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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente e Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
SACCO MAURIZIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 458/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Viale G. D'Annunzio 91 65127 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240009829347000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la cartella di pagamento n. 083 2024 0009829347000 notificata in data 2-4-2024 a Ricorrente_1, l'Agenzia delle Entrate/Riscossione chiedeva al contribuente il pagamento della somma di € 15.280,66.
Il ruolo {consegnato dalla D.P. di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, in data 25-2-2024, all'agente della riscossione} e l'impugnata cartella traevano origine dall'attività di accertamento automatizzato effettuata dall'A.F. ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72 e dal conseguente avviso bonario.
Si era verificato che, in data 29-4-2021, il contribuente aveva contestualmente presentato:
la dichiarazione IVA 2019 relativa al periodo d'imposta 2018; la dichiarazione IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2019; la dichiarazione IVA 2021 relativa al periodo d'imposta 2020.
Nella dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2019 era stato indicato un credito ammontante ad
€ 11.286.
La variazione operata automaticamente dall'A.F. era discesa dalla mancata possibilità di individuare la fonte del predetto credito IVA, in ragione della (ritenuta) omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2018, presentata dal contribuente solo in data 29.4.2021 e dunque ben oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/97, “ratione temporis” vigente (“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.”).
Ne è seguito il recupero dell'IVA indicata a credito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2019, rispetto alla quale non risultava (formalmente) la sussistenza del relativo credito IVA.
L'istanza di autotutela del contribuente, volta a far valere l'asserita sussistenza, nel merito, del credito recuperato a tassazione (mediante presentazione dei registri IVA), è stata rigettata sul presupposto che le plurime dichiarazioni omesse (periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020) ostavano alla possibilità di accertare la spettanza sostanziale del credito che, pertanto, nella misura recuperata, confluiva nella impugnata cartella di pagamento che (come correttamente rilevato dalla resistente) non costituisce duplicato di quella n. 083 2024 0008820503000 che è relativa all'IVA indicata a credito nella dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019.
Il contribuente, con ricorso ritualmente notificato all'Ufficio in data 8-5-2024, chiedeva:
“la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato” – istanza già disattesa in data 9-9-2024;
l'annullamento della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto per quanto di ragione.
In merito questione di diritto relativa alle conseguenze della tardiva (o omessa) presentazione della dichiarazione annuale IVA in tema di crediti e detrazione di imposta si erano formati due orientamenti interpretativi di segno opposto:
secondo il primo, il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d'imposta, ed avendo operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, art. 28, comma 4, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale (cfr. Cass. 25 febbraio 1998, n. 2063);
l'opposta opzione ermeneutica si esprimeva, invece, nel senso che il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, ha omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 28, comma 4, fermo il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione dell'art. 30, comma 2, del citato D.P.R.
(cfr. Cass. 19 ottobre 2007, n. 21947; Cass. 9 febbraio 2001, n. 1823).
Il contrasto è stato risolto dalla Sezioni Unite che, con la sentenza n. 17757 del 21-6/8-9-2016, hanno insegnato che:
“… si è affermato nella giurisprudenza di legittimità - e qui si ribadisce - che se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione Fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova.
Diversamente, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione (Cass. Sez.5, n.11168 del 2014 e n.18924 del 2015; conf. Cass.
Sez. 65, n.17815 del 2015). Ovverosia il contribuente deve dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015). Si tratta di circostanze che restano riservate a quell'accertamento in fatto da parte del Giudice di merito (Cass. Sez. 5, n. 5072 del 2015), che è da compiersi con la latitudine suggerita, in tesi generale, dalla stessa Corte di giustizia (v. in causa Reisdort).
5.7. La linea evolutiva qui percorsa nel caso di dichiarazione omessa materialmente - ovvero omessa perché ultra/tardiva - si salda strettamente con i principi fondanti la citata decisione di queste sezioni unite n. 13378 del 2016, sull'emenda delle dichiarazioni fiscali.
Dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell'UE, è il processo tributario, infatti, il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l'azione amministrativa. Invero l'empirico rilievo della complessità del sistema tributario - e in particolare dell'imposizione sul valore aggiunto - non vale a giustificare soluzioni
"a regime" unicamente garantite dal previo svolgimento della funzione amministrativa.
Vi ostano in primo luogo la giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto fiscale (Cass. Sez. U, n. 6315 del 2009) che è tipica del giudizio di impugnazione-merito (Cass. Sez.5, n.21759 del 2011); in secondo luogo i richiamati principi costituzionali di capacità contributiva e statutari di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
in terzo luogo, i precitati principi Eurounitari sulla primazia dei requisiti sostanziali del diritto di deduzione e della neutralità fiscale (da mettersi al riparo da alcun rischio finanziario per il soggetto contribuente).
Si tratta, in sostanza, di porre rimedio a errori e/o omissioni del contribuente, in presenza di situazioni legali e veritiere, in via di eccezione direttamente nel processo tributario quale ragione d'impugnazione dell'atto di controllo formale del Fisco (es. Cass. Sez.5, n. 26187 del 2014), effettuato con le procedure automatizzate previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, che comportano di per sè stesse lo "scarto" delle posizioni fiscali formalmente irregolari alla luce delle risultanze dell'anagrafe tributaria (Cass. Sez. U, ud. 21 giugno 2016, Comune di San Nicola da Crissa), così come pure il fisco può contestare in giudizio l'esistenza di un credito anche laddove siano decorsi i termini per l'accertamento (Cass. Sez. U, n.5069 del 2016).
5.8. Tutto ciò non contrasta con l'art. 8 dello Statuto del contribuente, laddove, pur riconoscendo l'istituto generale della compensazione fiscale, lo sottopone a disciplina regolamentare non ancora attuata. Infatti, il meccanismo della neutralità dell'IVA e della deducibilità delle eccedenze d'imposta deriva direttamente dal diritto dell'UE nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, in disparte il rilievo generale e interno che le detrazioni siano esercitate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (v. Cass. Sez. 5, n. 4767 del 2015).
6. Tirando le fila del discorso sin qui condotto deve essere formulato il seguente principio di diritto: "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal Giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili".”.
Pertanto, in applicazione del ricordato insegnamento, sarebbe stato possibile per questa Corte di
Giustizia Tributaria ritenere la legittima operatività del credito ove l'eccedenza d'imposta fosse derivata da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti per un anno, nonché dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto - nel caso però in cui fossero stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Ma nel caso di specie, sia dal ricorso del contribuente, sia dalle controdeduzioni presentate dalla resistente, emerge che in sede di contraddittorio instaurato attraverso la presentazione dell'istanza di autotutela, il contribuente ha presentato solo i registri IVA, comprovando, al più, la regolare registrazione delle fatture attive e passive nelle quali è indicata l'IVA, ma non attestando l'effettuazione degli ulteriori adempimenti - presentazione delle dichiarazioni periodiche da parte del contribuente e regolarità dei relativi versamenti - che la giurisprudenza indica come idonei ad attestare la sostanziale sussistenza del credito IVA non emergente dalle dichiarazioni annuali, in quanto omesse.
Poiché la documentazione attestante tali ulteriori attività non risulta prodotta neppure in giudizio devesi respingere la pretesa del ricorrente.
La condanna al pagamento delle spese del grado {comprensive di quelle della fase cautelare (definita all'udienza del 9-9-2024) pari a € 300} discende dalla soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.800, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente e Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
SACCO MAURIZIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 458/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Viale G. D'Annunzio 91 65127 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240009829347000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la cartella di pagamento n. 083 2024 0009829347000 notificata in data 2-4-2024 a Ricorrente_1, l'Agenzia delle Entrate/Riscossione chiedeva al contribuente il pagamento della somma di € 15.280,66.
Il ruolo {consegnato dalla D.P. di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, in data 25-2-2024, all'agente della riscossione} e l'impugnata cartella traevano origine dall'attività di accertamento automatizzato effettuata dall'A.F. ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72 e dal conseguente avviso bonario.
Si era verificato che, in data 29-4-2021, il contribuente aveva contestualmente presentato:
la dichiarazione IVA 2019 relativa al periodo d'imposta 2018; la dichiarazione IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2019; la dichiarazione IVA 2021 relativa al periodo d'imposta 2020.
Nella dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2019 era stato indicato un credito ammontante ad
€ 11.286.
La variazione operata automaticamente dall'A.F. era discesa dalla mancata possibilità di individuare la fonte del predetto credito IVA, in ragione della (ritenuta) omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2018, presentata dal contribuente solo in data 29.4.2021 e dunque ben oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/97, “ratione temporis” vigente (“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.”).
Ne è seguito il recupero dell'IVA indicata a credito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2019, rispetto alla quale non risultava (formalmente) la sussistenza del relativo credito IVA.
L'istanza di autotutela del contribuente, volta a far valere l'asserita sussistenza, nel merito, del credito recuperato a tassazione (mediante presentazione dei registri IVA), è stata rigettata sul presupposto che le plurime dichiarazioni omesse (periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020) ostavano alla possibilità di accertare la spettanza sostanziale del credito che, pertanto, nella misura recuperata, confluiva nella impugnata cartella di pagamento che (come correttamente rilevato dalla resistente) non costituisce duplicato di quella n. 083 2024 0008820503000 che è relativa all'IVA indicata a credito nella dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019.
Il contribuente, con ricorso ritualmente notificato all'Ufficio in data 8-5-2024, chiedeva:
“la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato” – istanza già disattesa in data 9-9-2024;
l'annullamento della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto per quanto di ragione.
In merito questione di diritto relativa alle conseguenze della tardiva (o omessa) presentazione della dichiarazione annuale IVA in tema di crediti e detrazione di imposta si erano formati due orientamenti interpretativi di segno opposto:
secondo il primo, il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d'imposta, ed avendo operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, art. 28, comma 4, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale (cfr. Cass. 25 febbraio 1998, n. 2063);
l'opposta opzione ermeneutica si esprimeva, invece, nel senso che il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, ha omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 28, comma 4, fermo il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione dell'art. 30, comma 2, del citato D.P.R.
