione, per quanto sopra detto, rilevanza ai fini del decidere.
9. Altrettanto infondate risultano i riferimenti all'istituto della delega di firma, detta anche delega interorganica, essendo tale istituto - che consente di conferire all'organo delegato una competenza di tipo derivato trasferendo così, non la titolarità del potere e pagina 4 di 6 la competenza, ma il suo esercizio - è atto tipico dell'organizzazione amministrativa interna tra funzionari dello stesso ufficio. Tale istituto ha tra l'altro validità ed efficacia solo quando abbia ad oggetto un provvedimento di natura vincolata e quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato.
Nella specie, tra l'altro, è la stessa nella specie rappresentata dal Vice Presidente CP_2
in virtù di delega del Presidente della , che ha chiesto la revoca in autotutela CP_2
della nomina dell'appellante stante l'esistenza di un vizio di forma inerente proprio la delega e quindi la costituzione dell'Assemblea dei soci del 29.12.2012.
10. Ancora conseguenzialmente infondata risulta l'eccezione che la revoca sarebbe avvenuta in assenza di giusta causa e in palese violazione del disposto degli art. 2383 c.c.
e 11, comma 2, dello Statuto della non essendo stata mai rilevata dalla società alcuna CP_3
irregolarità o inefficienza gestionali nei confronti dell'appellante; o ancora l'assunto che sarebbe stato illegittimamente posto dall'amministrazione un meccanismo di spoils system, dettato da mera scelta 'politica' conseguente al cambiamento delle maggioranze in seno all'organo politico.
I richiamati diversi istituti cui l'appellante riconduce la illegittimità della revoca deliberata dall'Assemblea della , presuntivamente fondata su motivazione CP_3
apparente e pretestuosa, non possono valicare il focus dello scrutinio in presenza di palese violazione di norme statutarie e di legge.
11. Va conseguenzialmente rigettata la richiesta di risarcimento danni fondata sulla ritenuta illegittimità della delibera di revoca della nomina dell'appellante quale
Amministratore Unico della CP_3
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.
55/2014, per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
pagina 5 di 6 2. Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
26.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Ludovica Dotti Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1874 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 21.03.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristina Pepe
APPELLANTE
E
unico , già Controparte_1 CP_2 [...]
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino,
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLATI
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il dott. già amministratore unico della società a controllo regionale Parte_1
avendo l'assemblea dei soci in data 18 luglio 2013 deliberato la revoca dello CP_3
stesso dall'incarico di Amministratore Unico e nominato il nuovo Amministratore Unico
nella persona del dott. , conveniva in giudizio la Controparte_4 [...]
la e il Dott. chiedendo al Controparte_3 CP_2 Controparte_4
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare il diritto del Sig.
[...]
al risarcimento in forma specifica del danno subito e, in subordine, e/o nel caso in cui si Parte_1
ritenesse di non poter procedere al reintegro nella carica, dichiarare che in ogni caso la revoca è
avvenuta in assenza di una giusta causa e in violazione del disposto di cui all'art. 2383 c.c. e 11,
comma 2, Statuto della e accertare dunque il diritto del Sig. ad ottenere il CP_3 Parte_1
risarcimento del danno quantificato nella misura dei compensi che l'A.U. avrebbe percepito sino
alla scadenza fisiologica dell'incarico, ossia dicembre 2015; b) in ogni caso, dichiarare il diritto del
Sig. ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine e alla dignità professionale Parte_1
subito; c) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo con
ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese legali.”
Si costituivano in giudizio la e la . CP_3 CP_2
2. Con Sentenza n. 17684/2019 del 18/09/2019 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da nei confronti della e della , Parte_1 CP_3 CP_2
condannando il al pagamento delle spese di lite, in favore di ciascuna delle parti Parte_1
vittoriose costituite, per €. 4.500,00, oltre accessori.
3. Con atto di citazione in appello il dott. ha impugnato tale sentenza Parte_1
così concludendo: in riforma dell'impugnata sentenza “accertare il diritto del Dott.
[...]
al risarcimento in forma specifica del danno subito e, in subordine, e/o nel caso in cui si Parte_1
ritenesse di non poter procedere al reintegro nella carica, dichiarare che in ogni caso la revoca è
avvenuta in assenza di una giusta causa e in violazione del disposto di cui all'art. 2383 c.c. e 11,
comma 2, Statuto della e accertare dunque il diritto del Sig. ad ottenere il CP_3 Parte_1
risarcimento del danno quantificato nella misura dei compensi che l'A.U. avrebbe percepito sino
pagina 2 di 6 alla scadenza fisiologica dell'incarico, ossia dicembre 2015; in ogni caso, dichiarare il diritto del
Sig. ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine e alla dignità professionale Parte_1
subito; con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Si sono costituiti in giudizio gli appellanti chiedendo il rigetto dell'appello.
4. Prioritariamente si rileva che, pur se l'atto di appello non è stato notificato anche al dott. , evocato ma contumace in primo grado, deve ritenersi non Controparte_4
necessaria l'integrazione del contraddittorio tra le parti.
Il dott. infatti non è litisconsorte necessario nel giudizio oggetto di causa, ma CP_4
semplice controinteressato e la sua "vocatio in ius" è da ritenere una mera "litis denuntiatio", con la conseguenza che costui, pur evocato nel giudizio di primo grado, non diventa, per ciò solo, parte del giudizio di gravame, in quanto il dettato dell'art. 331 cpc si riferisce unicamente ai litisconsorti necessari (Cass., sez. II , 28/08/2024, n. 23256;
Cass.. sez. VI, 15/11/2021, n. 34174)
5. Nel merito la Corte ritiene l'appello infondato.
L'assemblea della con delibera del 28.7.2013, revocava l'Amministratore Unico, CP_3
attuale appellante, per un vizio di forma riguardante la costituzione dell'assemblea dei soci che in data 29.12.12 ne aveva deliberato la nomina, in quanto in detta assemblea era intervenuto in rappresentanza della un soggetto diverso dal Presidente CP_2
della Giunta o dall'Assessore competente per materia, come invece prescritto dall'art. 56,
comma 3, dello Statuto della . CP_2
Ora, l'art. 56, comma 3, dello Statuto regionale, relativamente alle società ed altri enti privati a partecipazione regionale, così statuisce: “La Regione è rappresentata nell'assemblea
sociale dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato”.
Ancora l'art. 2, comma 3, della Legge n. 20/2001 precisa che la CP_2 CP_2 CP_2
nell'assemblea della Laziomatica spa - successivamente divenuta e socio di CP_3
maggioranza della stessa, è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia di informatica, da lui delegato.
pagina 3 di 6 Come condivisibilmente rilevato dal primo Giudice, a fronte delle richiamate e inequivocabili norme, la nomina si palesa viziata per violazione manifesta delle disposizioni dello Statuto e della legge in materia di rappresentanza della CP_2
6. Prive di fondamento si palesano gli argomenti prospettati dall'appellante in primo grado e ribaditi in grado di appello a supporto della illegittimità della Delibera di revoca del 18.7.2013.
Alcun apporto può infatti rinvenirsi nel richiamo all'art. 2372 c.c., che prevede la facoltà
di ogni socio di farsi rappresentare in assemblea, tenuto conto che la stessa prescrizione codicistica espressamente precisa “salvo che…. lo statuto disponga diversamente”. E'
evidente che nella specie la chiara limitazione imposta dalle richiamate norme in deroga alla disciplina di cui all'art. 2372 c.c., escluda la validità del conferimento della delega da parte del Presidente della Regione a soggetto diverso dall'assessore ivi indicato.
7. Parte appellante ritiene la decisione del Tribunale e la Delibera del 18.7.2913 frutto di una lettura erronea dell'art. 56 già citato essendo, nelle assemblee delle società partecipate dalla e della la presenza di dirigenti/funzionari delegati dal Presidente una CP_2 CP_3
prassi pluriennale consolidata.
E' costituzionalmente pacifico che la esistenza di una prassi contra legem non possa rendere legittima la disapplicazione normativa.
8. Per ciò che attiene la richiesta, già formulata in primo grado, di acquisizione mediante ordine ex artt. 210-211 c.p.c. dei verbali delle assemblee ordinarie di e delle altre CP_3
società in house della , si rileva che la stessa non è stata reiterata nelle CP_2
conclusioni dell'atto di appello né ribadita negli scritti in corso di causa e deve ritenersi rinunziata. In ogni caso l'istanza è comunque da rigettare nel merito non avendo l'acquisizione, per quanto sopra detto, rilevanza ai fini del decidere.
9. Altrettanto infondate risultano i riferimenti all'istituto della delega di firma, detta anche delega interorganica, essendo tale istituto - che consente di conferire all'organo delegato una competenza di tipo derivato trasferendo così, non la titolarità del potere e pagina 4 di 6 la competenza, ma il suo esercizio - è atto tipico dell'organizzazione amministrativa interna tra funzionari dello stesso ufficio. Tale istituto ha tra l'altro validità ed efficacia solo quando abbia ad oggetto un provvedimento di natura vincolata e quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato.
Nella specie, tra l'altro, è la stessa nella specie rappresentata dal Vice Presidente CP_2
in virtù di delega del Presidente della , che ha chiesto la revoca in autotutela CP_2
della nomina dell'appellante stante l'esistenza di un vizio di forma inerente proprio la delega e quindi la costituzione dell'Assemblea dei soci del 29.12.2012.
10. Ancora conseguenzialmente infondata risulta l'eccezione che la revoca sarebbe avvenuta in assenza di giusta causa e in palese violazione del disposto degli art. 2383 c.c.
e 11, comma 2, dello Statuto della non essendo stata mai rilevata dalla società alcuna CP_3
irregolarità o inefficienza gestionali nei confronti dell'appellante; o ancora l'assunto che sarebbe stato illegittimamente posto dall'amministrazione un meccanismo di spoils system, dettato da mera scelta 'politica' conseguente al cambiamento delle maggioranze in seno all'organo politico.
I richiamati diversi istituti cui l'appellante riconduce la illegittimità della revoca deliberata dall'Assemblea della , presuntivamente fondata su motivazione CP_3
apparente e pretestuosa, non possono valicare il focus dello scrutinio in presenza di palese violazione di norme statutarie e di legge.
11. Va conseguenzialmente rigettata la richiesta di risarcimento danni fondata sulla ritenuta illegittimità della delibera di revoca della nomina dell'appellante quale
Amministratore Unico della CP_3
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.
55/2014, per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
pagina 5 di 6 2. Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
26.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
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