Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel giudizio iscritto al n. 3668/2023 R.G.A.C.
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. BARBIERI ROBERTO, nel cui studio sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la separazione personale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 20 giugno
2005 in Cerreto AN (atto n. 13 parte II, Serie A anno 2005 registro
-1 di 3-
Con dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal procuratore e depositata in atti i coniugi hanno rinunciato alla comparizione personale all'udienza del 27 marzo 2024, hanno ribadito che non intendevano riconciliarsi e che era loro intenzione separarsi alle medesime condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con sentenza non definitiva n. 955/24 pubblicata il 15.05.2024 il
Tribunale ha pronunciato la separazione dei detti coniugi e fissato udienza a trattazione scritta per il 20 dicembre 2024, successiva allo spirare del termine di cui all'art. 3 n. 2 lettera della legge 898/1970.
Con note di trattazione scritta depositate 19 dicembre 2024 i coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal procuratore con la quale hanno rinunciato alla comparizione personale all'udienza del 20 dicembre 2024, hanno ribadito che non intendono riconciliarsi e che è loro intenzione divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione, con l'indicazione dell'assegno divorzile di euro
300 mensili a carico di e a favore della in Parte_1 Parte_2 luogo dell'assegno di mantenimento.
Con ordinanza depositata il 25 febbraio 2025 il giudice relatore, esaminate le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. in data 5 febbraio 2025 ha comunicato di non opporsi all'accoglimento della domanda.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1 dicembre 1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento (27 marzo 2024) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n.955/24 pubblicata in data
15 maggio 24 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, come specificati nelle note di trattazione scritta del 19 dicembre 2024, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
-2 di 3- Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
La presente sentenza deve essere trasmessa, quando passata in giudicato,
a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile, in conformità dell'art. 152 septies comma 2 c.p.c..
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
20 giugno 2005 in Cerreto AN (atto n. 13 parte II, Serie A anno 2005 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cerreto AN) tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
RT (CE) il 19/04/1974, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come specificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 19 dicembre 2024;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente
Ufficiale dello Stato Civile.
-spese compensate.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
IL GIUDICE REL. - EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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