(cfr. Cass. 19 ottobre 2007, n. 21947; Cass. 9 febbraio 2001, n. 1823).
Il contrasto è stato risolto dalla Sezioni Unite che, con la sentenza n. 17757 del 21-6/8-9-2016, hanno insegnato che:
“… si è affermato nella giurisprudenza di legittimità - e qui si ribadisce - che se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione Fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova.
Diversamente, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione (Cass. Sez.5, n.11168 del 2014 e n.18924 del 2015; conf. Cass.
Sez. 65, n.17815 del 2015). Ovverosia il contribuente deve dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015). Si tratta di circostanze che restano riservate a quell'accertamento in fatto da parte del Giudice di merito (Cass. Sez. 5, n. 5072 del 2015), che è da compiersi con la latitudine suggerita, in tesi generale, dalla stessa Corte di giustizia (v. in causa Reisdort).
5.7. La linea evolutiva qui percorsa nel caso di dichiarazione omessa materialmente - ovvero omessa perché ultra/tardiva - si salda strettamente con i principi fondanti la citata decisione di queste sezioni unite n. 13378 del 2016, sull'emenda delle dichiarazioni fiscali.
Dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell'UE, è il processo tributario, infatti, il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l'azione amministrativa. Invero l'empirico rilievo della complessità del sistema tributario - e in particolare dell'imposizione sul valore aggiunto - non vale a giustificare soluzioni
"a regime" unicamente garantite dal previo svolgimento della funzione amministrativa.
Vi ostano in primo luogo la giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto fiscale (Cass. Sez. U, n. 6315 del 2009) che è tipica del giudizio di impugnazione-merito (Cass. Sez.5, n.21759 del 2011); in secondo luogo i richiamati principi costituzionali di capacità contributiva e statutari di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
in terzo luogo, i precitati principi Eurounitari sulla primazia dei requisiti sostanziali del diritto di deduzione e della neutralità fiscale (da mettersi al riparo da alcun rischio finanziario per il soggetto contribuente).
Si tratta, in sostanza, di porre rimedio a errori e/o omissioni del contribuente, in presenza di situazioni legali e veritiere, in via di eccezione direttamente nel processo tributario quale ragione d'impugnazione dell'atto di controllo formale del Fisco (es. Cass. Sez.5, n. 26187 del 2014), effettuato con le procedure automatizzate previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, che comportano di per sè stesse lo "scarto" delle posizioni fiscali formalmente irregolari alla luce delle risultanze dell'anagrafe tributaria (Cass. Sez. U, ud. 21 giugno 2016, Comune di San Nicola da Crissa), così come pure il fisco può contestare in giudizio l'esistenza di un credito anche laddove siano decorsi i termini per l'accertamento (Cass. Sez. U, n.5069 del 2016).
5.8. Tutto ciò non contrasta con l'art. 8 dello Statuto del contribuente, laddove, pur riconoscendo l'istituto generale della compensazione fiscale, lo sottopone a disciplina regolamentare non ancora attuata. Infatti, il meccanismo della neutralità dell'IVA e della deducibilità delle eccedenze d'imposta deriva direttamente dal diritto dell'UE nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, in disparte il rilievo generale e interno che le detrazioni siano esercitate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (v. Cass. Sez. 5, n. 4767 del 2015).
6. Tirando le fila del discorso sin qui condotto deve essere formulato il seguente principio di diritto: "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal Giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili".”.
Pertanto, in applicazione del ricordato insegnamento, sarebbe stato possibile per questa Corte di
Giustizia Tributaria ritenere la legittima operatività del credito ove l'eccedenza d'imposta fosse derivata da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti per un anno, nonché dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto - nel caso però in cui fossero stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Ma nel caso di specie, sia dal ricorso del contribuente, sia dalle controdeduzioni presentate dalla resistente, emerge che in sede di contraddittorio instaurato attraverso la presentazione dell'istanza di autotutela, il contribuente ha presentato solo i registri IVA, comprovando, al più, la regolare registrazione delle fatture attive e passive nelle quali è indicata l'IVA, ma non attestando l'effettuazione degli ulteriori adempimenti - presentazione delle dichiarazioni periodiche da parte del contribuente e regolarità dei relativi versamenti - che la giurisprudenza indica come idonei ad attestare la sostanziale sussistenza del credito IVA non emergente dalle dichiarazioni annuali, in quanto omesse.
Poiché la documentazione attestante tali ulteriori attività non risulta prodotta neppure in giudizio devesi respingere la pretesa del ricorrente.
La condanna al pagamento delle spese del grado {comprensive di quelle della fase cautelare (definita all'udienza del 9-9-2024) pari a € 300} discende dalla soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.800, oltre oneri di legge se dovuti.