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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1474/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. GU AN Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. ES TR FO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 5.8.2023, promossa con atto di citazione in appello da
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alvise Fontanin;
appellante contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
15.6.1984, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Santagata e dall'avv. Mattia Morgia;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
18.11.1992, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Marchetti;
appellati
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. 988/2023 emessa il 23.5.2023 e pubblicata il
1 26.5.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 7092/2019 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 c.p.c.
e 351 c.p.c., per i motivi di cui alla suestesa narrativa, sospendere e/o revocare, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 988/2023, R.G. n. 7092/2019, pronunciata dal Tribunale di Vicenza, Giudice Dott. Silvano Colbacchini in data 23.05.2023, pubblicata in data 26.05.2023, notificata in data 29.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito in via principale: - rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi già dedotti in atti e qui da intendersi integralmente richiamati, la domanda di condanna formulata dal signor nei confronti del signor e volta alla restituzione di euro 194.192,00 e CP_1 Pt_1
per l'effetto statuire che nulla è dovuto da quest'ultimo; - rigettare la domanda formulata in via subordinata dal signor nel verbale d'udienza del 29.01.2021 volta ad ottenere la CP_1
condanna del signor alla restituzione delle somme per indebito arricchimento trattandosi, Pt_1
come prontamente eccepito, di domanda nuova e, quindi, inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto.
Nel merito in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata dal signor nei confronti del signor e della conseguente CP_1 Pt_2
richiesta di manleva di quest'ultimo nei confronti del signor statuire che nulla è dovuto Pt_1
dal signor al signor per i motivi tutti dedotti. Pt_1 Pt_2
2 2) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
- per l'appellato : CP_1
“Rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 988/2023, pubblicata il 26.05.2023; condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio maggiorate del
30% considerato il collegamento ipertestuale dei documenti prodotti.
In via istruttoria nel caso in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere necessario svolgere attività istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già richieste nel giudizio di primo grado e reiterate in occasione della precisazione delle conclusioni, che qui devono intendersi integralmente trascritte”;
- per l'appellato : Parte_2
“Nel merito, in via principale: rigettare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'appello proposto dal Sig. e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 988/2023 Parte_1
Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 23/26.05.2023;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello ex adverso proposto, accogliere le domande formulate dal Sig. nel Parte_2
procedimento di primo grado che qui si riportano: nel merito, in via principale: rigettarsi le domande formulate in giudizio nei confronti del Sig.
, in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio esposti in Parte_2
atti, cui integralmente ci si richiama ed in particolare perché non è intercorso tra i Sig.ri CP_1
e alcun contratto di mutuo. Rigettarsi altresì la domanda formulata in via subordinata al Pt_2
all'udienza del 29.01.2021, volta ad ottenere la condanna del alla restituzione CP_1 Pt_2
3 delle somme per indebito arricchimento, trattandosi di domanda nuova, e quindi inammissibile, oltreché infondata.
Nel merito, in via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal nei confronti del Sig. , dichiararsi, per i motivi CP_1 Parte_2
meglio esposti in atti, cui integralmente ci si richiama, che il Sig. è tenuto alla Parte_1
manleva nei confronti del Sig. , e per l'effetto condannare il Sig. a Parte_2 Parte_1
garantire nonché tenere indenne il Sig. da ogni eventuale ipotesi risarcitoria e/o Parte_2
restitutoria. In ogni caso: spese e competenze di causa integralmente rifuse.
In via istruttoria: si ribadiscono anche in questa sede tutte le richieste istruttorie così come formulate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ricorreva dinnanzi al Tribunale di Vicenza CP_1
deducendo di aver corrisposto a titolo di mutuo a e a , Parte_1 Parte_2
rispettivamente, la somma di € 194.142,00 e la somma di € 41.131,00, domandandone la condanna alla restituzione in proprio favore di tali somme, oltre interessi.
In particolare, il ricorrente rappresentava: di essere stato contattato dall'amico il Parte_1
quale gli aveva riferito di trovarsi in difficoltà economiche e di aver bisogno di un prestito in denaro per le proprie spese di mantenimento che avrebbe restituito entro il termine concordato del 30.7.2019; di aver eseguito, fra il 2018 e il marzo 2019, plurimi versamenti mediante bonifico dal proprio conto corrente al conto corrente di (per la somma complessiva di € Parte_1
166.550,00) e, fra gennaio 2019 e giugno 2019, diversi accrediti sulla carta PostePay intestata allo stesso (per la somma complessiva di € 32.342,00); di aver ricevuto da Parte_1 [...]
a titolo di restituzione parziale della somma mutuata, l'importo di € 4.750,00, in due Pt_1
4 soluzioni;
di aver eseguito, fra dicembre 2018 e maggio 2019, ulteriori accrediti (per un totale di
€ 41.131,00) sulla carta PostePay intestata a , conoscente comune, il quale Parte_2
avrebbe aiutato in alcune operazioni di investimento finalizzate al recupero della Parte_1
provvista necessaria per adempiere all'obbligo di restituzione assunto nei confronti del ricorrente;
di non aver ricevuto la restituzione degli importi residui entro il termine concordato da parte dei due debitori.
Si costituiva in giudizio che chiedeva, in via pregiudiziale, il mutamento del rito da Parte_1
sommario a ordinario e, nel merito, il rigetto delle domande espresse dal ricorrente, contestando la sussistenza di un rapporto di mutuo e il conseguente obbligo restitutorio, nonché allegando che le somme erano state ricevute al fine di effettuare in comune giochi e scommesse d'azzardo.
Si costituiva in giudizio , il quale instava, in via principale, per il rigetto della Parte_2
domanda e, in via subordinata, domandava di essere tenuto indenne da nell'ipotesi Parte_1
di condanna alla restituzione (sul presupposto che le somme accreditate sulla PostePay intestata a erano state utilizzate unicamente da . Parte_2 Parte_1
Il giudice, disposta la conversione del rito in rito ordinario, assumeva le prove per interpello di e per testi (teste , padre di ). confermava Parte_1 Testimone_1 CP_1 Parte_1
di essersi recato presso l'ufficio di , di avergli consegnato un anello d'oro al solo Testimone_1
fine di “calmare le acque” (e non a titolo di acconto sulle restituzioni), di aver concordato con
(nell'ambito di una conversazione Whatsapp intrattenuta con lo stesso) una CP_1
restituzione rateale mediante dazioni di € 2.000,00 mensili, ma anche in questo caso al solo fine di “calmare le acque”. , invece, riferiva di aver ricevuto da padre Testimone_1 CP_2
di una proposta di estinzione del debito del figlio a saldo e stralcio mediante la Parte_1
restituzione della minor somma di € 50.000,00/€ 60.000,00, non accettata per l'esiguità
5 dell'importo a fronte dell'entità della somma data a mutuo.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 988/2023 pubblicata in data 26.5.2023, il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda nei confronti di così statuendo: “CONDANNA al pagamento Parte_1 Parte_1
in favore di della somma di € 235.773,00, oltre ad interessi legali dal dì della CP_1
giudiziale domanda al saldo. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese tutte del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.813,00, di cui € 813,00 per spese e € 13.000 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese tutte del CP_1 Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in complessivi e € 8.000,00 per compenso professionale, oltre
a spese generali e ad accessori di legge”.
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione espresse dal Giudice di prime cure: 1) Parte_1
non ha contestato di aver ricevuto le somme in questione, sia direttamente, sia indirettamente mediante gli accrediti eseguiti sulla carta PostePay formalmente intestata a;
2) Parte_2
queste dazioni devono essere qualificate come prestiti alla luce delle dichiarazioni confessorie rese da (che ha confermato di aver consegnato il proprio anello d'oro a titolo di Parte_1
acconto sulle restituzioni e di aver concordato la restituzione rateale mediante versamenti di €
2.000,00 mensili), di quanto riferito dal teste (che ha rappresentato di aver Testimone_1
ricevuto una proposta di estinzione del debito a saldo e stralcio), nonché della rinuncia all'audizione del teste a prova contraria, (sulla circostanza sopra esposta e riferita CP_2
da ); 3) emerge in maniera inequivocabile che fosse a conoscenza Testimone_1 CP_1
del fatto che le somme accreditate sulla PostePay intestata a fossero, in verità, di Parte_2
6 esclusiva pertinenza di 4) per il principio di estensione automatica della domanda, Parte_1
poiché anche la somma trasferita dal ricorrente in favore di era, con l'accordo di tutti, Pt_2
destinata al solo quest'ultimo dev'essere condannato alla restituzione dell'intero Parte_1
importo (€ 235.773,00); 5) dev'essere condannato al rimborso delle spese di lite Parte_1
sostenute da e deve essere condannato al rimborso delle spese di CP_1 CP_1
lite sostenute da . Parte_2
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il solo Parte_1
Col primo motivo di gravame (sub “B.1”), egli ha lamentato l'erronea valutazione ed interpretazione delle circostanze fattuali emerse nel corso del giudizio di primo grado, osservando che: a) la dazione di somme di denaro da in favore di CP_1 Parte_1
ancorché pacifica, non sarebbe di per sé decisiva ai fini della sua qualificazione giuridica
(potendo essere sorretta da qualunque titolo, anche diverso da un rapporto di mutuo); b) la consegna dell'anello d'oro da parte di al padre di e la proposta di Parte_1 CP_1
estinzione dell'obbligazione mediante restituzione rateale mensile non sarebbero rilevanti ai fini della decisione, posto che, in sede di interpello, ha esplicitato come entrambe fossero Parte_1
state fatte per “calmare le acque”; c) la proposta di estinzione dell'obbligazione mediante restituzione di una somma a saldo e stralcio proviene da un soggetto terzo estraneo al giudizio e dunque non può assumere valenza probatoria;
d) anche l'eventuale convincimento in capo al ricorrente circa l'effettivo utilizzo delle somme accreditate (da parte dell'uno o dell'altro resistente in primo grado) non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto.
Col secondo motivo di gravame (sub “B.2”), l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione di fatti storici decisivi per il giudizio. Più precisamente, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel
7 non considerare le seguenti circostanze: a) l'ammontare complessivo delle somme corrisposte, la cadenza dei versamenti/accrediti, l'arco temporale che ha interessato la vicenda (incompatibili con l'asserito intento di soddisfare le esigenze di mantenimento e, quindi, con la qualificazione del rapporto come rapporto di mutuo); b) l'assenza di un contratto formale, di una pattuizione sul termine di restituzione e sulla misura degli interessi, di garanzie (anche alla luce della pacifica difficoltà economica e quindi incapienza di , di causali specifiche con riferimento Parte_1
alle erogazioni eseguite mediante bonifico;
c) la comune consapevolezza (ed accordo) circa l'utilizzo del denaro corrisposto per scommesse e giochi d'azzardo; d) l'affermazione dello stesso circa la propria conoscenza del fatto che le somme accreditate sulla PostePay di CP_1
IO LL sarebbero state utilizzate per operazioni finanziarie (incompatibile con la causa di mutuo per sostenere i bisogni primari del mutuatario).
