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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/03/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1914/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1914/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVOLETTO ALESSANDRA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. MELES DANIELA ) ; ( C.F._1 Parte_2 C.F._2
; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROVOLETTO ALESSANDRA
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLI Controparte_1 P.IVA_2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA DEL FANTE, 5 37122 VERONA presso il difensore avv. CARLI CLAUDIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione non è fondata e va quindi respinta.
L'espletata CTU ha accertato che la qualità del materiale fornito “non può essere classificato di primissima scelta”, che – per alcune piastrelle del seminterrato – le problematiche sono state determinate dalla risalita dell'umidità, che le problematiche dovevano essere rilevate in fase di lavorazione e comunque prima che il materiale fosse posato.
Rileva questo Tribunale che la CTU non consente di poter accogliere la proposta opposizione: da un lato il CTU fa riferimento a generiche “problematiche” senza specificare in alcun modo in cosa le stesse siano consistite (disomogeneità di colore ? macchie e imperfezioni sulle dimensioni delle lastre
?) – così comunque non rilevando gli inconvenienti denunciati dall'opponente -, dall'altro esprime un concetto (del tutto generico: “materiale non di primissima scelta”) privo di alcun valore probatorio attesa la mancanza di prova fornita dall'opponente in punto di ordinativo invece di materiale di primissima scelta.
pagina 1 di 2 Le esposte considerazioni giustificano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo;
B) Rigetta la domanda ex art. 96 Cpc formulata da parte ingiungente opposta, non ravvisandosi alcuna temerarietà nell'iniziativa processuale da parte del'opponente;
C) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante, alla refusione delle Parte_1 spese di causa, liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori se dovuti e degli esborsi per CTU, liquidati in €. 1.400,00 oltre accessori di legge
Verona, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1914/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVOLETTO ALESSANDRA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. MELES DANIELA ) ; ( C.F._1 Parte_2 C.F._2
; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROVOLETTO ALESSANDRA
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLI Controparte_1 P.IVA_2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA DEL FANTE, 5 37122 VERONA presso il difensore avv. CARLI CLAUDIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione non è fondata e va quindi respinta.
L'espletata CTU ha accertato che la qualità del materiale fornito “non può essere classificato di primissima scelta”, che – per alcune piastrelle del seminterrato – le problematiche sono state determinate dalla risalita dell'umidità, che le problematiche dovevano essere rilevate in fase di lavorazione e comunque prima che il materiale fosse posato.
Rileva questo Tribunale che la CTU non consente di poter accogliere la proposta opposizione: da un lato il CTU fa riferimento a generiche “problematiche” senza specificare in alcun modo in cosa le stesse siano consistite (disomogeneità di colore ? macchie e imperfezioni sulle dimensioni delle lastre
?) – così comunque non rilevando gli inconvenienti denunciati dall'opponente -, dall'altro esprime un concetto (del tutto generico: “materiale non di primissima scelta”) privo di alcun valore probatorio attesa la mancanza di prova fornita dall'opponente in punto di ordinativo invece di materiale di primissima scelta.
pagina 1 di 2 Le esposte considerazioni giustificano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo;
B) Rigetta la domanda ex art. 96 Cpc formulata da parte ingiungente opposta, non ravvisandosi alcuna temerarietà nell'iniziativa processuale da parte del'opponente;
C) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante, alla refusione delle Parte_1 spese di causa, liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori se dovuti e degli esborsi per CTU, liquidati in €. 1.400,00 oltre accessori di legge
Verona, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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