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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1178 r.g. dell'anno 2021 TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Montuori, come in atti Parte_1 ricorrente E
, in persona del legale rappr.te pro tempore, Controparte_1 resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.03.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- di essere stata alle dipendenze della con sede in Marcianise Controparte_1 dal 23 aprile 2019 al 3 dicembre 2019, in forza di contratto a tempo indeterminato con qualifica di coordinatrice, livello D3 CCNL settore cooperazione sociale, per 12 ore settimanali e retribuzione mensile di € 500,00;
- di aver svolto le proprie mansioni presso la struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, occupandosi del coordinamento delle attività burocratiche e amministrative connesse all'accoglienza, della gestione dei rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, della supervisione e coordinamento degli operatori della cooperativa;
- di aver prestato la propria attività lavorativa generalmente nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, con possibili variazioni per esigenze aziendali;
- di essere stata sottoposta, benché non contrattualmente previsto, a un regime di reperibilità telefonica e fisica H24 per sette giorni su sette, che in alcune occasioni aveva comportato convocazioni notturne presso la sede lavorativa;
- di essersi vista costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa in data 3 dicembre 2019 a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi da agosto a dicembre 2019 e della mancata consegna delle relative buste paga;
- di aver esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'
[...]
di Caserta in data 3 febbraio 2020, con esito negativo per il rifiuto del Controparte_2 presidente della cooperativa di riconoscere le spettanze maturate. Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento datoriale consistente nel mancato pagamento delle retribuzioni e delle altre spettanze maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso dal 23 aprile 2019 al 3 dicembre 2019;
- accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni per inadempimento datoriale, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 3.883,20, così articolata:
• € 2.075,83 a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi da agosto a dicembre 2019;
• € 99,72 a titolo di indennità di reperibilità per il medesimo periodo;
• € 302,66 quale rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2019;
• € 65,28 per ferie e festività non godute;
• € 991,18 quale indennità sostitutiva del preavviso;
• € 348,53 a titolo di trattamento di fine rapporto;
- condannare altresì la convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria sulle predette somme ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
- in subordine, condannare la convenuta al pagamento delle somme che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., ovvero da liquidarsi in via equitativa;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite. Parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, mancava di costituirsi.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini di un corretto iter motivazionale appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697, comma 1, c.c.), primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico. Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso atteso che la documentazione depositata ha confermato che tra il 23.04.2019 e il 02.12.2019 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente per il periodo appena indicato ha messo a disposizione della parte convenuta la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dalla datrice di lavoro;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotato di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro. Ben può affermarsi, allora, che la ricorrente ha messo a disposizione della datrice di lavoro le proprie energie lavorative, atteso che la sua attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso. I documenti ai quali la scrivente fa riferimento sono il contratto di lavoro in atti ove risulta, la data di inizio di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in lite, nonché le mansioni ed il CCNL applicabile al rapporto;
le circostanze, inoltre, sono state confermate dalla prova per testi espletata, che ha confermato l'espletamento di una prestazione lavorativa per 12 ore settimanali, contrattualmente stabilite, nonché dal giuramento suppletorio deferito dal Tribunale alla lavoratrice, all'odierna udienza. Ciò posto, resta da valutare il profilo dell'avvenuto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva relativamente alle mensilità non corrisposte. La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto della ricorrente a percepire quanto spettante. Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c.. Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace.
E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento alla documentazione sopra elencata del tutto univoca). Quanto ai conteggi allegati al ricorso essi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto, in relazione al periodo di rapporto di lavoro documentalmente provato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile. Alla luce di quanto esposto la domanda della ricorrente va accolta. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 3.883,20, di cui € 348,53 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole quote che compongono il credito fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di
€ 3.883,20, di cui € 348,53 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei crediti al saldo;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive € 1.314,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1178 r.g. dell'anno 2021 TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Montuori, come in atti Parte_1 ricorrente E
, in persona del legale rappr.te pro tempore, Controparte_1 resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.03.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- di essere stata alle dipendenze della con sede in Marcianise Controparte_1 dal 23 aprile 2019 al 3 dicembre 2019, in forza di contratto a tempo indeterminato con qualifica di coordinatrice, livello D3 CCNL settore cooperazione sociale, per 12 ore settimanali e retribuzione mensile di € 500,00;
- di aver svolto le proprie mansioni presso la struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, occupandosi del coordinamento delle attività burocratiche e amministrative connesse all'accoglienza, della gestione dei rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, della supervisione e coordinamento degli operatori della cooperativa;
- di aver prestato la propria attività lavorativa generalmente nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, con possibili variazioni per esigenze aziendali;
- di essere stata sottoposta, benché non contrattualmente previsto, a un regime di reperibilità telefonica e fisica H24 per sette giorni su sette, che in alcune occasioni aveva comportato convocazioni notturne presso la sede lavorativa;
- di essersi vista costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa in data 3 dicembre 2019 a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi da agosto a dicembre 2019 e della mancata consegna delle relative buste paga;
- di aver esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'
[...]
di Caserta in data 3 febbraio 2020, con esito negativo per il rifiuto del Controparte_2 presidente della cooperativa di riconoscere le spettanze maturate. Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento datoriale consistente nel mancato pagamento delle retribuzioni e delle altre spettanze maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso dal 23 aprile 2019 al 3 dicembre 2019;
- accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni per inadempimento datoriale, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 3.883,20, così articolata:
• € 2.075,83 a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi da agosto a dicembre 2019;
• € 99,72 a titolo di indennità di reperibilità per il medesimo periodo;
• € 302,66 quale rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2019;
• € 65,28 per ferie e festività non godute;
• € 991,18 quale indennità sostitutiva del preavviso;
• € 348,53 a titolo di trattamento di fine rapporto;
- condannare altresì la convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria sulle predette somme ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
- in subordine, condannare la convenuta al pagamento delle somme che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., ovvero da liquidarsi in via equitativa;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite. Parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, mancava di costituirsi.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini di un corretto iter motivazionale appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697, comma 1, c.c.), primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico. Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso atteso che la documentazione depositata ha confermato che tra il 23.04.2019 e il 02.12.2019 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente per il periodo appena indicato ha messo a disposizione della parte convenuta la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dalla datrice di lavoro;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotato di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro. Ben può affermarsi, allora, che la ricorrente ha messo a disposizione della datrice di lavoro le proprie energie lavorative, atteso che la sua attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso. I documenti ai quali la scrivente fa riferimento sono il contratto di lavoro in atti ove risulta, la data di inizio di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in lite, nonché le mansioni ed il CCNL applicabile al rapporto;
le circostanze, inoltre, sono state confermate dalla prova per testi espletata, che ha confermato l'espletamento di una prestazione lavorativa per 12 ore settimanali, contrattualmente stabilite, nonché dal giuramento suppletorio deferito dal Tribunale alla lavoratrice, all'odierna udienza. Ciò posto, resta da valutare il profilo dell'avvenuto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva relativamente alle mensilità non corrisposte. La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto della ricorrente a percepire quanto spettante. Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c.. Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace.
E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento alla documentazione sopra elencata del tutto univoca). Quanto ai conteggi allegati al ricorso essi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto, in relazione al periodo di rapporto di lavoro documentalmente provato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile. Alla luce di quanto esposto la domanda della ricorrente va accolta. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 3.883,20, di cui € 348,53 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole quote che compongono il credito fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di
€ 3.883,20, di cui € 348,53 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei crediti al saldo;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive € 1.314,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso