Art. 16. (Norme transitorie e finali) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183))
Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e' autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , apportando le modifiche necessarie per lo snellimento delle norme procedurali relative agli interventi della Cassa - ivi compresi quelli concernenti le espropriazioni per pubblica utilita' - per il coordinamento delle norme vigenti, per il loro adeguamento e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione, di urbanistica, di riforma tributari e con l'insieme delle misure di incentivazione attualmente vigenti anche in territori esterni al Mezzogiorno.
Il quarto comma dell'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre".
Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e' autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , apportando le modifiche necessarie per lo snellimento delle norme procedurali relative agli interventi della Cassa - ivi compresi quelli concernenti le espropriazioni per pubblica utilita' - per il coordinamento delle norme vigenti, per il loro adeguamento e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione, di urbanistica, di riforma tributari e con l'insieme delle misure di incentivazione attualmente vigenti anche in territori esterni al Mezzogiorno.
Il quarto comma dell'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre".