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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3751/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3751/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 297/2022 emessa dal Tribunale di Nola in data 7.2.2022, nel procedimento n. 1940/2015, vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Maria Pirozzi, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del loro difensore in Torre Annunziata, Via Carlo Poerio, n 11;
appellanti
e
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Patrizia Nulli, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Nola, Via Verdi, n. 1; appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta;
per parte appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1.4.2015, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio al fine di domandare, previo accertamento di illegittima iscrizione Controparte_2 ipotecaria, la condanna di al risarcimento dei danni subiti Controparte_3 per effetto del vincolo ipotecario apposto dal concessionario, su immobile di loro proprietà sito in Pomigliano D'Arco, Via Roma, distinto in catasto al foglio 4, particella 137, sub 31. pagina 1 di 7 Gli istanti esponevano che: a) il predetto immobile, prima che venisse iscritta ipoteca
(iscrizione avvenuta in data 18.7.2006), era stato da loro promesso in vendita a tal
[...]
, con contratto preliminare sottoscritto in data 12.05.2006; b) nel contratto era stata Per_1 convenuta la stipula del definitivo per la data del 30.09.2011 e stabilito il prezzo di vendita in euro 205.000,00, con versamento, a titolo di caparra confirmatoria, della somma di euro
70.000,00; c) in data 30.5.2012 il promittente acquirente aveva invitato gli istanti a presentarsi innanzi al notaio per la stipula del definitivo;
d) “gli attori, attesa la esistenza dell'ipoteca accesa a cura della (appresa durante la preparazione per la stipula del definitivo) CP_4 chiedevano di procrastinare la data di stipula onde consentirle di ottenere la cancellazione della suddetta formalità…” (pag. 2 della citazione in primo grado); e) il promissario acquirente, stante l'inadempimento, aveva adito l'autorità giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto;
f) infatti, con ricorso ex art 702 c.p.c., era stata domandata la risoluzione del contratto preliminare, poi accolta con ordinanza dal Tribunale di Nola, e con la quale era stata altresì disposta condanna dei promissari venditori a restituire il doppio della caparra (euro
140.000,00), nonché ulteriore somma a titolo di penale (euro 30.000,00); g) all'esito della notifica di atto di precetto, la lite era stata transatta mediante accordo del 29.09.2014, con cui i
Signori e si erano impegnati a tacitare la pretesa creditoria del Sig. , Pt_1 Parte_2 Per_1 con pagamento, in favore di quest'ultimo, del complessivo importo di euro 75.000,00; h) stante l'illegittimità dell'iscrizione, l'ipoteca gravante sull'immobile era stata cancellata in data
17.12.2013; i) la condotta dell'agente di riscossione era da qualificare come illecito permanente, mentre gli istanti avevano diritto al ristoro dei danni subiti per effetto dell'illegittima iscrizione ipotecaria, da liquidare in via equitativa, stante la concreta impossibilità di quantificazione dei vari pregiudizi subiti, quali, ad esempio, il mancato uso dell'immobile e l'impossibilità di conseguire l'affidamento bancario in ragione della segnalazione alla centrale rischi.
Si costituiva in giudizio (ora , Controparte_2 Controparte_1 contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
L'Ente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché, nel merito, la pretestuosità della doglianza, per essere inverosimile la circostanza che la mancata stipula del contratto definitivo fosse conseguenza dell'iscrizione ipotecaria, stante l'esiguità dell'importo per il quale il vincolo era stato apposto.
Veniva altresì dedotta la natura simulata del preliminare e della transazione e contestata la risarcibilità dei pregiudizi asseritamente subiti dagli attori, stante la mancanza di nesso causale tra la condotta dell'Agente e gli ipotetici danni, in quanto evitabili mediante il provvisorio pagamento del modico importo dovuto in base alla cartella esattoriale.
pagina 2 di 7 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto legittima la condotta dell'agente di riscossione, rispondente al dettato normativo ex art 77, D.P.R. n 602/1973 e ha rigettato la domanda.
Avverso la pronuncia, con atto di citazione notificato in data 6.9.2022, e Parte_2
hanno proposto appello, costituendosi in data 12.9.2022 e lamentando: 1) il Parte_1 travisamento dei fatti dedotti in lite e l'errata valutazione della documentazione prodotta, posto che l'iscrizione era avvenuta per il recupero di credito già estinto (cfr. pag. 6 della citazione in appello: “il Tribunale di primo grado avrebbe invece dovuto considerare che l'agente addetto alla riscossione ha provveduto alla iscrizione della ipoteca, senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, ed il comportamento tenuto è da considerarsi, senza alcun dubbio, colposamente censurabile e lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e della qualità della vita degli attori. Ed invero come risulta agli atti la cartella nr 171200110311705391000 di euro 803.93 è stata notificata in data 14.06.2001 ,gli attori provvidero al pagamento in data 24.09.2001 (cfr doc agli atti) mentre la ipoteca iscritta in data 18.07.2006,dopo circa sei anni dall'avvenuto pagamento e cancellata in data
17.12.2013”; 2) la violazione del principio di cui al combinato disposto degli artt. 21 bis L
241/1990 e 6 dello Statuto del contribuente, che sancisce l'obbligo, per la P.A., di previa comunicazione al contribuente tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino e, quindi, anche dell'intenzione di procedere a iscrizione ipotecaria;
3) l'omessa valutazione, da parte del
Giudice di prime cure, dei presupposti dell'an e del quantum del risarcimento.
Gli appellanti, in replica alle allegazioni di parte convenuta in primo grado, hanno poi dedotto la titolarità passiva del rapporto in capo al , la genuinità del contratto CP_5 preliminare e della successiva transazione, nonché l'irrilevanza della notifica della cartella esattoriale, stante la successiva estinzione del credito per avvenuto pagamento.
Gli appellanti hanno così concluso: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis rejectis, in riforma totale o parziale della sentenza n.297 /2022 , emessa dal Tribunale di Nola in persona del Giudice GOT dottor Ruggiero il 7.02.2022 e depositata in pari data, non notificata, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la medesima pronuncia di prime cure dichiarando, nulla la sentenza, e per l'effetto in via preliminare accertare e dichiarare la illegittima iscrizione ipotecaria, e per l'effetto condannare la convenuta (già CP_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi anche in via equitativa CP_4
b)condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e pari CP_2
151.800,00 ovvero differenza tra valore iniziale di acquisto dell'immobile e pari a lire
103.000.000 e valore della p. vendita pari ad euro 205.000,00 oltre interessi e rivalutazione
,nonché alla somma di euro 70.000,00 metà del doppio della caparra nonché clausola penale pari ad euro 30.000,00 e spese processuali pari ad euro 3000,00 ,pari ad euro complessive
pagina 3 di 7 254.800,00 per i motivi sopra esposti. - Nel merito dichiarare accolta la domanda di condanna dei signori e , perché fondata e provata”. Parte_1 Parte_2
In data 28.02.2023 si è costituita l' deducendo la Controparte_1 correttezza della decisione del Giudice di prime cure, nonché il mancato assolvimento della prova in ordine al dedotto pagamento in favore di . Persona_1
L ha valorizzato nuovamente sia l'incidenza della condotta degli attori, che avrebbero CP_1 potuto evitare la risoluzione del preliminare, sia la natura simulata di quest'ultimo atto e della successiva risoluzione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata assunta in decisione.
In primo luogo, va detto come l'impugnazione abbia delimitato la materia del contendere in ordine alla circostanza che il concessionario avrebbe iscritto ipoteca nonostante l'estinzione del debito.
E tuttavia, parte appellante si reputa non abbia fornito specifico e univoco elemento documentale volto ad accertare non solo e non tanto l'estinzione del debito per cui vi è stata iscrizione, ma neanche il momento della detta estinzione (nell'atto di appello vi è richiamo a pagamento del 24.9.2001, ma contrariamente a quanto sostenuto da parte istante non si reputa fornita prova di tempestiva e rituale produzione), mentre da estratto di ruolo, prodotto da parte appellata, si evince sì sgravio dell'importo ma nulla di maggiormente specifico.
Ma in ogni caso, e anche a non volere condividere l'indicata impostazione, va detto come sia assolutamente carente la prova del rapporto causale.
In primo luogo, desta perplessità la circostanza che, a fronte della previsione della stipulazione di preliminare in data 12.5.2006 e di previsione del definitivo in data 30.9.2011 (per come desumibile dall'ordinanza ex art. 702 bis del 13.8.2013, prodotta da parte istante), nonché di invito del 30.5.2012 a presentarsi innanzi al notaio (per come dedotto), gli istanti abbiano allegato di avere procrastinato la data della stipula per l'esistenza della detta iscrizione, peraltro dall'importo complessivo irrisorio (euro 2.422,38), quantomeno a fronte della complessiva valutazione dell'affare, pari a euro 205.000,00 (come indicato in citazione).
Già tali considerazioni appaiono dirimenti, anche in termini di rilevanza causale del comportamento degli istanti.
Vi è però di più.
Ed invero, nell'ordinanza ex art. 702 cpc resa in data 13.8.2013 dal Tribunale di Nola, si ha riguardo esclusivamente all'inadempimento da parte degli appellanti (in quella sede contumaci), che non si presentarono presso lo studio del Notaio, benché convocati, senza specifico e dirimente riferimento all'esistenza dell'iscrizione ipotecaria, poi riportata nella transazione.
pagina 4 di 7 D'altra parte, proprio la richiesta di stipula da parte dell'acquirente denota la volontà di quest'ultimo di addivenire alla compravendita e non il contrario, per cui anche da questo ulteriore punto di vista si rinviene autonomo motivo di reiezione.
Non avrebbe dunque potuto assumere la rilevanza sperata dagli appellanti la prova testimoniale articolata nel corso del giudizio di primo grado (vero è che avendo appreso della iscrizione ipotecaria a cura della sugli immobili promessi in vendita il promissario acquirente CP_4 agì per ottenere la risoluzione contrattuale del contratto preliminare stipulato con gli attori in data 12.05.2006 , ritenendo l'acquisto rischioso?; vero è che nonostante gli odierni attori lo avessero rassicurato sulla illegittimità della iscrizione ipotecaria, ciò nonostante lo stesso agi per la risoluzione, attesa la persistenza dell'iscrizione ipotecaria?), in quanto in contrasto con il complessivo comportamento di quest'ultimo, volto alla definizione dell'affare.
Infatti, nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc resa dal Tribunale di Nola e prodotta proprio da parte attrice in primo grado, si legge: “con racc. A/R del 30.5.2002 l'odierno ricorrente invitava i
Sigg.ri a a recarsi presso lo studio del notaio Parte_1 Parte_2 Persona_2
per la data del 18.6.2012 alle ore 11.00 al fine di procedere alla stipula dell'atto
[...] pubblico ma questi non si presentavano”.
Ancora, nell'ordinanza si legge di come si ritenga provato anche “il rifiuto dei resistenti di presenziare innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo…”.
Dunque, il Collegio ritiene che la risoluzione non sia avvenuta in ragione dell'iscrizione ipotecaria, ma per un comportamento omissivo direttamente imputabile agli istanti.
Peraltro, ulteriore elemento di disturbo si rinviene nella circostanza che le parti, a pag. 1 dell'indicata transazione del 28.9.2014, hanno fatto riferimento a notifica di ricorso ex art. 702 bis cpc, nonché, a pag. 2, a giudizio innanzi al Tribunale di Nola, scrivendo che questo “verrà abbandonato ex art. 309 cpc, obbligandosi i coniugi a non costituirsi e/o difendersi”, Pt_1 mentre l'ordinanza prodotta ex art. 702 bis cpc, emessa come visto il 13.8.2013 dal Tribunale di Nola e dunque in data antecedente alla stipulazione, appare evidentemente definitoria del procedimento.
Né vi sono allegazioni o indicazioni specifiche circa l'eventuale pendenza di altri giudizi, di cognizione o esecuzione.
In ragione delle dirimenti valutazioni sin qui rese, solo per mera completezza si evidenzia come si nutrano dubbi sull'ammissibilità della richiesta di prova articolata in via subordinata con l'appello, pure con riguardo al terzo capo inerente all'adempimento degli obblighi di cui alla scrittura (ultimo capo della memoria istruttoria), comunque irrilevante per quanto detto e per quanto si dirà.
Come noto, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti pagina 5 di 7 difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. civ., II, 13.5.2025, n. 12791).
