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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3404/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VALERIO VILLAREALE 35, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LAPI ROSA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in CORSO FINOCCHIARO APRILE 162, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AVELLA ROBERTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 luglio 2025 e sottoscritto il 20 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 10 settembre 2008).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. RESPONSABILITA' GENITORIALE, AFFIDAMENTO E REGIME DI VISITA
DEI FIGLI MINORI.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori spetta ad ambedue i genitori che dovranno assumere di comune accordo le decisioni concernenti l'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte rilevanti per la vita sociale dei minori nel loro esclusivo interesse. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. I figli GA e sono affidati congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con coabitazione stabile e conservazione della residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra di loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni della prole stessa, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. In relazione alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accordo e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre potrà vedere e tenere i figli con sé:
1. Il martedi e il giovedì dall'uscita da scuola sino alla sera con rientro presso il genitore collocatario.
2. Due fine settimana al mese con alternanza automatica il sabato e la domenica dalla mattina alla sera con rientro presso il genitore collocatario, suscettibile in futuro di modifica dal venerdì (uscita da scuola) alla domenica sera.
3. Ogni volta che i genitori concordemente lo stabiliranno;
2. VACANZE INVERNALI, ESTIVE E ALTRE FESTIVITA' In relazione alle festività natalizie, alla Santa Pasqua e per tutte le altre festività e ponti calendati, i genitori si impegnano ad organizzare la permanenza dei bimbi con
2 l'uno e l'altro genitore secondo il regime dell' alternatività annuale. Nel periodo delle vacanze estive (dal 01/07 al 31/08) i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Fermo restando il regime di condivisione ordinario, i genitori avranno il diritto di tenere con sé i figli in luoghi di vacanza, in Italia o all'estero, in tale ultimo caso, solo previo consenso dell'altro genitore da esprimersi necessariamente, per la sua validità, in forma scritta. E', altresì, concordato che i minori, a prescindere dalle suindicate pattuizioni, trascorreranno il giorno del compleanno del padre e il 19 marzo con il padre;
il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con la stessa, il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, valendo tale regolamentazione anche per ogni altro evento riguardante le tappe fondamentali della vita della prole come la comunione, cresima, diploma, laurea ecc.. Resta inteso che tali diritti di visita potranno essere derogati solo previo accordo tra le parti e nel solo esclusivo interesse dei minori.
3. ACCORDI PATRIMONIALI I coniugi, a seguito del matrimonio, hanno fissato la casa coniugale in Palermo alla via Inserra n. 87. Tale immobile, originariamente oggetto di contratto di locazione concluso tra il sig. CP_1
e il sig. , registrato presso l'Agenzia delle Entrate nell'anno
[...] Parte_2
2015 e recante n. 399 è stato modificato in data 01.02.2025, mediante subentro della sig.ra , nel suddetto contratto di Parte_1 locazione relativo all'immobile in questione ed il canone, ivi incluse le spese condominiali, verrà dalla stessa corrisposto con un'integrazione di € 200,00 da parte del IG. a fronte di un canone di €. 600,00. Si precisa che la CP_1 relativa integrazione per il pagamento del canone di locazione verrà dal IG.
corrisposta alla IG.ra finchè la sig.ra non avrà CP_1 Parte_1 Parte_1 un'indipendenza economica, rientrando nella suddetta voce anche il percepimento di eventuali sussidi come l'Adi in presenza dei quali verrà meno l'integrazione stessa. Pertanto, la casa coniugale rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra quale genitore collocatario dei minori. Posta Parte_1
l'attuale situazione di fatto (IG. occupato, IG.ra CP_1 Parte_1
3 priva di occupazione), le Parti convengono che il IG. Parte_1 CP_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo mensile di euro 400,00 ( in ragione di euro 200.00 ciascuno), nonché il 50% delle spese straordinarie come determinate dal “Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” redatto dall' Osservatorio per la Giustizia Civile,
Distretto di Palermo, Sottogruppo Famiglia, del 02.07.2019 (prot. Uscita
Ministero della Giustizia del 03.07.2019) di cui le parti si riportano in ordine al regime di concertazione e operatività del “silenzio assenso dell'altro genitore”. Si stabilisce che l'erogazione delle suddette spese straordinarie verrà disposta a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero. Si precisa che le spese straordinarie andranno concordate congiuntamente e preventivamente e purchè siano finanziariamente sostenibili dal coniuge obbligato al mantenimento. I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico fino al compimento di 21 anni
(già inclusivo delle detrazioni previste per i figli a carico) sia percepito per intero dalla IG.ra . Come legislativamente previsto, Parte_3 resta ferma la possibilità per entrambi i genitori di portare in detrazione dall'IRPEF con il modello 730 le spese sostenute in favore dei figli. A tal fine, i ricorrenti stabiliscono che ogni spesa autonomamente affrontata verrà tempestivamente trasmessa e documentata all'altro genitore, affinchè possa a sua volta fiscalmente documentare il proprio contributo e detrarre la propria quota;
in assenza di ciò la spesa non verrà contribuita.
4. ALTRI ACCORDI I sigg.ri e CP_1 Parte_1 concordano, inoltre, che mai ed in nessun caso sarà consentita la pubblicazione di eventuali riproduzioni fotografiche dei minori sui profili social senza il consenso scritto dell'altro genitore, né è consentito che altri soggetti possano disporre di immagini dei minori senza il consenso di entrambi i genitori. Al pari, i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Per ultimo, entrambi i genitori si impegnano a coinvolgere eventuali nuovi partner nella vita dei figli in modo graduale e rispettoso dei tempi di comprensione e metabolizzazione
4 dei bambini, improntate a buon senso e responsabilità, affinchè non creino in loro sofferenza e disagio. A tale fine, le parti convengono ed espressamente stabiliscono il principio per cui è da ritenersi indispensabile che tale evenienza sia gestita con estremo buon senso e ponendo sempre e comunque al centro di ogni valutazione l'interesse supremo dell'equilibrio psico-fisico dei minori evitando di coinvolgerli in ipotesi in contesti ambientali costituiti con figure occasionali esulanti dall'imprescindibile concetto di relazione stabile, solida e progettualizzata e con l'impegno a definire immediatamente ruoli e funzione dei genitori e dei rispettivi partner.
5. COMPENSO PER IL PROCURATORE Le spese per la presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti e i procuratori espressamente e con la sottoscrizione del presente, dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
6. EFFICACIA I IGg.ri e CP_1 Parte_1 riconoscono come vincolanti le condizioni indicate nel presente atto e si obbligano reciprocamente ad osservarle sin dal momento della sottoscrizione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 81, P. II, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3404/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VALERIO VILLAREALE 35, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LAPI ROSA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in CORSO FINOCCHIARO APRILE 162, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AVELLA ROBERTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 luglio 2025 e sottoscritto il 20 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 10 settembre 2008).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. RESPONSABILITA' GENITORIALE, AFFIDAMENTO E REGIME DI VISITA
DEI FIGLI MINORI.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori spetta ad ambedue i genitori che dovranno assumere di comune accordo le decisioni concernenti l'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte rilevanti per la vita sociale dei minori nel loro esclusivo interesse. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. I figli GA e sono affidati congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con coabitazione stabile e conservazione della residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra di loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni della prole stessa, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. In relazione alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accordo e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre potrà vedere e tenere i figli con sé:
1. Il martedi e il giovedì dall'uscita da scuola sino alla sera con rientro presso il genitore collocatario.
2. Due fine settimana al mese con alternanza automatica il sabato e la domenica dalla mattina alla sera con rientro presso il genitore collocatario, suscettibile in futuro di modifica dal venerdì (uscita da scuola) alla domenica sera.
3. Ogni volta che i genitori concordemente lo stabiliranno;
2. VACANZE INVERNALI, ESTIVE E ALTRE FESTIVITA' In relazione alle festività natalizie, alla Santa Pasqua e per tutte le altre festività e ponti calendati, i genitori si impegnano ad organizzare la permanenza dei bimbi con
2 l'uno e l'altro genitore secondo il regime dell' alternatività annuale. Nel periodo delle vacanze estive (dal 01/07 al 31/08) i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Fermo restando il regime di condivisione ordinario, i genitori avranno il diritto di tenere con sé i figli in luoghi di vacanza, in Italia o all'estero, in tale ultimo caso, solo previo consenso dell'altro genitore da esprimersi necessariamente, per la sua validità, in forma scritta. E', altresì, concordato che i minori, a prescindere dalle suindicate pattuizioni, trascorreranno il giorno del compleanno del padre e il 19 marzo con il padre;
il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con la stessa, il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, valendo tale regolamentazione anche per ogni altro evento riguardante le tappe fondamentali della vita della prole come la comunione, cresima, diploma, laurea ecc.. Resta inteso che tali diritti di visita potranno essere derogati solo previo accordo tra le parti e nel solo esclusivo interesse dei minori.
