Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2025, proposto da
EA La RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Massimo Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto ai benefici economici di cui all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell'amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, con ulteriore obbligo dell'PS di corrispondere al ricorrente quanto dovuto in applicazione del predetto art. 6-bis oltre accessori a far data dal momento di maturazione del diritto fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. NI PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, oggi in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis , del d.l. n. 387 del 1987 e il conseguente obbligo dell’PS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre accessori.
2. L’PS si è costituita in giudizio e ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di aver pagato quanto preteso dalla parte ricorrente, come prospetti allegati, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
3. All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 parte ricorrente ha dichiarato, come trascritto a verbale, che l’Istituto resistente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in corso di causa.
All’esito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Sulla controversia deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, alla luce della sopravvenuta soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate con il dispositivo, tenuto conto dell’adempimento solo in corso di causa da parte dell’Istituto resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’PS al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
NI PR, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NI PR | RA EN |
IL SEGRETARIO