Nella specie, a fronte della fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni al 9.6.2018 con provvedimento con il quale venne “disattesa ogni altra istanza” per essere il thema decidendum ampliamente definito, in quella udienza, parte attrice, nel riportarsi genericamente
“a tutti gli atti e scritti difensivi”, ha chiesto “introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”, e questa richiesta è stata reiterata alle udienze del 10.1.2019
e del 26.6.2019 fissate per prospettate esigenze di ruolo, per cui il successivo cambio di strategia operato con le note del 28.5.2021 non avrebbe potuto condurre ad alcun ripensamento, stante appunto il definitivo abbandono delle dette istanze.
Analoghe considerazioni in termini di completezza vanno rese circa il quantum della pretesa.
Infatti, a fronte della generica e poco compresa indicazione, nella citata transazione, che “i coniugi si obbligano a corrispondere la somma complessiva di euro 75.000 nei Pt_1 confronti del signor , che accetta. All'uopo il ne rilascia quietanza”, Persona_1 Per_1 neppure vi è prova dell'effettivo pagamento.
E' noto, in ogni caso, che, nel giudizio promosso nei confronti di un terzo, la quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 38975 del 07/12/2021; Sez. 1, Ordinanza
n. 24690 del 19/10/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21258 del 08/10/2014; Sez. 3, Sentenza n.
23318 del 18/12/2012; Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/02/2024, n. 3122).
Si è già detto poi del capo di prova sull'adempimento degli obblighi della scrittura.
Ma vi sono altre ragioni di ragioni di rigetto, con riguardo alle ulteriori allegazioni degli istanti, posto che, nella specie, parte appellante ha prodotto missiva del Banco di Napoli, avente ad oggetto negazione di richiesta di affidamento, ma a ben vedere rivolta ad un soggetto comunque diverso e cioè la “Tuttoklima RI srl”.
Pertanto, per tutte le numerose riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, l'appello va rigettato e non occorre esaminare altre questioni, pure prospettate (es. illegittimità dell'iscrizione), stante il principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
pagina 6 di 7 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n.
297/2022 emessa dal Tribunale di Nola in data 7.2.2022, nel procedimento n. 1940/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 7.158,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3751/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 297/2022 emessa dal Tribunale di Nola in data 7.2.2022, nel procedimento n. 1940/2015, vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Maria Pirozzi, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del loro difensore in Torre Annunziata, Via Carlo Poerio, n 11;
appellanti
e
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Patrizia Nulli, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Nola, Via Verdi, n. 1; appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta;
per parte appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1.4.2015, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio al fine di domandare, previo accertamento di illegittima iscrizione Controparte_2 ipotecaria, la condanna di al risarcimento dei danni subiti Controparte_3 per effetto del vincolo ipotecario apposto dal concessionario, su immobile di loro proprietà sito in Pomigliano D'Arco, Via Roma, distinto in catasto al foglio 4, particella 137, sub 31. pagina 1 di 7 Gli istanti esponevano che: a) il predetto immobile, prima che venisse iscritta ipoteca
(iscrizione avvenuta in data 18.7.2006), era stato da loro promesso in vendita a tal
[...]
, con contratto preliminare sottoscritto in data 12.05.2006; b) nel contratto era stata Per_1 convenuta la stipula del definitivo per la data del 30.09.2011 e stabilito il prezzo di vendita in euro 205.000,00, con versamento, a titolo di caparra confirmatoria, della somma di euro
70.000,00; c) in data 30.5.2012 il promittente acquirente aveva invitato gli istanti a presentarsi innanzi al notaio per la stipula del definitivo;
d) “gli attori, attesa la esistenza dell'ipoteca accesa a cura della (appresa durante la preparazione per la stipula del definitivo) CP_4 chiedevano di procrastinare la data di stipula onde consentirle di ottenere la cancellazione della suddetta formalità…” (pag. 2 della citazione in primo grado); e) il promissario acquirente, stante l'inadempimento, aveva adito l'autorità giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto;
f) infatti, con ricorso ex art 702 c.p.c., era stata domandata la risoluzione del contratto preliminare, poi accolta con ordinanza dal Tribunale di Nola, e con la quale era stata altresì disposta condanna dei promissari venditori a restituire il doppio della caparra (euro
140.000,00), nonché ulteriore somma a titolo di penale (euro 30.000,00); g) all'esito della notifica di atto di precetto, la lite era stata transatta mediante accordo del 29.09.2014, con cui i
Signori e si erano impegnati a tacitare la pretesa creditoria del Sig. , Pt_1 Parte_2 Per_1 con pagamento, in favore di quest'ultimo, del complessivo importo di euro 75.000,00; h) stante l'illegittimità dell'iscrizione, l'ipoteca gravante sull'immobile era stata cancellata in data
17.12.2013; i) la condotta dell'agente di riscossione era da qualificare come illecito permanente, mentre gli istanti avevano diritto al ristoro dei danni subiti per effetto dell'illegittima iscrizione ipotecaria, da liquidare in via equitativa, stante la concreta impossibilità di quantificazione dei vari pregiudizi subiti, quali, ad esempio, il mancato uso dell'immobile e l'impossibilità di conseguire l'affidamento bancario in ragione della segnalazione alla centrale rischi.
Si costituiva in giudizio (ora , Controparte_2 Controparte_1 contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
L'Ente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché, nel merito, la pretestuosità della doglianza, per essere inverosimile la circostanza che la mancata stipula del contratto definitivo fosse conseguenza dell'iscrizione ipotecaria, stante l'esiguità dell'importo per il quale il vincolo era stato apposto.
Veniva altresì dedotta la natura simulata del preliminare e della transazione e contestata la risarcibilità dei pregiudizi asseritamente subiti dagli attori, stante la mancanza di nesso causale tra la condotta dell'Agente e gli ipotetici danni, in quanto evitabili mediante il provvisorio pagamento del modico importo dovuto in base alla cartella esattoriale.
pagina 2 di 7 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto legittima la condotta dell'agente di riscossione, rispondente al dettato normativo ex art 77, D.P.R. n 602/1973 e ha rigettato la domanda.
Avverso la pronuncia, con atto di citazione notificato in data 6.9.2022, e Parte_2
hanno proposto appello, costituendosi in data 12.9.2022 e lamentando: 1) il Parte_1 travisamento dei fatti dedotti in lite e l'errata valutazione della documentazione prodotta, posto che l'iscrizione era avvenuta per il recupero di credito già estinto (cfr. pag. 6 della citazione in appello: “il Tribunale di primo grado avrebbe invece dovuto considerare che l'agente addetto alla riscossione ha provveduto alla iscrizione della ipoteca, senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, ed il comportamento tenuto è da considerarsi, senza alcun dubbio, colposamente censurabile e lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e della qualità della vita degli attori. Ed invero come risulta agli atti la cartella nr 171200110311705391000 di euro 803.93 è stata notificata in data 14.06.2001 ,gli attori provvidero al pagamento in data 24.09.2001 (cfr doc agli atti) mentre la ipoteca iscritta in data 18.07.2006,dopo circa sei anni dall'avvenuto pagamento e cancellata in data
17.12.2013”; 2) la violazione del principio di cui al combinato disposto degli artt. 21 bis L
241/1990 e 6 dello Statuto del contribuente, che sancisce l'obbligo, per la P.A., di previa comunicazione al contribuente tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino e, quindi, anche dell'intenzione di procedere a iscrizione ipotecaria;
3) l'omessa valutazione, da parte del
Giudice di prime cure, dei presupposti dell'an e del quantum del risarcimento.
Gli appellanti, in replica alle allegazioni di parte convenuta in primo grado, hanno poi dedotto la titolarità passiva del rapporto in capo al , la genuinità del contratto CP_5 preliminare e della successiva transazione, nonché l'irrilevanza della notifica della cartella esattoriale, stante la successiva estinzione del credito per avvenuto pagamento.
Gli appellanti hanno così concluso: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis rejectis, in riforma totale o parziale della sentenza n.297 /2022 , emessa dal Tribunale di Nola in persona del Giudice GOT dottor Ruggiero il 7.02.2022 e depositata in pari data, non notificata, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la medesima pronuncia di prime cure dichiarando, nulla la sentenza, e per l'effetto in via preliminare accertare e dichiarare la illegittima iscrizione ipotecaria, e per l'effetto condannare la convenuta (già CP_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi anche in via equitativa CP_4
b)condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e pari CP_2
151.800,00 ovvero differenza tra valore iniziale di acquisto dell'immobile e pari a lire
103.000.000 e valore della p. vendita pari ad euro 205.000,00 oltre interessi e rivalutazione
,nonché alla somma di euro 70.000,00 metà del doppio della caparra nonché clausola penale pari ad euro 30.000,00 e spese processuali pari ad euro 3000,00 ,pari ad euro complessive
pagina 3 di 7 254.800,00 per i motivi sopra esposti. - Nel merito dichiarare accolta la domanda di condanna dei signori e , perché fondata e provata”. Parte_1 Parte_2
In data 28.02.2023 si è costituita l' deducendo la Controparte_1 correttezza della decisione del Giudice di prime cure, nonché il mancato assolvimento della prova in ordine al dedotto pagamento in favore di . Persona_1
L ha valorizzato nuovamente sia l'incidenza della condotta degli attori, che avrebbero CP_1 potuto evitare la risoluzione del preliminare, sia la natura simulata di quest'ultimo atto e della successiva risoluzione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata assunta in decisione.
In primo luogo, va detto come l'impugnazione abbia delimitato la materia del contendere in ordine alla circostanza che il concessionario avrebbe iscritto ipoteca nonostante l'estinzione del debito.
E tuttavia, parte appellante si reputa non abbia fornito specifico e univoco elemento documentale volto ad accertare non solo e non tanto l'estinzione del debito per cui vi è stata iscrizione, ma neanche il momento della detta estinzione (nell'atto di appello vi è richiamo a pagamento del 24.9.2001, ma contrariamente a quanto sostenuto da parte istante non si reputa fornita prova di tempestiva e rituale produzione), mentre da estratto di ruolo, prodotto da parte appellata, si evince sì sgravio dell'importo ma nulla di maggiormente specifico.
Ma in ogni caso, e anche a non volere condividere l'indicata impostazione, va detto come sia assolutamente carente la prova del rapporto causale.
In primo luogo, desta perplessità la circostanza che, a fronte della previsione della stipulazione di preliminare in data 12.5.2006 e di previsione del definitivo in data 30.9.2011 (per come desumibile dall'ordinanza ex art. 702 bis del 13.8.2013, prodotta da parte istante), nonché di invito del 30.5.2012 a presentarsi innanzi al notaio (per come dedotto), gli istanti abbiano allegato di avere procrastinato la data della stipula per l'esistenza della detta iscrizione, peraltro dall'importo complessivo irrisorio (euro 2.422,38), quantomeno a fronte della complessiva valutazione dell'affare, pari a euro 205.000,00 (come indicato in citazione).
Già tali considerazioni appaiono dirimenti, anche in termini di rilevanza causale del comportamento degli istanti.
Vi è però di più.
Ed invero, nell'ordinanza ex art. 702 cpc resa in data 13.8.2013 dal Tribunale di Nola, si ha riguardo esclusivamente all'inadempimento da parte degli appellanti (in quella sede contumaci), che non si presentarono presso lo studio del Notaio, benché convocati, senza specifico e dirimente riferimento all'esistenza dell'iscrizione ipotecaria, poi riportata nella transazione.
pagina 4 di 7 D'altra parte, proprio la richiesta di stipula da parte dell'acquirente denota la volontà di quest'ultimo di addivenire alla compravendita e non il contrario, per cui anche da questo ulteriore punto di vista si rinviene autonomo motivo di reiezione.
Non avrebbe dunque potuto assumere la rilevanza sperata dagli appellanti la prova testimoniale articolata nel corso del giudizio di primo grado (vero è che avendo appreso della iscrizione ipotecaria a cura della sugli immobili promessi in vendita il promissario acquirente CP_4 agì per ottenere la risoluzione contrattuale del contratto preliminare stipulato con gli attori in data 12.05.2006 , ritenendo l'acquisto rischioso?; vero è che nonostante gli odierni attori lo avessero rassicurato sulla illegittimità della iscrizione ipotecaria, ciò nonostante lo stesso agi per la risoluzione, attesa la persistenza dell'iscrizione ipotecaria?), in quanto in contrasto con il complessivo comportamento di quest'ultimo, volto alla definizione dell'affare.
Infatti, nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc resa dal Tribunale di Nola e prodotta proprio da parte attrice in primo grado, si legge: “con racc. A/R del 30.5.2002 l'odierno ricorrente invitava i
Sigg.ri a a recarsi presso lo studio del notaio Parte_1 Parte_2 Persona_2
per la data del 18.6.2012 alle ore 11.00 al fine di procedere alla stipula dell'atto
[...] pubblico ma questi non si presentavano”.
Ancora, nell'ordinanza si legge di come si ritenga provato anche “il rifiuto dei resistenti di presenziare innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo…”.
Dunque, il Collegio ritiene che la risoluzione non sia avvenuta in ragione dell'iscrizione ipotecaria, ma per un comportamento omissivo direttamente imputabile agli istanti.
Peraltro, ulteriore elemento di disturbo si rinviene nella circostanza che le parti, a pag. 1 dell'indicata transazione del 28.9.2014, hanno fatto riferimento a notifica di ricorso ex art. 702 bis cpc, nonché, a pag. 2, a giudizio innanzi al Tribunale di Nola, scrivendo che questo “verrà abbandonato ex art. 309 cpc, obbligandosi i coniugi a non costituirsi e/o difendersi”, Pt_1 mentre l'ordinanza prodotta ex art. 702 bis cpc, emessa come visto il 13.8.2013 dal Tribunale di Nola e dunque in data antecedente alla stipulazione, appare evidentemente definitoria del procedimento.
Né vi sono allegazioni o indicazioni specifiche circa l'eventuale pendenza di altri giudizi, di cognizione o esecuzione.
In ragione delle dirimenti valutazioni sin qui rese, solo per mera completezza si evidenzia come si nutrano dubbi sull'ammissibilità della richiesta di prova articolata in via subordinata con l'appello, pure con riguardo al terzo capo inerente all'adempimento degli obblighi di cui alla scrittura (ultimo capo della memoria istruttoria), comunque irrilevante per quanto detto e per quanto si dirà.
Come noto, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti pagina 5 di 7 difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. civ., II, 13.5.2025, n. 12791).
Nella specie, a fronte della fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni al 9.6.2018 con provvedimento con il quale venne “disattesa ogni altra istanza” per essere il thema decidendum ampliamente definito, in quella udienza, parte attrice, nel riportarsi genericamente
“a tutti gli atti e scritti difensivi”, ha chiesto “introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”, e questa richiesta è stata reiterata alle udienze del 10.1.2019
e del 26.6.2019 fissate per prospettate esigenze di ruolo, per cui il successivo cambio di strategia operato con le note del 28.5.2021 non avrebbe potuto condurre ad alcun ripensamento, stante appunto il definitivo abbandono delle dette istanze.
Analoghe considerazioni in termini di completezza vanno rese circa il quantum della pretesa.
Infatti, a fronte della generica e poco compresa indicazione, nella citata transazione, che “i coniugi si obbligano a corrispondere la somma complessiva di euro 75.000 nei Pt_1 confronti del signor , che accetta. All'uopo il ne rilascia quietanza”, Persona_1 Per_1 neppure vi è prova dell'effettivo pagamento.
E' noto, in ogni caso, che, nel giudizio promosso nei confronti di un terzo, la quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 38975 del 07/12/2021; Sez. 1, Ordinanza
n. 24690 del 19/10/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21258 del 08/10/2014; Sez. 3, Sentenza n.
23318 del 18/12/2012; Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/02/2024, n. 3122).
Si è già detto poi del capo di prova sull'adempimento degli obblighi della scrittura.
Ma vi sono altre ragioni di ragioni di rigetto, con riguardo alle ulteriori allegazioni degli istanti, posto che, nella specie, parte appellante ha prodotto missiva del Banco di Napoli, avente ad oggetto negazione di richiesta di affidamento, ma a ben vedere rivolta ad un soggetto comunque diverso e cioè la “Tuttoklima RI srl”.
Pertanto, per tutte le numerose riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, l'appello va rigettato e non occorre esaminare altre questioni, pure prospettate (es. illegittimità dell'iscrizione), stante il principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
pagina 6 di 7 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n.
297/2022 emessa dal Tribunale di Nola in data 7.2.2022, nel procedimento n. 1940/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 7.158,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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