Col terzo motivo di gravame (sub “C.1”), l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione delle norme sull'onere della prova della sussistenza del rapporto di mutuo: il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il principio (ricavabile dalle norme positive e ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui, nell'ambito del contratto di mutuo, chi agisce in giudizio per chiedere la restituzione della somma mutuata deve provare, oltre alla dazione, anche il titolo di quest'ultima. Peraltro, il giudicante di primo grado non avrebbe considerato che il resistente aveva allegato una causa alternativa: e avrebbero, di CP_1 Parte_1
comune accordo, utilizzato la provvista in scommesse e giochi d'azzardo. Conseguentemente, la restituzione delle somme corrisposte a titolo di “mutuo di gioco” seguirebbe la disciplina di cui all'art. 1933 c.c. (che esclude la possibilità di agire in giudizio per formulare la relativa domanda).
Col quarto motivo di gravame (sub “C.2”), il ha lamentato l'erronea applicazione delle Pt_1
8 norme sulla regolamentazione delle spese di lite per non averle poste a carico del ricorrente, per non aver motivato sulla statuizione di non compensazione e, comunque, per aver adottato una motivazione errata ed illogica alla luce dell'esito finale del contenzioso.
Costituendosi, l'appellato ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, CP_1
concludendo per il rigetto degli stessi e per la conferma della sentenza di primo grado. Con particolare riferimento al motivo di appello concernente la qualificazione dell'operazione come
“mutuo di gioco” ha contestato il proprio coinvolgimento nelle operazioni di scommesse e gioco d'azzardo, rimarcando l'autonomia del mutuo quale negozio giuridico dotato di causa propria.
L'appellato , anch'egli costituito in giudizio, ha, preliminarmente, evidenziato la Parte_2
propria estraneità rispetto ai capi della sentenza di primo grado impugnati e, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 9.10.25 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione logica, censurano (per aver il Tribunale erroneamente valutato alcune circostanze e per aver omesso di considerarne altre) il ragionamento presuntivo attraverso il quale il giudice del primo grado ha qualificato l'operazione negoziale realizzata dalle parti come mutuo, ravvisando la conseguente sussistenza di un obbligo restitutorio in capo al mutuatario.
La doglianza non merita accoglimento.
9 Correttamente il Tribunale ha valorizzato la restituzione, in due soluzioni, di una parte della somma ricevuta (circostanza pacifica fra le parti), la consegna dell'anello d'oro da parte di
[...]
al padre di (come confermato in sede di interpello reso all'udienza del Pt_1 CP_1
13.6.22 dallo stesso e la proposta di restituzione della somma in rate mensili Parte_1
avanzata da a (cfr. conversazione dell'11.8.19 di applicazione di Parte_1 CP_1
messaggistica prodotta come doc. 11 del fascicolo di primo grado di : a te CP_1 CP_1
andrebbe bene 2 mila euro al mese piuttosto che non prendere nulla? Così è l'unico modo per pagare meno”) nonché, più in generale, il complessivo tenore di altre conversazioni intercorse fra i due (cfr. conversazione del 20.2.2020 prodotta come doc. 13 del fascicolo di primo grado di in cui l'appellante scrive a : “ho dato tutto per potete venire da te e darti CP_1 CP_1
ciò che ti spettava”).
In effetti, i plurimi elementi citati evidenziano come fosse ben consapevole del Parte_1
proprio obbligo di restituzione della somma ricevuta da . Né a diverse conclusioni CP_1
può giungersi alla luce della generica e poco credibile giustificazione alternativa affacciata dal
(solo) in sede di interpello (cioè, di essersi determinato in tal senso al solo fine di “calmare Pt_1
le acque”). Anche l'ulteriore circostanza della proposta di pagamento di una somma “a saldo e stralcio” proveniente dal padre di (riferita dal padre di che ebbe a Parte_1 CP_1
riceverla), pur di rilevanza secondaria in quanto proveniente da soggetto terzo rispetto alle parti in causa, si inserisce nell'ampio quadro indiziario sopra descritto.
Allo stesso modo, infondata è la censura volta a far valere l'omessa valutazione di altre circostanze, posto che queste non assumono effettivo rilievo ai fini della qualificazione del rapporto negoziale intercorso fra le parti: a) le modalità quantitative e temporali dell'erogazione
(dazioni numerose, talora ravvicinate, anche per piccole somme) sono, di per sé sole, irrilevanti
10 ai fini dell'individuazione del titolo sotteso alla dazione stessa;
b) la forma orale prescelta dai contraenti e l'assenza di pattuizioni circa il tasso di interesse, il termine di restituzione, la previsione di garanzie, non essendo il mutuo di diritto comune un contratto formale, sono coerenti con la qualità delle parti ed il loro rapporto di amicizia;
c) la destinazione del denaro trasferito al alla partecipazione da parte di questi per scommesse e giochi d'azzardo, Pt_1
quand'anche nella consapevolezza del mutuante, è pienamente compatibile con la causa di mutuo
(ed, eventualmente, con la causa del c.d. “mutuo di gioco”, di cui si dirà trattando del prossimo motivo di appello).
Si deve in conclusione confermare l'obbligo di restituzione dell'intera somma mutuata in capo all'appellante (in assenza di censure sulla ripartizione degli obblighi restitutori per come statuita in primo grado).
Anche il terzo motivo di impugnazione, volto a far valere l'assenza di prova circa la stipulazione del mutuo (per l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova) o, comunque, l'omessa qualificazione dell'eventuale mutuo come “mutuo di gioco” (con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1933 c.c.), è infondato.
Sotto il primo profilo, è principio consolidato che l'attore, il quale chieda la restituzione di somme asseritamente date a mutuo, debba dare prova ex art. 2697 c.c. di tutti gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo della consegna, ma anche di un titolo della stessa che possa efficacemente sostenere la pretesa restituzione. La sola dazione di una somma di denaro, infatti, “non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza
11 di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. Sez. II civ.,
29 novembre 2018, n. 30944).
Tale prova, tuttavia, non richiede necessariamente la produzione del documento contrattuale, potendo essere offerta anche per mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie, la prova della stipulazione del rapporto di mutuo è stata raggiunta, ancorché in via indiretta (presuntiva appunto), per quanto già evidenziato.
Quanto al secondo profilo, l'appellante invoca quanto disposto dall'art. 1933 c.c. (che esclude la possibilità di agire in giudizio per ottenere il pagamento di debiti di gioco o scommessa, ferma la soluti retentio di quanto eventualmente pagato) anche rispetto al rapporto di mutuo con cui sia stata fornita la provvista per partecipare al gioco o alla scommessa (c.d. “mutuo di gioco”).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco, e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio
12 giuridico dotato di una propria causa” (Cass., Sez. II Civ., 19 gennaio 2024, n. 2053).
L'elemento di discrimine al fine dell'applicabilità dell'art. 1933 c.c. ad un caso di mutuo consiste, dunque, nella qualificazione di extraneus (privo di un interesse diretto) o intraneus (portatore di un interesse diretto) del soggetto finanziatore (mutuante) rispetto al risultato del gioco;
non è invece sufficiente la consapevolezza circa la destinazione del denaro fornito (che può sussistere anche quando egli sia un mero extraneus).
Con riguardo al caso di specie, quand'anche si ritenga che fosse (o potesse essere) CP_1
consapevole della destinazione che il mutuatario avrebbe dato al denaro ricevuto, ciò non basta a qualificare il mutuo come “mutuo di gioco”: la partecipazione del mutuante alle scommesse del mutuatario è rimasta una mera illazione dell'odierno appellante, che non ha fornito nessuna prova in tal senso, pur essendone onerato, atteso che dalla qualificazione del rapporto come mutuo di gioco discende l'impossibilità di agire in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione che ne scaturisce (impossibilità che si atteggia come fatto, latu sensu, impeditivo della pretesa). Né, d'altra parte, può ritenersi che l'interesse diretto del mutuante fosse sussistente per il semplice fatto che l'esito della scommessa avrebbe influito sulle possibilità di vedersi restituito il denaro erogato, venendo in questa prospettiva in rilievo un interesse meramente indiretto all'esito della scommessa (e diretto alla sola restituzione).
Il quarto motivo d'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
La censura di illogicità della regolamentazione delle spese di lite alla luce dell'esito finale del giudizio è inammissibile, poiché generica, e comunque, infondata, quantomeno limitatamente alla posizione dell'appellante, totalmente soccombente in primo grado.
La censura circa la mancata compensazione delle spese di lite è infondata, sia perché
l'accoglimento integrale della domanda è sufficiente a fondare la statuizione di condanna al
13 rimborso delle spese di lite (senza che il giudice debba esprimere le ragioni che escludono la possibilità, eccezionale, di compensarle), sia perché lo stesso appellante non aveva nel giudizio di primo grado indicato la sussistenza di uno dei presupposti enunciati dall'art. 92 c.p.c., limitandosi a concludere instando per la “vittoria di spese e compensi di causa”, sia infine, perché, in concreto, non si ravvisa la sussistenza di elementi che giustifichino la compensazione.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto.
Le spese anticipate dall'appellato seguono la regola della soccombenza, e sono CP_1
liquidate in dispositivo secondo importi medi calcolati in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale). Non vi sono ragioni per riconoscere l'aumento facoltativo di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, DM 55/14 (per aver assistito un solo soggetto contro più soggetti), in quanto nel presente grado di giudizio nessuna pretesa ha svolto nei confronti di , la cui presenza nel processo non ha determinato CP_1 Parte_2
aggravio dell'attività difensiva.
