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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 525/2024 R.G. promosso
DA
( ), n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società cooperativa sociale Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Leonardi e P.IVA_1
Francesco Cannavò;
Appellante
CONTRO
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato,
Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania,
[...]
e “quali legali Parte_2 Parte_1
rappresentanti/responsabili della società Controparte_3
”, chiedevano annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. 0I -
[...]
000884037, notificata dall' l'1.9.2022 per il pagamento della sanzione CP_2
amministrativa di € 19.000,00 in riferimento a presunte violazioni relative all'anno 2016. In particolare, il eccepiva il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva per essere cessato dalla carica il 22.10.2012, mentre entrambi gli opponenti lamentavano la prescrizione della sanzione irrogata per mancata notifica del prodromico atto di accertamento prot. n. . CP_2
2100.27/02/2018.0094488 del 15.3.2018. Contestavano, altresì, la fondatezza della pretesa, nel merito.
Con sentenza n. 415/2024 del 24.1.2024, l'adito Tribunale rilevava, anzitutto, che, con note depositate il 9.11.2023, parte opponente aveva integrato i motivi di ricorso deducendo che l'opposizione doveva intendersi riferita anche alla ordinanza ingiunzione n. OI – 001025925. Dichiarava inammissibile detta integrazione del petitum, ritenendo applicabile il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6013/2003 con riferimento alla impossibilità di estendere il giudizio ai motivi di opposizione formulati tardivamente, nonché la carenza di legittimazione attiva di
. Parte_1
Tanto premesso, quanto all'unica ordinanza ingiunzione oggetto di causa, annullata in autotutela medio tempore dall' , dichiarava la cessazione CP_2
della materia del contendere.
Compensava le spese di lite “stante la peculiarità della vicenda e
l'annullamento in autotutela”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 22.7.2024. Resisteva al gravame l' CP_2 La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che l'unico atto opposto fosse l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000884037 e non anche l'ordinanza ingiunzione n. OI –
001025925.
Deduce che nel caso di specie non vi era stata alcuna integrazione della causa petendi o dei motivi, ma soltanto una “erronea indicazione dei numeri delle ordinanze” impugnate. Ribadisce quanto a riguardo già sostenuto con le note depositate del 9.11.2023 e, in particolare: che “risultava chiara ed evidente la volontà di opporsi e di chiedere l'annullamento di tutte e due le ordinanze-ingiunzione; infatti, le due ordinanze sono identiche ad eccezione del numero di protocollo e sono state notificate ai sig.ri e Parte_2
nella loro medesima qualità di legali rappresentanti della società Parte_1
c.f. ”; che le due Controparte_3 P.IVA_1
ordinanze sanzionavano la medesima fattispecie e cioè il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i dipendenti relativamente all'anno 2016.
Assume inoltre che la sussistenza di un mero errore materiale deve desumersi dalla circostanza che in caso contrario non avrebbe avuto senso l'azione proposta da in quanto “non avrebbe avuto pregio Parte_1
l'eventuale eccezione della volontà di opporsi soltanto all'ordinanza – ingiunzione n. OI – 000884037, notificata al sig. , giacché in Parte_2
questo caso nel ricorso il sig. sarebbe stato privo di legittimazione Parte_1
attiva”.
Deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto interpretare la domanda con riferimento alla reale volontà delle parti, avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto del ricorso.
1.2. Ripropone, quindi, i motivi di impugnazione all'ordinanza ingiunzione non esaminati dal giudice di primo grado quali l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza nel merito.
1.3. Infine, chiede rideterminarsi la sanzione ai sensi dell'art. 23 del d.l. n.
48/2023.
2. L'appello è infondato.
2.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante, unitamente a , ha chiesto Parte_3
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000884037, notificata in data 1.9.2022, lamentando “l'intervenuta prescrizione della sanzione irrogata” nonché “l'assoluta infondatezza nel merito della motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata”. Con riferimento al decorso del termine di prescrizione, ha dedotto: “l'ordinanza impugnata, infatti, avrebbe quale atto prodromico l'atto di accertamento prot. n. CP_2
2100.27/02/2018.0094488 del 15.3.2018, con il quale l' resistente CP_2
avrebbe contestato la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L.
