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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice AN PI TU, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1665/25 del
Ruolo Gen.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Francesco Castaldo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Alfonso Corvino
Resistente
OGGETTO: ratei arretrati indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.02.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha agito nei confronti dell' per il riconoscimento di CP_1 quanto sopra riportato, deducendo di aver ottenuto, con decreto di omologa emesso da questo Tribunale e notificato all' nell'ottobre CP_1
2024, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 2022; che, nonostante i solleciti inoltrati e l'invio del modello AP70, l'ente aveva iniziato ad erogare la prestazione ma non aveva provveduto alla corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati.
L' si è costituito in giudizio rilevando l'avvenuto pagamento CP_1 delle somme pretese e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle note parte ricorrente ha aderito alla suindicata richiesta, essendo stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l' CP_1 il 21.10.2024, ha emesso il provvedimento di liquidazione ed ha poi provveduto al pagamento degli importi spettanti a titolo di arretrati solo nell'aprile 2025.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Nel caso di specie, considerato che effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta abbia dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso nel mese di aprile 2025, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infine, considerato che gli interessi legali decorrono dal 120 esimo giorno dalla maturazione del diritto come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Cass. n. 6882/2002
e 1711/2002), appare corretto l'operato dell' ; nel provvedimento CP_1 di liquidazione dell'1.04.2025 è stata infatti già prevista una quota a titolo di interessi.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto che il pagamento degli arretrati è stato disposto solo nell'aprile 2025, le spese si pongono a carico dell' nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.305,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 16.10.2025
Il Giudice
AN PI TU