Articolo 25 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 24
Versione
7 maggio 1995
Art. 25. (Copertura finanziaria) 1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, valutate in lire 935 milioni per l'anno 1996 ed in lire 550 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Entrata in vigore il 7 maggio 1995