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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2024, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, al viale B. Buozzi, n. 59, Parte_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2 di appello, dall'avv. Luigi Guarino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Amorosi, alla via 2 Giugno, n. 5; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_1
Matteotti, n. 31, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Del Sorbo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, alla via Padre Leone
Redentorista, n. 7; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1172/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della impugnata sentenza n.
1172/2023 ed in accoglimento del presente appello, in via pregiudiziale a. dichiarare che l'impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore è nulla per i motivi di cui in narrativa;
b. ordinare, conseguentemente, la rimessione della causa al Giudice di prime cure;
nel merito c. dichiarare che, in virtù del titolo esecutivo di cui al precetto opposto (sentenza n. 3811/2020 della Corte di Appello di Napoli), Controparte_1 ha diritto di agire in executivis, nei confronti della , per l'importo Parte_1 di €. 2.130,00 a titolo di compensi ed €. 300,00 a titolo di esborsi (oltre spese generali, iva e cpa), ossia per la giusta metà di quanto complessivamente liquidato nel titolo esecutivo della Corte di Appello di Napoli;
d. dichiarare, in ogni caso, non dovuto il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, c.1 quater D.P.R. 115/2002 e. condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottofirmato avvocato”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) dichiarare inammissibile l'atto di appello;
b) in subordine, rigettare l'atto di appello e confermare l'impugnata sentenza n. n. 1172/2023 del 30.5.2023, condannando l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1172/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto dalla “ , ex art. 615, comma 1, Parte_1
c.p.c., nei confronti di con atto di citazione notificato il 6 febbraio Controparte_1
2021, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla “ Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole dalla il 25 gennaio 2021, in forza della CP_1
sentenza n. 3811/2020 della Corte d'Appello di Napoli, per il pagamento della somma di euro 5.274,96, oltre interessi legali fino al soddisfo, spese di notifica e successive;
2) condannava la “ alla refusione delle spese processuali, dando atto Parte_1
della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei suoi confronti, dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Nel giudizio di appello promosso avverso la predetta sentenza dalla “ Parte_1
con atto di citazione notificato il 17 novembre 2023, la si costituiva con
[...] CP_1 comparsa di risposta depositata l'1 febbraio 2024.
Nessuna delle parti depositava le note contenenti le proprie istanze e conclusioni né entro il termine perentorio del 10 ottobre 2024, né entro quello del 5 dicembre 2024, pur avendo
2 ricevuto regolare comunicazione sia dei decreti con cui era stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., la sostituzione delle udienze del 10 ottobre 2024 e del 5 dicembre
2024, sia delle precedenti ordinanze con le quali le stesse erano state ab origine fissate.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c..
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il giudice d'appello, quando ricorrono i presupposti per la dichiaratoria di inammissibilità o di estinzione del gravame, deve provvedere con sentenza, trattandosi di pronunce che definiscono il giudizio risolvendo questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, devono rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Ne consegue che, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quando i suddetti provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, gli stessi sono comunque assoggettati alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 c.p.c. e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr., ex ceteris, Cass. 29 maggio 1999, n. 5250; Cass.
27 agosto 2003, n. 12537; Cass. ord. 17 maggio 2007, n. 11434).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., se nessuna delle parti deposita le note contenenti le proprie istanze e conclusioni nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nella fattispecie della qua agitur, la e la non hanno Parte_1 CP_1
depositato le note contenenti le proprie istanze e conclusioni né entro il termine perentorio del 10 ottobre 2024, né entro quello del 5 dicembre 2024, pur avendo ricevuto regolare comunicazione dei decreti presidenziali con cui era stata disposta la sostituzione delle udienze del 10 ottobre 2024 e del 5 dicembre 2024 nonché delle precedenti ordinanze con le quali le stesse erano state originariamente fissate, in tal modo provocando la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza di primo grado, ex art. 338 c.p.c..
L'estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c..
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di
3 versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, giacché la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. ord.
30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), trattandosi di una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, dunque, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. ord. 5 dicembre
2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla “ avverso la sentenza n. 1172/2023 del Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore con atto di citazione notificato il 17 novembre 2023, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio di gravame;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
4
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, al viale B. Buozzi, n. 59, Parte_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2 di appello, dall'avv. Luigi Guarino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Amorosi, alla via 2 Giugno, n. 5; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_1
Matteotti, n. 31, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Del Sorbo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, alla via Padre Leone
Redentorista, n. 7; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1172/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della impugnata sentenza n.
1172/2023 ed in accoglimento del presente appello, in via pregiudiziale a. dichiarare che l'impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore è nulla per i motivi di cui in narrativa;
b. ordinare, conseguentemente, la rimessione della causa al Giudice di prime cure;
nel merito c. dichiarare che, in virtù del titolo esecutivo di cui al precetto opposto (sentenza n. 3811/2020 della Corte di Appello di Napoli), Controparte_1 ha diritto di agire in executivis, nei confronti della , per l'importo Parte_1 di €. 2.130,00 a titolo di compensi ed €. 300,00 a titolo di esborsi (oltre spese generali, iva e cpa), ossia per la giusta metà di quanto complessivamente liquidato nel titolo esecutivo della Corte di Appello di Napoli;
d. dichiarare, in ogni caso, non dovuto il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, c.1 quater D.P.R. 115/2002 e. condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottofirmato avvocato”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) dichiarare inammissibile l'atto di appello;
b) in subordine, rigettare l'atto di appello e confermare l'impugnata sentenza n. n. 1172/2023 del 30.5.2023, condannando l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1172/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto dalla “ , ex art. 615, comma 1, Parte_1
c.p.c., nei confronti di con atto di citazione notificato il 6 febbraio Controparte_1
2021, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla “ Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole dalla il 25 gennaio 2021, in forza della CP_1
sentenza n. 3811/2020 della Corte d'Appello di Napoli, per il pagamento della somma di euro 5.274,96, oltre interessi legali fino al soddisfo, spese di notifica e successive;
2) condannava la “ alla refusione delle spese processuali, dando atto Parte_1
della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei suoi confronti, dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Nel giudizio di appello promosso avverso la predetta sentenza dalla “ Parte_1
con atto di citazione notificato il 17 novembre 2023, la si costituiva con
[...] CP_1 comparsa di risposta depositata l'1 febbraio 2024.
Nessuna delle parti depositava le note contenenti le proprie istanze e conclusioni né entro il termine perentorio del 10 ottobre 2024, né entro quello del 5 dicembre 2024, pur avendo
2 ricevuto regolare comunicazione sia dei decreti con cui era stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., la sostituzione delle udienze del 10 ottobre 2024 e del 5 dicembre
2024, sia delle precedenti ordinanze con le quali le stesse erano state ab origine fissate.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c..
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il giudice d'appello, quando ricorrono i presupposti per la dichiaratoria di inammissibilità o di estinzione del gravame, deve provvedere con sentenza, trattandosi di pronunce che definiscono il giudizio risolvendo questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, devono rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Ne consegue che, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quando i suddetti provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, gli stessi sono comunque assoggettati alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 c.p.c. e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr., ex ceteris, Cass. 29 maggio 1999, n. 5250; Cass.
27 agosto 2003, n. 12537; Cass. ord. 17 maggio 2007, n. 11434).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., se nessuna delle parti deposita le note contenenti le proprie istanze e conclusioni nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nella fattispecie della qua agitur, la e la non hanno Parte_1 CP_1
depositato le note contenenti le proprie istanze e conclusioni né entro il termine perentorio del 10 ottobre 2024, né entro quello del 5 dicembre 2024, pur avendo ricevuto regolare comunicazione dei decreti presidenziali con cui era stata disposta la sostituzione delle udienze del 10 ottobre 2024 e del 5 dicembre 2024 nonché delle precedenti ordinanze con le quali le stesse erano state originariamente fissate, in tal modo provocando la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza di primo grado, ex art. 338 c.p.c..
L'estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c..
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di
3 versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, giacché la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. ord.
30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), trattandosi di una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, dunque, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. ord. 5 dicembre
2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla “ avverso la sentenza n. 1172/2023 del Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore con atto di citazione notificato il 17 novembre 2023, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio di gravame;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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