Le spese del presente grado anticipate dall'appellato , invece, devono rimanere a suo Pt_2
carico, posto che, come dallo stesso indicato costituendosi in appello, l'appellante non ha messo in discussione l'estraneità di rispetto al rapporto di mutuo, né ha svolto appello Pt_2 CP_1
incidentale, così che la sua costituzione in giudizio è imputabile alla scelta di sorvegliarne l'iter pur non permanendo pretese (domande) nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
14
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 988/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3) dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
ES TR FO GU AN
15
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1474/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. GU AN Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. ES TR FO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 5.8.2023, promossa con atto di citazione in appello da
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alvise Fontanin;
appellante contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
15.6.1984, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Santagata e dall'avv. Mattia Morgia;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
18.11.1992, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Marchetti;
appellati
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. 988/2023 emessa il 23.5.2023 e pubblicata il
1 26.5.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 7092/2019 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 c.p.c.
e 351 c.p.c., per i motivi di cui alla suestesa narrativa, sospendere e/o revocare, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 988/2023, R.G. n. 7092/2019, pronunciata dal Tribunale di Vicenza, Giudice Dott. Silvano Colbacchini in data 23.05.2023, pubblicata in data 26.05.2023, notificata in data 29.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito in via principale: - rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi già dedotti in atti e qui da intendersi integralmente richiamati, la domanda di condanna formulata dal signor nei confronti del signor e volta alla restituzione di euro 194.192,00 e CP_1 Pt_1
per l'effetto statuire che nulla è dovuto da quest'ultimo; - rigettare la domanda formulata in via subordinata dal signor nel verbale d'udienza del 29.01.2021 volta ad ottenere la CP_1
condanna del signor alla restituzione delle somme per indebito arricchimento trattandosi, Pt_1
come prontamente eccepito, di domanda nuova e, quindi, inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto.
Nel merito in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata dal signor nei confronti del signor e della conseguente CP_1 Pt_2
richiesta di manleva di quest'ultimo nei confronti del signor statuire che nulla è dovuto Pt_1
dal signor al signor per i motivi tutti dedotti. Pt_1 Pt_2
2 2) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
- per l'appellato : CP_1
“Rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 988/2023, pubblicata il 26.05.2023; condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio maggiorate del
30% considerato il collegamento ipertestuale dei documenti prodotti.
In via istruttoria nel caso in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere necessario svolgere attività istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già richieste nel giudizio di primo grado e reiterate in occasione della precisazione delle conclusioni, che qui devono intendersi integralmente trascritte”;
- per l'appellato : Parte_2
“Nel merito, in via principale: rigettare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'appello proposto dal Sig. e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 988/2023 Parte_1
Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 23/26.05.2023;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello ex adverso proposto, accogliere le domande formulate dal Sig. nel Parte_2
procedimento di primo grado che qui si riportano: nel merito, in via principale: rigettarsi le domande formulate in giudizio nei confronti del Sig.
, in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio esposti in Parte_2
atti, cui integralmente ci si richiama ed in particolare perché non è intercorso tra i Sig.ri CP_1
e alcun contratto di mutuo. Rigettarsi altresì la domanda formulata in via subordinata al Pt_2
all'udienza del 29.01.2021, volta ad ottenere la condanna del alla restituzione CP_1 Pt_2
3 delle somme per indebito arricchimento, trattandosi di domanda nuova, e quindi inammissibile, oltreché infondata.
Nel merito, in via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal nei confronti del Sig. , dichiararsi, per i motivi CP_1 Parte_2
meglio esposti in atti, cui integralmente ci si richiama, che il Sig. è tenuto alla Parte_1
manleva nei confronti del Sig. , e per l'effetto condannare il Sig. a Parte_2 Parte_1
garantire nonché tenere indenne il Sig. da ogni eventuale ipotesi risarcitoria e/o Parte_2
restitutoria. In ogni caso: spese e competenze di causa integralmente rifuse.
In via istruttoria: si ribadiscono anche in questa sede tutte le richieste istruttorie così come formulate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ricorreva dinnanzi al Tribunale di Vicenza CP_1
deducendo di aver corrisposto a titolo di mutuo a e a , Parte_1 Parte_2
rispettivamente, la somma di € 194.142,00 e la somma di € 41.131,00, domandandone la condanna alla restituzione in proprio favore di tali somme, oltre interessi.
In particolare, il ricorrente rappresentava: di essere stato contattato dall'amico il Parte_1
quale gli aveva riferito di trovarsi in difficoltà economiche e di aver bisogno di un prestito in denaro per le proprie spese di mantenimento che avrebbe restituito entro il termine concordato del 30.7.2019; di aver eseguito, fra il 2018 e il marzo 2019, plurimi versamenti mediante bonifico dal proprio conto corrente al conto corrente di (per la somma complessiva di € Parte_1
166.550,00) e, fra gennaio 2019 e giugno 2019, diversi accrediti sulla carta PostePay intestata allo stesso (per la somma complessiva di € 32.342,00); di aver ricevuto da Parte_1 [...]
a titolo di restituzione parziale della somma mutuata, l'importo di € 4.750,00, in due Pt_1
4 soluzioni;
di aver eseguito, fra dicembre 2018 e maggio 2019, ulteriori accrediti (per un totale di
€ 41.131,00) sulla carta PostePay intestata a , conoscente comune, il quale Parte_2
avrebbe aiutato in alcune operazioni di investimento finalizzate al recupero della Parte_1
provvista necessaria per adempiere all'obbligo di restituzione assunto nei confronti del ricorrente;
di non aver ricevuto la restituzione degli importi residui entro il termine concordato da parte dei due debitori.
