Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 11/12/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 198/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
SI SA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere IC EN Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 60258 del registro di segreteria, promosso da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f. [...]); p.e.c.
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), LL RI (c.f.
[...]) p.e.c.
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), EP IA (c.f.
[...]); p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e RG ED (c.f.
[...]); p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;
- appellantecontro 1) MI (c.f. MI),
2) MI (c.f. MI),
3) MI (c.f. MI),
4) MI (c.f. MI),
5) MI (c.f. MI),
nella qualità di eredi di MI (c.f. MI), rappresentato e difeso in primo grado dagli avv. Raffaela Aprea (cod. fisc. [...];
pec raffaela.aprea@forotorre.it) e IA D'SI (cod. fisc.
[...]; pec orianadambrosio@forotorre.it), presso le quali il de cuius aveva eletto domicilio
- appellatiper la riforma della sentenza n. 801/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - depositata in data 6 luglio 2021.
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 6 novembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere IC IC, l’Avv. Lidia Carcavallo per l’Inps. Nessuno è comparso per gli eredi di MI.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania ha accolto il ricorso proposto da MI, ex dipendente pubblico e titolare di pensione avente decorrenza dal febbraio 1997, al fine di vedersi riconoscere l'aumento perequativo dei ratei di pensione percepiti negli anni 2012 e 2013, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 (che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il blocco degli aumenti pensionistici, per le dette annualità, disposto dall'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011).
In dettaglio, con il ricorso, proposto in via collettiva da vari pensionati, veniva chiesto, in via principale, di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità afferente la nuova norma emanata dal governo a seguito della richiamata dichiarazione di illegittimità costituzionale
(ovvero il d.l. n. 65/2015, poi convertito in l. n. 109/2015, che reintegrava i detti aumenti, dettandone tuttavia vari limiti per gli anni 2012 e 2013) e, nel merito, “dichiarare che i ricorrenti hanno diritto alla perequazione automatica della loro pensione per gli anni 2012 e 2013, secondo la sentenza della Corte Cost. 70/15 e comunque in base al meccanismo di cui all'art. 69 comma della legge 23/12/2000 n. 388 senza tener conto dei limiti di cui al D.L. 65/15”, con condanna dell’INPS al relativo pagamento.
Il giudice di prime cure, non ritenendo sussistenti i presupposti per rimettere gli atti alla Corte costituzionale (già pronunciatasi, medio tempore, per la legittimità della norma con la sentenza n. 250/2017),
previa separazione delle cause, ha, nel merito, accolto il ricorso del pensionato, accertandone il diritto “a percepire la rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2012/2013, in applicazione delle percentuali previste dall'art. 25 bis”.
Sulle somme dovute a tale titolo la rivalutazione e gli interessi sono dovuti dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello…)
Compensa le spese”.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello l’Inps, lamentando la:
1. “Violazione dell'art. 108 del codice di giustizia contabile - mancata declaratoria di interruzione del giudizio per intervenuto decesso della parte ricorrente – eccezione dell'ente convenuto - omessa pronuncia”.
Ad avviso dell’appellante il giudice di prime cure non avrebbe provveduto sulla eccezione dell’Inps di dichiarare, ai sensi dell’art. 108 primo comma del c.g.c., l’interruzione del giudizio in conseguenza del decesso del ricorrente (in data 6.9.2020), che, peraltro, avrebbe già ottenuto, con la rata di pensione dell’8/2015, i benefici di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, ovvero tutto quanto ad esso spettante, circostanza mai contestata ex adverso.
La sentenza, dunque, oltreché resa nei confronti della parte già deceduta in corso di causa, come da documentazione allegata, non avrebbe tenuto conto della dirimente eccezione di avvenuto pagamento, tempestivamente sollevata dall’Inps, che avrebbe dovuto condurre al rigetto del ricorso.
2. “Violazione dell'art. 101 del codice di giustizia contabile - mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Mancata delibazione dell'eccezione di avvenuto pagamento - omesso esame di un punto decisivo della controversia - difetto di interesse all'azione - violazione dell'art. 100 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 del codice di giustizia contabile”
Ad avviso dell’Inps il giudice di prime cure avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 101 del c.g.c.,
avendo pronunciato la condanna dell’Inps al pagamento della perequazione della pensione (ai sensi dell’art. 25 bis del d.l. n. 65/2015)
che tuttavia, non era oggetto della domanda, e che, comunque, era già stata pagata dall’Inps, con conseguente carenza di interesse all’azione da parte del pensionato, anche perché l’eccezione di pagamento era rilevabile d’ufficio.
Ha concluso per l’accoglimento dell’appello, con riforma della sentenza impugnata, con i conseguenziali provvedimenti.
3. All’udienza del 7 marzo 2024, in mancanza della costituzione degli appellati ed in considerazione di alcune criticità nelle notifiche dell’atto di appello e del decreto di fissazione di udienza, l’Inps ha chiesto un termine per il deposito della relativa documentazione, che la Sezione ha concesso, con Ordinanza a verbale, nel termine di 60 giorni, disponendo il rinvio all’udienza del 10 ottobre 2024, con onere per l’Inps di notificare l’anzidetta Ordinanza alle parti, adempimento che risulta eseguito dalla parte appellante nei termini indicati.
Con nota depositata in data 17 aprile 2024 l’Inps ha ottemperato all’incombente depositando la documentazione attinente alla notifica dell’atto di appello e del DFU.
4. Con memoria depositata in data 30 settembre 2024, l’Inps, in rito, ha rilevato l’ammissibilità del gravame con riferimento alla notifica del ricorso in appello ai due difensori del ricorrente - non effettuata presso il domicilio eletto da quest’ultimo in primo grado, ma all’indirizzo dello studio presso il quale i detti patrocinatori si erano trasferiti medio tempore, nell’asserito rispetto degli artt. 179, secondo comma, del c.g.c. e 330, secondo comma, del c.p.c., così che l’ulteriore notifica dell’atto di appello agli eredi, personalmente, sarebbe stata richiesta dell’Inps per mero scrupolo.
Nel merito l’Inps, evidenziato l’interesse preminente per il secondo motivo di appello e la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, ha insistito per la riforma della sentenza gravata, che avrebbe condannato l’ente a pagare quanto già percepito dal de cuius degli odierni appellati, come reso palese dal cedolino di pensione di agosto 2015, incontestato in prime cure.
5. All’udienza del 10 ottobre 2024, constatata l’assenza delle parti appellate, la persistenza di questioni attinenti alla ritualità delle notifiche e l’assenza di documentazione idonea a comprovare la qualità delle parti
“chiamate alla successione”, con Ordinanza a verbale, il Collegio ha concesso all’INPS il termine di 60 giorni per provvedere al deposito di idonea documentazione, ai sensi dell’art. 94, comma 1, del c.g.c.,
rinviando la discussione della causa all’udienza del 6 marzo 2025.
L’INPS ha ottemperato con il deposito, in data 25 ottobre 2024, della attestazione del Comune di Sarno della “Situazione di famiglia” del MI, con eredi la moglie MI e i quattro figli (MI, MI, MI, e MI).
6. Con Ordinanza n. 4/2025 resa in esito all’udienza del 6 marzo 2025, in considerazione della nullità della notifica dell’atto di appello presso i procuratori del de cuius, della tardività della notifiche indirizzate ai singoli eredi del MI (salvo quella a MI), e, comunque della mancata costituzione degli eredi in giudizio, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, è stato ordinato all’INPS di rinotificare l’atto di appello agli eredi dell’originario ricorrente, nei temini e con le modalità indicate, rinviando l’udienza di trattazione alla data del 6 novembre 2025.
7. In adempimento della anzidetta Ordinanza, l’Inps ha provveduto agli incombenti richiesti, depositandone prova con una nota depositata in data 4 giugno 2025, con la quale ha insistito nelle richieste in atti.
8. All’odierna udienza la difesa dell’Inps ha riferito di aver fatto tutto quanto possibile per la regolarità delle notifiche, insistendo nelle conclusioni in atti, non avendo il giudice tenuto conto dell’avvenuto versamento di quanto dovuto al pensionato. Nessuno è comparso per gli eredi di MI.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 9. Preliminarmente il Collegio rileva che, malgrado la regolarità delle più recenti notifiche, nessun erede di MI risulta costituito in giudizio e pertanto dovrà essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c., di MI, MI, MI, MI e MI.
10. L’Inps, nei documenti di causa e anche all’odierna udienza, ha precisato che la questione di interesse si concentra sul secondo motivo di appello, non avendo il giudice territoriale tenuto conto dell’avvenuto pagamento da parte dell’INPS della perequazione spettante al pensionato per gli anni 2012-2013, comprovato dal cedolino di pensione di agosto 2015 depositato sin dal primo grado di giudizio e mai contestato dal ricorrente, che sarebbe dunque stato privo di interesse all’azione.
Il giudice di primo grado avrebbe errato ad accogliere invece il ricorso del pensionato e ad accertarne il diritto a percepire la rivalutazione del trattamento pensionistico per le citate annualità.
L’INPS ha precisato di avere interesse all’impugnazione della sentenza, in specie per evitare che dal passaggio in giudicato della decisione derivi l’obbligo, per l’INPS, di rinnovare il pagamento già effettuato, considerata anche la presenza di pronunciamenti divergenti nella giurisprudenza di questa Corte su casi analoghi (di cessata materia del contendere, di inammissibilità/infondatezza, di difetto di interesse ad impugnare, etc.), di cui ha chiesto un componimento.
In proposito questo Collegio condivide il più recente pronunciamento della Sezione, riferito ad analogo ricorso, che ha ritenuto l’appello inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, con assorbimento delle residue doglianze prospettate dall’ente previdenziale (Corte conti, I Sez. App., sent. n. 96/2024).