3. ACCORDI PATRIMONIALI I coniugi, a seguito del matrimonio, hanno fissato la casa coniugale in Palermo alla via Inserra n. 87. Tale immobile, originariamente oggetto di contratto di locazione concluso tra il sig. CP_1
e il sig. , registrato presso l'Agenzia delle Entrate nell'anno
[...] Parte_2
2015 e recante n. 399 è stato modificato in data 01.02.2025, mediante subentro della sig.ra , nel suddetto contratto di Parte_1 locazione relativo all'immobile in questione ed il canone, ivi incluse le spese condominiali, verrà dalla stessa corrisposto con un'integrazione di € 200,00 da parte del IG. a fronte di un canone di €. 600,00. Si precisa che la CP_1 relativa integrazione per il pagamento del canone di locazione verrà dal IG.
corrisposta alla IG.ra finchè la sig.ra non avrà CP_1 Parte_1 Parte_1 un'indipendenza economica, rientrando nella suddetta voce anche il percepimento di eventuali sussidi come l'Adi in presenza dei quali verrà meno l'integrazione stessa. Pertanto, la casa coniugale rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra quale genitore collocatario dei minori. Posta Parte_1
l'attuale situazione di fatto (IG. occupato, IG.ra CP_1 Parte_1
3 priva di occupazione), le Parti convengono che il IG. Parte_1 CP_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo mensile di euro 400,00 ( in ragione di euro 200.00 ciascuno), nonché il 50% delle spese straordinarie come determinate dal “Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” redatto dall' Osservatorio per la Giustizia Civile,
Distretto di Palermo, Sottogruppo Famiglia, del 02.07.2019 (prot. Uscita
Ministero della Giustizia del 03.07.2019) di cui le parti si riportano in ordine al regime di concertazione e operatività del “silenzio assenso dell'altro genitore”. Si stabilisce che l'erogazione delle suddette spese straordinarie verrà disposta a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero. Si precisa che le spese straordinarie andranno concordate congiuntamente e preventivamente e purchè siano finanziariamente sostenibili dal coniuge obbligato al mantenimento. I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico fino al compimento di 21 anni
(già inclusivo delle detrazioni previste per i figli a carico) sia percepito per intero dalla IG.ra . Come legislativamente previsto, Parte_3 resta ferma la possibilità per entrambi i genitori di portare in detrazione dall'IRPEF con il modello 730 le spese sostenute in favore dei figli. A tal fine, i ricorrenti stabiliscono che ogni spesa autonomamente affrontata verrà tempestivamente trasmessa e documentata all'altro genitore, affinchè possa a sua volta fiscalmente documentare il proprio contributo e detrarre la propria quota;
in assenza di ciò la spesa non verrà contribuita.
4. ALTRI ACCORDI I sigg.ri e CP_1 Parte_1 concordano, inoltre, che mai ed in nessun caso sarà consentita la pubblicazione di eventuali riproduzioni fotografiche dei minori sui profili social senza il consenso scritto dell'altro genitore, né è consentito che altri soggetti possano disporre di immagini dei minori senza il consenso di entrambi i genitori. Al pari, i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Per ultimo, entrambi i genitori si impegnano a coinvolgere eventuali nuovi partner nella vita dei figli in modo graduale e rispettoso dei tempi di comprensione e metabolizzazione
4 dei bambini, improntate a buon senso e responsabilità, affinchè non creino in loro sofferenza e disagio. A tale fine, le parti convengono ed espressamente stabiliscono il principio per cui è da ritenersi indispensabile che tale evenienza sia gestita con estremo buon senso e ponendo sempre e comunque al centro di ogni valutazione l'interesse supremo dell'equilibrio psico-fisico dei minori evitando di coinvolgerli in ipotesi in contesti ambientali costituiti con figure occasionali esulanti dall'imprescindibile concetto di relazione stabile, solida e progettualizzata e con l'impegno a definire immediatamente ruoli e funzione dei genitori e dei rispettivi partner.
5. COMPENSO PER IL PROCURATORE Le spese per la presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti e i procuratori espressamente e con la sottoscrizione del presente, dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
6. EFFICACIA I IGg.ri e CP_1 Parte_1 riconoscono come vincolanti le condizioni indicate nel presente atto e si obbligano reciprocamente ad osservarle sin dal momento della sottoscrizione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 81, P. II, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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