Si costituiva in giudizio che chiedeva, in via pregiudiziale, il mutamento del rito da Parte_1
sommario a ordinario e, nel merito, il rigetto delle domande espresse dal ricorrente, contestando la sussistenza di un rapporto di mutuo e il conseguente obbligo restitutorio, nonché allegando che le somme erano state ricevute al fine di effettuare in comune giochi e scommesse d'azzardo.
Si costituiva in giudizio , il quale instava, in via principale, per il rigetto della Parte_2
domanda e, in via subordinata, domandava di essere tenuto indenne da nell'ipotesi Parte_1
di condanna alla restituzione (sul presupposto che le somme accreditate sulla PostePay intestata a erano state utilizzate unicamente da . Parte_2 Parte_1
Il giudice, disposta la conversione del rito in rito ordinario, assumeva le prove per interpello di e per testi (teste , padre di ). confermava Parte_1 Testimone_1 CP_1 Parte_1
di essersi recato presso l'ufficio di , di avergli consegnato un anello d'oro al solo Testimone_1
fine di “calmare le acque” (e non a titolo di acconto sulle restituzioni), di aver concordato con
(nell'ambito di una conversazione Whatsapp intrattenuta con lo stesso) una CP_1
restituzione rateale mediante dazioni di € 2.000,00 mensili, ma anche in questo caso al solo fine di “calmare le acque”. , invece, riferiva di aver ricevuto da padre Testimone_1 CP_2
di una proposta di estinzione del debito del figlio a saldo e stralcio mediante la Parte_1
restituzione della minor somma di € 50.000,00/€ 60.000,00, non accettata per l'esiguità
5 dell'importo a fronte dell'entità della somma data a mutuo.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 988/2023 pubblicata in data 26.5.2023, il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda nei confronti di così statuendo: “CONDANNA al pagamento Parte_1 Parte_1
in favore di della somma di € 235.773,00, oltre ad interessi legali dal dì della CP_1
giudiziale domanda al saldo. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese tutte del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.813,00, di cui € 813,00 per spese e € 13.000 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese tutte del CP_1 Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in complessivi e € 8.000,00 per compenso professionale, oltre
a spese generali e ad accessori di legge”.
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione espresse dal Giudice di prime cure: 1) Parte_1
non ha contestato di aver ricevuto le somme in questione, sia direttamente, sia indirettamente mediante gli accrediti eseguiti sulla carta PostePay formalmente intestata a;
2) Parte_2
queste dazioni devono essere qualificate come prestiti alla luce delle dichiarazioni confessorie rese da (che ha confermato di aver consegnato il proprio anello d'oro a titolo di Parte_1
acconto sulle restituzioni e di aver concordato la restituzione rateale mediante versamenti di €
2.000,00 mensili), di quanto riferito dal teste (che ha rappresentato di aver Testimone_1
ricevuto una proposta di estinzione del debito a saldo e stralcio), nonché della rinuncia all'audizione del teste a prova contraria, (sulla circostanza sopra esposta e riferita CP_2
da ); 3) emerge in maniera inequivocabile che fosse a conoscenza Testimone_1 CP_1
del fatto che le somme accreditate sulla PostePay intestata a fossero, in verità, di Parte_2
6 esclusiva pertinenza di 4) per il principio di estensione automatica della domanda, Parte_1
poiché anche la somma trasferita dal ricorrente in favore di era, con l'accordo di tutti, Pt_2
destinata al solo quest'ultimo dev'essere condannato alla restituzione dell'intero Parte_1
importo (€ 235.773,00); 5) dev'essere condannato al rimborso delle spese di lite Parte_1
sostenute da e deve essere condannato al rimborso delle spese di CP_1 CP_1
lite sostenute da . Parte_2
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il solo Parte_1
Col primo motivo di gravame (sub “B.1”), egli ha lamentato l'erronea valutazione ed interpretazione delle circostanze fattuali emerse nel corso del giudizio di primo grado, osservando che: a) la dazione di somme di denaro da in favore di CP_1 Parte_1
ancorché pacifica, non sarebbe di per sé decisiva ai fini della sua qualificazione giuridica
(potendo essere sorretta da qualunque titolo, anche diverso da un rapporto di mutuo); b) la consegna dell'anello d'oro da parte di al padre di e la proposta di Parte_1 CP_1
estinzione dell'obbligazione mediante restituzione rateale mensile non sarebbero rilevanti ai fini della decisione, posto che, in sede di interpello, ha esplicitato come entrambe fossero Parte_1
state fatte per “calmare le acque”; c) la proposta di estinzione dell'obbligazione mediante restituzione di una somma a saldo e stralcio proviene da un soggetto terzo estraneo al giudizio e dunque non può assumere valenza probatoria;
d) anche l'eventuale convincimento in capo al ricorrente circa l'effettivo utilizzo delle somme accreditate (da parte dell'uno o dell'altro resistente in primo grado) non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto.
Col secondo motivo di gravame (sub “B.2”), l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione di fatti storici decisivi per il giudizio. Più precisamente, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel
7 non considerare le seguenti circostanze: a) l'ammontare complessivo delle somme corrisposte, la cadenza dei versamenti/accrediti, l'arco temporale che ha interessato la vicenda (incompatibili con l'asserito intento di soddisfare le esigenze di mantenimento e, quindi, con la qualificazione del rapporto come rapporto di mutuo); b) l'assenza di un contratto formale, di una pattuizione sul termine di restituzione e sulla misura degli interessi, di garanzie (anche alla luce della pacifica difficoltà economica e quindi incapienza di , di causali specifiche con riferimento Parte_1
alle erogazioni eseguite mediante bonifico;
c) la comune consapevolezza (ed accordo) circa l'utilizzo del denaro corrisposto per scommesse e giochi d'azzardo; d) l'affermazione dello stesso circa la propria conoscenza del fatto che le somme accreditate sulla PostePay di CP_1
IO LL sarebbero state utilizzate per operazioni finanziarie (incompatibile con la causa di mutuo per sostenere i bisogni primari del mutuatario).