Anche nell’odierna fattispecie rileva infatti l’omessa pronuncia del giudice territoriale su un punto fondamentale della controversia, non avendo egli rilevato e accertato, come evidenziato dall’appellante, l’avvenuto pagamento di quanto dovuto al pensionato in applicazione dell’art. 24, commi 25-25 bis, della legge n. 214/2011, inserito dal d.l.
n. 65/2015, conv. in legge n. 20/2015, sebbene la circostanza fosse stata comprovata, sin dal primo grado di giudizio, dall’ente previdenziale, senza alcuna contestazione del pensionato.
Questa Sezione ha in proposito precisato che “Una volta disattesa la prospettata non conformità a Costituzione delle norme innanzi citate -
essendo stata la questione medio tempore risolta negativamente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 250/2017 - il giudice territoriale, avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuto pagamento delle somme dovute in attuazione delle stesse e, conseguentemente, respingere in parte il ricorso – relativamente alla pretesa incostituzionalità (unitamente alla maggiore perequazione domandata) - e, per il resto, dichiararlo inammissibile per difetto di interesse ad agire, in ragione della dimostrata liquidazione della maggiorazione della pensione in ossequio alla voluntas legis.
Diversamente, accogliendo la domanda, il primo giudice ha reso una pronuncia eccentrica, in quanto non conforme al diritto processuale e sostanziale.
A fronte di un tale plateale errore di fatto (il mancato pagamento),
astrattamente l’ente previdenziale era posto nell’alternativa di: a)
appellare la decisione per far valere tale svista del giudicante, deducendo il relativo error in iudicando; b) attendere il passaggio in giudicato della sentenza, impugnandola poi tramite lo strumento della revocazione
“straordinaria”, ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., non essendosi il primo giudice pronunciato su un punto decisivo e controverso.
Precisati i rimedi processuali apprestati dall’ordinamento avverso la decisione qui impugnata, sotto il profilo delle condizioni dell’azione, va, altresì, evidenziato che l’astratta sussistenza dell’interesse ad appellare dell’INPS discende dalla considerazione che il principio di intangibilità del giudicato - che copre il dedotto e il deducibile - non consentirebbe al debitore che ha pagato di paralizzare l’actio iudicati (con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ovvero a mezzo del giudizio di ottemperanza, ex art. 217 c.g.c.), opponendo la già avvenuta soddisfazione del credito, in quanto non si tratterebbe di fatto sopravvenuto al giudicato stesso (ex plurimis, Cass. n.19302/2022).
Invero, il diritto fatto valere, rispetto al quale viene opposto il fatto modificativo o estintivo, trova fondamento nel rapporto sostanziale oggetto del titolo giudiziale, sicché ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel relativo accertamento, a meno che non si tratti di fatto modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, che è, pertanto, il solo fatto che può essere dedotto in sede di opposizione a precetto (Cass. n. 29786/2017).
D’altronde, proprio l’astratta alternatività col rimedio revocatorio milita nel senso che la questione potrebbe essere, in tesi, interessata da appello, essendo tale rimedio a carattere generale e più ampio rispetto a quello di cui al cennato art. 202 c.g.c.
Ciononostante, e come preannunciato, ritiene la Sezione, seguendo un approccio al tema maggiormente sostanzialistico, non sussistere, in concreto, l’interesse ad appellare.
Quest’ultimo, invero, è imprescindibilmente riconnesso all’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, non potendo consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata e delle conseguenti statuizioni che ne derivino.
Nel caso che ne occupa, il presupposto della lesione dell’interesse della parte appellante non emerge, poiché: a) per un verso, il giudice di prime cure non ha fatto altro che riconoscere (inutilmente, per quanto si è detto), un diritto senz’altro spettante, come confermato proprio dallo spontaneo pagamento della perequazione da parte dell’INPS; b) d’altro canto, quest’ultimo ha prospettato in termini del tutto generici e ipotetici il rischio che l’Istituto possa incorrere in una indebita duplicazione di pagamenti.
Peraltro, a militare nel senso dell’insussistenza in concreto dell’interesse che ne occupa contribuisce anche il principio, di matrice pretoria, del c.d.
“abuso del processo”, sulla cui scorta non potrebbe non sancirsi l’inammissibilità di una futura e ipotetica domanda dell’odierno appellato che iniziasse una procedura esecutiva con il manifesto fraudolento scopo di far lievitare (indebitamente) il credito già adempiuto dall’INPS, con ciò violando l’obbligo di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. che gli impone di non aggravare la posizione del debitore
(ex plurimis, Cass., n. 7409/2021).
Con le precisazioni innanzi evidenziate la sentenza di primo grado andrà, dunque, confermata.
Stante l’inammissibilità del gravame interposto per le richiamate motivazioni dall’ente previdenziale appellante, resta assorbita ogni ulteriore questione.
Nulla per le spese di difesa e di giudizio stante la contumacia delle parti appellate e la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 60258 del ruolo generale, proposto da INPS, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
- dichiara la contumacia, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c., di MI, MI, MI, MI, e MI;
- dichiara l’appello inammissibile.
Nulla per le spese di difesa e di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to IC EN F.to SI SA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 /12/2025
IL DIRIGENTE
F.to SI BIAGI