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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente
- dott. Riccardo Mele - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 563 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
tra
(c.f.: e), con sede legale in Torino, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Fernando Greco, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(p. iva.: Controparte_1
, con sede in Campi Salentina, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo P.IVA_2
TO Onesimo, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 1.12.2023, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 9.05.2018 la Controparte_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_2
deducendo di aver instaurato il rapporto bancario di conto corrente n. 27/1219
successivamente confluito sul n. 27/1454 ed il conto corrente n. 135200 presso la banca
convenuta, evidenziando l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi per carenza di
pattuizione scritta;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con
violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo
scoperto; l'illegittima applicazione di valute e spese non previste in contratto. La società
attrice, dunque, domandava che fosse dichiarata l'illegittimità dell'applicazione di interessi
ultralegali non pattuiti, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni di massimo
scoperto, delle spese e valute non pattuite, e che, per l'effetto, previo accertamento
dell'esatto dare avere tra le parti da effettuarsi in sede di C.T.U. tecnico-contabile, la banca
convenuta fosse condannata al pagamento delle somme indebitamente percepite, con
vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il (poi divenuto Controparte_2 Parte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa attorea per il periodo
[...]
pag. 2/11 antecedente il decennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed
evidenziando, nel merito, la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite per iscritto e in
concreto applicate, concludendo per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle
spese di lite”.
§ 1.2
Con sentenza n. 1661 dell'1.06.2023, il tribunale di Lecce ha accolto la domanda attorea e,
ritenuta la continuità tra i conti correnti n. 27/1219 e n. 27/1454, ha dichiarato l'illegittimità:
- 1) “degli interessi passivi determinati in misura ultralegale in assenza di apposite
pattuizioni”; - 2) “della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla
banca in assenza di apposite pattuizioni conformi alla delibera CICR 9.2.2000”; - 3) “delle
spese, valute e commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca, senza apposita
pattuizione”; - 4) “degli interessi applicati nei trimestri di superamento della soglia di cui
alla L. 108/96”;
ha accertato: - 5) “l'esatto dare-avere tra le parti al giorno 11.04.2017 [data di chiusura del rapporto] sul conto corrente n. 27/1454 nella misura di € 150.045,57 a credito della società
correntista”;
ha condannato : - 6) e 7) “al pagamento in favore della Parte_1 [...]
di tale importo, oltre interessi legali dal Controparte_1
9.05.2018 [data della citazione]”, oltre alle spese di lite e a quelle per ctu.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
ha stabilito che l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria dovesse essere verificata solo con riferimento alle competenze maturate extrafido;
pag. 3/11 sulla base delle risultanze della ctu del dott. , ed in particolare dell'ipotesi N Persona_1
di ricalcolo riportata nella relazione scritta in tabella D:
- ha ritenuto sussistente la continuità tra il c/c n. 27/2019 e quello n. 27/1454;
- ha applicato, per i c/c n. 27/1219 e n. 135200, il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente e poi, a partire dall'8.7.1999, il tasso sostitutivo BOT, in assenza di prova di un diverso accordo;
- per il c/c n. 27/1454, ha invece applicato i tassi pattuiti per iscritto nel corso del rapporto;
- ha dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche inserite in tutti e tre i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 2000;
- per i c/c n. 27/1219 e n. 135200 ha escluso la capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in quanto frutto dell'applicazione di clausole anatocistiche radicalmente nulle;
ha inoltre espunto le commissioni di massimo scoperto, i giorni valuta e le spese,
per carenza di prova scritta delle relative pattuizioni;
- anche per il c/c n. 27/1454 ha escluso ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, ritenendo invalidamente pattuita la capitalizzazione reciproca, ed ha verificato che fossero state correttamente applicate le altre clausole contrattuali;
- ha escluso ogni ipotesi di usura originaria per tutti i conti in esame;
- ha preso atto dell'accertata usurarietà sopravvenuta dei tassi di interessi applicati al c/c n.
27/1454, per il II e IV trimestre 2013; il II, III e IV trimestre 2014; il IV trimestre 2015;
il I e II trimestre 2016, evidenziando e sottolineando, tuttavia, l'ininfluenza di tale accertamento ai fini del decidere;
- a seguito della riclassificazione dei conti, ha accertato un saldo a credito per il correntista di € 150.045,57 al giorno 11.4.2017 (data di chiusura del conto n. 27/1454).
§ 2.
pag. 4/11 Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto, in totale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda restitutoria proposta da
[...]
in subordine, ha chiesto il ricalcolo Controparte_1
del rapporto a far data dal 1.03.1999 (data di decorrenza della sequenza continua degli estratti conto prodotti in atti) e la rideterminazione dell'esatto dare avere;
in via ulteriormente gradata, ha invocato l'adesione all'ipotesi di calcolo più favorevole alla banca
(tra quelle eseguite dal CTU), con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la e Controparte_1
ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 1.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su sei motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente ritenuto dimostrata la continuità tra i conti correnti n. 27/1219 e n. 27/1454;
ad avviso della banca, invece, i due conti avrebbero dovuto essere considerati autonomi in quanto: il conto n. 27/1219 era stato estinto in data 16.03.2000, sei mesi dopo l'apertura del c/c n. 27/1454 (avvenuta in data 20.10.1999); - la società correntista aveva continuato ad utilizzare il c/c n. 27/1219 anche dopo l'apertura del conto n. 27/1454; - pertanto, l'indebito maturato sul c/c n. 27/2019 avrebbe dovuto essere giudicato totalmente prescritto.
Il motivo è infondato.
pag. 5/11 Come correttamente rilevato dal primo giudice, vi è sostanziale continuità tra il c/c n.
27/1219 e il c/c n. 27/1454.
Ed invero, dagli estratti conto del 31.10.1999 di entrambi i conti correnti (doc. 9 – fascicolo primo grado della ) si evince chiaramente che, in data 21.10.1999, Controparte_1
vale a dire il giorno dopo l'apertura del c/c n. 27/1454 - mediante una operazione di giroconto - è stata azzerata l'esposizione debitoria del c/c n. 27/1219; la prosecuzione di quest'ultimo rapporto (sino al marzo 2000) si è limitata a registrare le operazioni di chiusura, parimenti finanziate con liquidità provenienti dal c/c n. 27/1454.
Correttamente, quindi, il tribunale ha concluso per una sostanziale continuità del rapporto bancario, solo formalmente rinumerato.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il calcolo delle Parte_1
rimesse solutorie prescritte sarebbe stato erroneamente eseguito dal CTU, sulla base dei saldi depurati, anziché sui saldi banca.
Il motivo è infondato.
Le rimesse solutorie prescritte sono state correttamente ricalcolate dal ctu sui saldi cd.
rettificati, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che è stato oggetto di un chiaro (e ormai consolidato) revirement da parte della suprema corte - in ossequio al quale anche l'orientamento di questa corte territoriale è mutato - secondo cui: “in tema di apertura di
credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi
relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi
l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura
solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente
effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del
pag. 6/11 conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il
versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (cass. civ., ord., sez. I, del
12.06.2025, n. 15684; cass. civ., sez. I, del 22.06.2023, n. 17997; cass. civ., sez. I, del
19.05.2020, n. 9141).
§ 3.3
Con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
errato nel procedere al ricalcolo del dare/avere tra le parti nonostante la mancata produzione in giudizio dei contratti di c/c n. 27/1219 e n. 135200; l'appellante ha inoltre censurato la decisione con cui il primo giudice ha accolto la domanda di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., sostenendo che, invece, tale istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e infondata perché proposta solo dopo l'introduzione del giudizio, in violazione dell'art. 119
TUB; - la banca ha infine denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che il tribunale aveva erroneamente valutato l'omessa produzione, da parte della società attrice,
dei contratti di c/c n. 27/1219 e n. 135200.
Il motivo è infondato.
In tema di onere della prova nei rapporti di conto corrente si è espressa più volte la Suprema
Corte che, di recente, ha ribadito il principio secondo cui “Nei rapporti bancari di conto
corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del
saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, dovrà farsi
carico della produzione degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13
ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948); con tale produzione, difatti, il
correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di
causa debendi” (cass. civ., sez. II, ord., del 14.02.2022, n. 4718). Dunque, l'onere probatorio, ricadente sull'attore in ripetizione, si ritiene compiutamente assolto mediante la pag. 7/11 produzione degli estratti di conto corrente;
tuttavia, se, accanto a siffatta produzione,
l'attore allega l'insussistenza di condizioni economiche preventivamente pattuite, sarà onere della Banca contestare efficacemente l'allegazione (negativa).
Nel caso di specie, la società correntista ha prodotto in giudizio gli estratti conto e gli scalari del c/c n. 27/1219 dal 16.06.92 al 31.10.1999; del c/c n. 27/1454 dal 31.10.1999 al
11.04.2017; del c/c n. 135200 dal 1.01.2004 al 16.03.2010 (documenti tutti all.ti al fascicolo di primo grado di ), assolvendo così l'onere di provare i fatti Controparte_1
costitutivi della pretesa.
Fin dai primi atti difensivi, la correntista ha, poi, contestato l'addebito da parte della banca di competenze e oneri illegittimi applicate in “difetto di pattuizione” (cfr atto di citazione in primo grado. Al contrario, la banca non ha dato prova dell'esistenza per iscritto delle clausole sugli interessi, oneri e competenze contestate per i c/c n. 1219 e n. 135200 e non ha compiutamente rispettato l'ordine di esibizione impartito dal primo giudice (condotta processuale che, pur non essendovi un obbligo coercibile, può essere liberamente interpretata).
§ 3.4
Con il quarto motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente permesso che il CTU eseguisse più operazioni di raccordo, in assenza di continuità degli estratti conto per il c/c n. 27/1219. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe invece dovuto ricostruire il rapporto dal 1.03.1999 (data a decorrere dalla quale gli estratti conto erano stati prodotti in sequenza continua) ed escludere ogni ricalcolo per il periodo precedente.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato per la suprema corte quello per cui “una volta […] riscontrata la
pag. 8/11 mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi
con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete
che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati
prodotti gli estratti conto stessi (cfr; Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023).
Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso con cui
ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato da Cass. n. 37800 del
2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290
del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza
delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che
autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa
accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni”
(cass. civ., sez. I, ord. del 26 giugno 2024, n. 17584).
Nel caso in esame, la società appellata ha fornito gli estratti conto e scalari relativi a circa
25 anni di rapporto, così adempiendo con la massima diligenza al proprio onere probatorio,
sicchè appare francamente trascurabile, ai fini della rideterminazione del saldo finale, la mancata produzione degli estratti conto relativi ai mesi di agosto '92, luglio '94, ottobre '98
e febbraio '99; la produzione documentale disponibile, ad avviso della corte, è idonea a consentire la puntuale ricostruzione del rapporto in modo continuativo e il ricalcolo del saldo del conto corrente, così come effettuata dal CTU e recepita in sentenza dal primo giudice;
la banca, espressamente intimata ex art. 210 c.p.c. di depositare la documentazione contabile mancante, non ha inteso ottemperare all'ordine impartito dal tribunale con ordinanza dell'8.8.2019.
§ 3.5
Con il quinto motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
pag. 9/11 erroneamente omesso di considerare la modifica contrattuale del 10.02.2006, data a partire dalla quale avrebbe dovuto ritenere la legittimità delle clausole anatocistiche e tenerne conto nelle operazioni di ricalcolo dell'esatto dare-avere tra le parti.
Il motivo è infondato.
A pagina 7 della sentenza impugnata, la questione è stata analizzata e valutata in favore della società correntista: per escludere ogni periodica capitalizzazione anche sul conto corrente n. 27/1454, il tribunale ha rilevato un sostanziale difetto della condizione di reciprocità, ritenendo che le rinegoziazioni contenute nel contratto del 10.2.2006, non avessero rispettato il disposto dell'art. 120 TUB;
la questione, che appare correttamente giudicata dal tribunale, è in ogni caso irrilevante se si considera che, dalla data del
10.2.2006 in avanti, il conto corrente n. 27/1454, come depurato dal CTU, non ha registrato poste passive.
§ 3.6
Con il sesto motivo d'appello, ha denunciato la violazione degli artt. 1815 Parte_1
c.c. e della legge n. 108/1996; il tribunale avrebbe erroneamente valorizzato l'usura sopravvenuta, nei trimestri indicati dal CTU.
Il motivo è infondato.
Ai fini del ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 27/1454, deve ritenersi del tutto irrilevante l'incidenza dell'accertato superamento sopravvenuto del tasso soglia, nei trimestri indicati dal CTU, tutti ricompresi dall'1.1.13 al 30.6.2016, atteso che per tale periodo il conto corrente riclassificato risulta sempre a credito e quindi non vi sono addebiti di interessi passivi (cfr all. 6F bis della perizia integrativa del 22.7.2021).
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
pag. 10/11
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese processuali del giudizio d'appello, che liquida in
[...]
€ 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Filippo TO Onesimo, dichiaratosi antistatario;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr.ssa Anna Rita Pasca
pag. 11/11