Col terzo motivo di gravame (sub “C.1”), l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione delle norme sull'onere della prova della sussistenza del rapporto di mutuo: il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il principio (ricavabile dalle norme positive e ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui, nell'ambito del contratto di mutuo, chi agisce in giudizio per chiedere la restituzione della somma mutuata deve provare, oltre alla dazione, anche il titolo di quest'ultima. Peraltro, il giudicante di primo grado non avrebbe considerato che il resistente aveva allegato una causa alternativa: e avrebbero, di CP_1 Parte_1
comune accordo, utilizzato la provvista in scommesse e giochi d'azzardo. Conseguentemente, la restituzione delle somme corrisposte a titolo di “mutuo di gioco” seguirebbe la disciplina di cui all'art. 1933 c.c. (che esclude la possibilità di agire in giudizio per formulare la relativa domanda).
Col quarto motivo di gravame (sub “C.2”), il ha lamentato l'erronea applicazione delle Pt_1
8 norme sulla regolamentazione delle spese di lite per non averle poste a carico del ricorrente, per non aver motivato sulla statuizione di non compensazione e, comunque, per aver adottato una motivazione errata ed illogica alla luce dell'esito finale del contenzioso.
Costituendosi, l'appellato ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, CP_1
concludendo per il rigetto degli stessi e per la conferma della sentenza di primo grado. Con particolare riferimento al motivo di appello concernente la qualificazione dell'operazione come
“mutuo di gioco” ha contestato il proprio coinvolgimento nelle operazioni di scommesse e gioco d'azzardo, rimarcando l'autonomia del mutuo quale negozio giuridico dotato di causa propria.
L'appellato , anch'egli costituito in giudizio, ha, preliminarmente, evidenziato la Parte_2
propria estraneità rispetto ai capi della sentenza di primo grado impugnati e, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 9.10.25 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione logica, censurano (per aver il Tribunale erroneamente valutato alcune circostanze e per aver omesso di considerarne altre) il ragionamento presuntivo attraverso il quale il giudice del primo grado ha qualificato l'operazione negoziale realizzata dalle parti come mutuo, ravvisando la conseguente sussistenza di un obbligo restitutorio in capo al mutuatario.
La doglianza non merita accoglimento.
9 Correttamente il Tribunale ha valorizzato la restituzione, in due soluzioni, di una parte della somma ricevuta (circostanza pacifica fra le parti), la consegna dell'anello d'oro da parte di
[...]
al padre di (come confermato in sede di interpello reso all'udienza del Pt_1 CP_1
13.6.22 dallo stesso e la proposta di restituzione della somma in rate mensili Parte_1
avanzata da a (cfr. conversazione dell'11.8.19 di applicazione di Parte_1 CP_1
messaggistica prodotta come doc. 11 del fascicolo di primo grado di : a te CP_1 CP_1
andrebbe bene 2 mila euro al mese piuttosto che non prendere nulla? Così è l'unico modo per pagare meno”) nonché, più in generale, il complessivo tenore di altre conversazioni intercorse fra i due (cfr. conversazione del 20.2.2020 prodotta come doc. 13 del fascicolo di primo grado di in cui l'appellante scrive a : “ho dato tutto per potete venire da te e darti CP_1 CP_1
ciò che ti spettava”).
In effetti, i plurimi elementi citati evidenziano come fosse ben consapevole del Parte_1
proprio obbligo di restituzione della somma ricevuta da . Né a diverse conclusioni CP_1
può giungersi alla luce della generica e poco credibile giustificazione alternativa affacciata dal
(solo) in sede di interpello (cioè, di essersi determinato in tal senso al solo fine di “calmare Pt_1
le acque”). Anche l'ulteriore circostanza della proposta di pagamento di una somma “a saldo e stralcio” proveniente dal padre di (riferita dal padre di che ebbe a Parte_1 CP_1
riceverla), pur di rilevanza secondaria in quanto proveniente da soggetto terzo rispetto alle parti in causa, si inserisce nell'ampio quadro indiziario sopra descritto.
Allo stesso modo, infondata è la censura volta a far valere l'omessa valutazione di altre circostanze, posto che queste non assumono effettivo rilievo ai fini della qualificazione del rapporto negoziale intercorso fra le parti: a) le modalità quantitative e temporali dell'erogazione
(dazioni numerose, talora ravvicinate, anche per piccole somme) sono, di per sé sole, irrilevanti
10 ai fini dell'individuazione del titolo sotteso alla dazione stessa;
b) la forma orale prescelta dai contraenti e l'assenza di pattuizioni circa il tasso di interesse, il termine di restituzione, la previsione di garanzie, non essendo il mutuo di diritto comune un contratto formale, sono coerenti con la qualità delle parti ed il loro rapporto di amicizia;
c) la destinazione del denaro trasferito al alla partecipazione da parte di questi per scommesse e giochi d'azzardo, Pt_1
quand'anche nella consapevolezza del mutuante, è pienamente compatibile con la causa di mutuo
(ed, eventualmente, con la causa del c.d. “mutuo di gioco”, di cui si dirà trattando del prossimo motivo di appello).
Si deve in conclusione confermare l'obbligo di restituzione dell'intera somma mutuata in capo all'appellante (in assenza di censure sulla ripartizione degli obblighi restitutori per come statuita in primo grado).
Anche il terzo motivo di impugnazione, volto a far valere l'assenza di prova circa la stipulazione del mutuo (per l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova) o, comunque, l'omessa qualificazione dell'eventuale mutuo come “mutuo di gioco” (con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1933 c.c.), è infondato.
Sotto il primo profilo, è principio consolidato che l'attore, il quale chieda la restituzione di somme asseritamente date a mutuo, debba dare prova ex art. 2697 c.c. di tutti gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo della consegna, ma anche di un titolo della stessa che possa efficacemente sostenere la pretesa restituzione. La sola dazione di una somma di denaro, infatti, “non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza
11 di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. Sez. II civ.,
29 novembre 2018, n. 30944).
Tale prova, tuttavia, non richiede necessariamente la produzione del documento contrattuale, potendo essere offerta anche per mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie, la prova della stipulazione del rapporto di mutuo è stata raggiunta, ancorché in via indiretta (presuntiva appunto), per quanto già evidenziato.
Quanto al secondo profilo, l'appellante invoca quanto disposto dall'art. 1933 c.c. (che esclude la possibilità di agire in giudizio per ottenere il pagamento di debiti di gioco o scommessa, ferma la soluti retentio di quanto eventualmente pagato) anche rispetto al rapporto di mutuo con cui sia stata fornita la provvista per partecipare al gioco o alla scommessa (c.d. “mutuo di gioco”).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco, e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio
12 giuridico dotato di una propria causa” (Cass., Sez. II Civ., 19 gennaio 2024, n. 2053).
L'elemento di discrimine al fine dell'applicabilità dell'art. 1933 c.c. ad un caso di mutuo consiste, dunque, nella qualificazione di extraneus (privo di un interesse diretto) o intraneus (portatore di un interesse diretto) del soggetto finanziatore (mutuante) rispetto al risultato del gioco;
non è invece sufficiente la consapevolezza circa la destinazione del denaro fornito (che può sussistere anche quando egli sia un mero extraneus).
Con riguardo al caso di specie, quand'anche si ritenga che fosse (o potesse essere) CP_1
consapevole della destinazione che il mutuatario avrebbe dato al denaro ricevuto, ciò non basta a qualificare il mutuo come “mutuo di gioco”: la partecipazione del mutuante alle scommesse del mutuatario è rimasta una mera illazione dell'odierno appellante, che non ha fornito nessuna prova in tal senso, pur essendone onerato, atteso che dalla qualificazione del rapporto come mutuo di gioco discende l'impossibilità di agire in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione che ne scaturisce (impossibilità che si atteggia come fatto, latu sensu, impeditivo della pretesa). Né, d'altra parte, può ritenersi che l'interesse diretto del mutuante fosse sussistente per il semplice fatto che l'esito della scommessa avrebbe influito sulle possibilità di vedersi restituito il denaro erogato, venendo in questa prospettiva in rilievo un interesse meramente indiretto all'esito della scommessa (e diretto alla sola restituzione).
Il quarto motivo d'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
La censura di illogicità della regolamentazione delle spese di lite alla luce dell'esito finale del giudizio è inammissibile, poiché generica, e comunque, infondata, quantomeno limitatamente alla posizione dell'appellante, totalmente soccombente in primo grado.
La censura circa la mancata compensazione delle spese di lite è infondata, sia perché
l'accoglimento integrale della domanda è sufficiente a fondare la statuizione di condanna al
13 rimborso delle spese di lite (senza che il giudice debba esprimere le ragioni che escludono la possibilità, eccezionale, di compensarle), sia perché lo stesso appellante non aveva nel giudizio di primo grado indicato la sussistenza di uno dei presupposti enunciati dall'art. 92 c.p.c., limitandosi a concludere instando per la “vittoria di spese e compensi di causa”, sia infine, perché, in concreto, non si ravvisa la sussistenza di elementi che giustifichino la compensazione.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto.
Le spese anticipate dall'appellato seguono la regola della soccombenza, e sono CP_1
liquidate in dispositivo secondo importi medi calcolati in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale). Non vi sono ragioni per riconoscere l'aumento facoltativo di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, DM 55/14 (per aver assistito un solo soggetto contro più soggetti), in quanto nel presente grado di giudizio nessuna pretesa ha svolto nei confronti di , la cui presenza nel processo non ha determinato CP_1 Parte_2
aggravio dell'attività difensiva.
Le spese del presente grado anticipate dall'appellato , invece, devono rimanere a suo Pt_2
carico, posto che, come dallo stesso indicato costituendosi in appello, l'appellante non ha messo in discussione l'estraneità di rispetto al rapporto di mutuo, né ha svolto appello Pt_2 CP_1
incidentale, così che la sua costituzione in giudizio è imputabile alla scelta di sorvegliarne l'iter pur non permanendo pretese (domande) nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 988/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3) dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
ES TR FO GU AN
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