12/09/1983, n. 463, convertito con modificazioni della L. 11/11/1983, n. 638 e ss.mm.ii. Orbene, del predetto atto di accertamento i ricorrenti non hanno traccia ed il primo atto ricevuto è stato l'ordinanza ingiunzione impugnata”.
Successivamente, con le note del 9.11.2023, ha rilevato che: “per mero errore materiale nell'atto di opposizione è stata indicata soltanto l'ordinanza
– ingiunzione n. OI – 000884037 (notificata a ), non indicando Parte_2
anche l'ordinanza - ingiunzione n. OI – 001025925 (notificata a ). Parte_1
In realtà dall'atto di opposizione (si veda pag. 2 da riga 2 a riga 7) risulta chiara ed evidente la volontà di opporsi e di chiedere l'annullamento anche dell'altra ordinanza-ingiunzione; infatti, le due ordinanze sono identiche ad eccezione del numero di protocollo e sono state notificate ai sig.ri Parte_2
e nella loro qualità di legali rappresentanti della società La Rosa Parte_1
dei Venti società cooperativa sociale …”.
È evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, nessun “errore materiale” si è verificato nel caso di specie.
Dal ricorso introduttivo, infatti, si evince chiaramente che l'unica ordinanza opposta è quella n. OI – 000884037, notificata in data 1.9.2022 scaturita dall'accertamento prot. . 2100.27/02/2018.0094488 del 15.3.2018. La CP_2
“volontà di opporsi e di chiedere l'annullamento di tutte e due le ordinanze ingiunzione” non è altrimenti desumibile e, anzi, è esclusa anche dal tenore letterale delle difese svolte con il ricorso introduttivo, le quali si riferiscono a un unico atto impugnato l'ordinanza OI – 000884037, notificata in data
1.9.2022 scaturita dall'accertamento prot. . 2100.27/02/2018.0094488 CP_2
non la diversa ordinanza n. OI – 001025925 derivante un accertamento con numero di protocollo diverso.
La domanda volta all'annullamento di un atto diverso e ulteriore rispetto a quello chiaramente impugnato con il ricorso introduttivo, formulata come soltanto con le note di trattazione, è stata correttamente ritenuta inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
2.2. Ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in € 2906,00, oltre rimborso spese forfetarie. Dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 525/2024 R.G. promosso
DA
( ), n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società cooperativa sociale Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Leonardi e P.IVA_1
Francesco Cannavò;
Appellante
CONTRO
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato,
Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania,
[...]
e “quali legali Parte_2 Parte_1
rappresentanti/responsabili della società Controparte_3
”, chiedevano annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. 0I -
[...]
000884037, notificata dall' l'1.9.2022 per il pagamento della sanzione CP_2
amministrativa di € 19.000,00 in riferimento a presunte violazioni relative all'anno 2016. In particolare, il eccepiva il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva per essere cessato dalla carica il 22.10.2012, mentre entrambi gli opponenti lamentavano la prescrizione della sanzione irrogata per mancata notifica del prodromico atto di accertamento prot. n. . CP_2
2100.27/02/2018.0094488 del 15.3.2018. Contestavano, altresì, la fondatezza della pretesa, nel merito.
Con sentenza n. 415/2024 del 24.1.2024, l'adito Tribunale rilevava, anzitutto, che, con note depositate il 9.11.2023, parte opponente aveva integrato i motivi di ricorso deducendo che l'opposizione doveva intendersi riferita anche alla ordinanza ingiunzione n. OI – 001025925. Dichiarava inammissibile detta integrazione del petitum, ritenendo applicabile il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6013/2003 con riferimento alla impossibilità di estendere il giudizio ai motivi di opposizione formulati tardivamente, nonché la carenza di legittimazione attiva di
. Parte_1
Tanto premesso, quanto all'unica ordinanza ingiunzione oggetto di causa, annullata in autotutela medio tempore dall' , dichiarava la cessazione CP_2
della materia del contendere.
Compensava le spese di lite “stante la peculiarità della vicenda e
l'annullamento in autotutela”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 22.7.2024. Resisteva al gravame l' CP_2 La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che l'unico atto opposto fosse l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000884037 e non anche l'ordinanza ingiunzione n. OI –
001025925.
Deduce che nel caso di specie non vi era stata alcuna integrazione della causa petendi o dei motivi, ma soltanto una “erronea indicazione dei numeri delle ordinanze” impugnate. Ribadisce quanto a riguardo già sostenuto con le note depositate del 9.11.2023 e, in particolare: che “risultava chiara ed evidente la volontà di opporsi e di chiedere l'annullamento di tutte e due le ordinanze-ingiunzione; infatti, le due ordinanze sono identiche ad eccezione del numero di protocollo e sono state notificate ai sig.ri e Parte_2
nella loro medesima qualità di legali rappresentanti della società Parte_1
c.f. ”; che le due Controparte_3 P.IVA_1
ordinanze sanzionavano la medesima fattispecie e cioè il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i dipendenti relativamente all'anno 2016.
Assume inoltre che la sussistenza di un mero errore materiale deve desumersi dalla circostanza che in caso contrario non avrebbe avuto senso l'azione proposta da in quanto “non avrebbe avuto pregio Parte_1
l'eventuale eccezione della volontà di opporsi soltanto all'ordinanza – ingiunzione n. OI – 000884037, notificata al sig. , giacché in Parte_2
questo caso nel ricorso il sig. sarebbe stato privo di legittimazione Parte_1
attiva”.
Deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto interpretare la domanda con riferimento alla reale volontà delle parti, avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto del ricorso.
1.2. Ripropone, quindi, i motivi di impugnazione all'ordinanza ingiunzione non esaminati dal giudice di primo grado quali l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza nel merito.
1.3. Infine, chiede rideterminarsi la sanzione ai sensi dell'art. 23 del d.l. n.
48/2023.
2. L'appello è infondato.
2.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante, unitamente a , ha chiesto Parte_3
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000884037, notificata in data 1.9.2022, lamentando “l'intervenuta prescrizione della sanzione irrogata” nonché “l'assoluta infondatezza nel merito della motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata”. Con riferimento al decorso del termine di prescrizione, ha dedotto: “l'ordinanza impugnata, infatti, avrebbe quale atto prodromico l'atto di accertamento prot. n. CP_2
2100.27/02/2018.0094488 del 15.3.2018, con il quale l' resistente CP_2
avrebbe contestato la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L.
12/09/1983, n. 463, convertito con modificazioni della L. 11/11/1983, n. 638 e ss.mm.ii. Orbene, del predetto atto di accertamento i ricorrenti non hanno traccia ed il primo atto ricevuto è stato l'ordinanza ingiunzione impugnata”.
Successivamente, con le note del 9.11.2023, ha rilevato che: “per mero errore materiale nell'atto di opposizione è stata indicata soltanto l'ordinanza
– ingiunzione n. OI – 000884037 (notificata a ), non indicando Parte_2
anche l'ordinanza - ingiunzione n. OI – 001025925 (notificata a ). Parte_1
In realtà dall'atto di opposizione (si veda pag. 2 da riga 2 a riga 7) risulta chiara ed evidente la volontà di opporsi e di chiedere l'annullamento anche dell'altra ordinanza-ingiunzione; infatti, le due ordinanze sono identiche ad eccezione del numero di protocollo e sono state notificate ai sig.ri Parte_2
e nella loro qualità di legali rappresentanti della società La Rosa Parte_1
dei Venti società cooperativa sociale …”.
È evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, nessun “errore materiale” si è verificato nel caso di specie.
Dal ricorso introduttivo, infatti, si evince chiaramente che l'unica ordinanza opposta è quella n. OI – 000884037, notificata in data 1.9.2022 scaturita dall'accertamento prot. . 2100.27/02/2018.0094488 del 15.3.2018. La CP_2
“volontà di opporsi e di chiedere l'annullamento di tutte e due le ordinanze ingiunzione” non è altrimenti desumibile e, anzi, è esclusa anche dal tenore letterale delle difese svolte con il ricorso introduttivo, le quali si riferiscono a un unico atto impugnato l'ordinanza OI – 000884037, notificata in data
1.9.2022 scaturita dall'accertamento prot. . 2100.27/02/2018.0094488 CP_2
non la diversa ordinanza n. OI – 001025925 derivante un accertamento con numero di protocollo diverso.
La domanda volta all'annullamento di un atto diverso e ulteriore rispetto a quello chiaramente impugnato con il ricorso introduttivo, formulata come soltanto con le note di trattazione, è stata correttamente ritenuta inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
2.2. Ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in € 2906,00, oltre rimborso spese forfetarie. Dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi