TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 888/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 888/2025 promossa da:
, (c.f. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Dominicana), il 22/09/1979, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Biscossi e con domicilio eletto presso il suo studio come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difeso dall'Avv. Michela Nevi e con domicilio eletto presso il suo studio come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 14/10/2018 in Lugnano in IN (TR), che dall'unione non erano nati figli, che il rapporto coniugale, inizialmente sereno, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 21/05/2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“Sullo status - Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
28/06/1974, e , nata a [...] il [...] e, per l'effetto, ordinare Parte_1 all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lugnano in IN di annotare l'emananda
Sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Sulla assegnazione della casa familiare - Nulla in punto di assegnazione della casa familiare sita in
Via del Cardino 4B, Lugnano in IN (TR) di proprietà esclusiva del Signor P_
, il quale rimarrà a risiedervi.
[...]
La Signora trasferirà la propria residenza anagrafica entro e non oltre 15 Parte_1 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Sul contributo al mantenimento dei coniugi - Nessun contributo al mantenimento periodico viene stabilito dalle parti l'una in favore dell'altra.
Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi – I coniugi danno atto di aver esaminato ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale tra loro intercorsa durante il matrimonio e, perciò, convengono di aver raggiunto la comune e compiuta determinazione di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro in ragione del rapporto coniugale.
Spese e compensi professionali compensati tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: -dichiara la separazione personale tra nata a [...] Parte_1
Dominicana) il 22/09/1979 e nato a [...] il [...], coniugi per Controparte_1 matrimonio celebrato in Lugnano in IN (TR) in data 14/10/2018, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Lugnano in IN (TR) (Anno 2018 Numero 3 Parte I Ufficio 1);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli