Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di scioglimento del matrimonio iscritto al n. 14/2023 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da Avv. Anna Positano,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo di essere coniugata con Controparte_1
a seguito di matrimonio del 01.03.2011 (iscritto negli appositi registri del Comune di Noicattaro (BA) al n. 3, parte
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I, anno 2011). Dalla loro unione sono nati i figli R_
(14.06.2011) e (20.07.2020). Per_2
Ha dedotto che il Tribunale di Bari, con decreto del
06.07.2021 ha omologato la separazione personale tra i coniugi nell'ambito del giudizio R.G. 892/2021.
Ha dedotto altresì che essi coniugi non si sono più riuniti e che tra loro è cessata ogni comunione morale e materiale.
Ha allegato che il padre non incontra più i figli e non partecipa alle spese straordinarie per gli stessi.
Ha concluso domandando: lo scioglimento del matrimonio;
l'attribuzione dell'AUU per i figli;
per il resto, la conferma delle condizioni omologate già regolanti lo stato separativo.
Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
20.12.2022).
I.2.- non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
23.03.2023 il Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e ha disposto il prosieguo del giudizio.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
12.05.2023.
I.5.-Parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale. Il giudice istruttore con provvedimento del
21.06.2023 ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
[...]
I.6.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
b) parte convenuta: contumace;
1 il Presidente, con ordinanza del 23.03.2023, ha: 1) disposto che l'AUU per i figli CP_2 sia percepito nella misura intera dalla genitrice;
2) per il resto, ha confermato le statuizioni già regolanti lo stato separativo.
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c) P.M. (con nota del 04.12.2024): ha chiesto pronunciarsi scioglimento del matrimonio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Non risultano depositate memorie conclusionali.
II.- Le domande avanzate dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) separazione personale dei coniugi, giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data
06.07.2021, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente del 15.06.2021;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 5, comma II, legge n. 898/1970 e ss. mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- I provvedimenti riguardanti i figli R_
(14.06.2011) e EL (20.07.2020) devono essere adottati nei termini che seguono.
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IV.1.- Deve confermarsi l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nonché per entrambi il calendario di incontri padre- figli già fissato per il primogenito di cui R_ all'ordinanza presidenziale del 23.03.2023.
IV.2.- Deve confermarsi altresì l'assegnazione della casa familiare sita in Noicattaro (BA), alla via L. da Vinci n. 50 in favore della coniuge quale genitrice collocataria privilegiata della prole.
IV.3.- Sul versante economico, i provvedimenti riguardanti i figli devono essere adottati nei termini che seguono.
La misura provvisoria di € 350,00 (€ 175,00 per ciascuno) merita di essere confermata in considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo ai redditi dei genitori così come meglio precisati di seguito.
Quanto alla madre, risulta che ella lavora come bracciante agricola con redditi annui netti medi pari a € 10.270,00 circa
(cfr. dichiarazioni fiscali relative alle annualità di imposta
2019-2021 di cui al ricorso). Sul versante patrimoniale, ella non risulta titolare di alcun cespite mobiliare o immobiliare.
In sede di udienza presidenziale ha dichiarato di sostenere mensilmente oneri locativi per € 450,00.
Quanto al padre contumace, dalla disamina della convenzione separativa in atti (cfr. Ricorso congiunto allegato al ricorso) nonché dall'assenza di aggiornamenti sulla posizione occupazionale del nel presente giudizio, può CP_1 verosimilmente ritenersi che lo stesso continui a lavorare quale operaio/bracciante agricolo giusta contratto a tempo pieno e indeterminato.
Alla luce dei predetti rilievi nonché delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, le esigenze dei figli et possono considerarsi ordinarie rispetto a R_ Per_2 quelle di due ragazzi della medesima età (id est, 14 et 5 anni), sicché deve confermarsi la misura già indicata in sede di ordinanza presidenziale del 23.03.2023.
IV.4.- Le spese straordinarie continueranno a gravare per il
50% a carico di ciascun genitore e saranno regolate nei modi e
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termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
IV.
5- Il Collegio dispone altresì che l'assegno unico universale continui ad essere percepito integralmente dalla madre, in ragione del collocamento prevalente della prole.
Ella potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta contumace che è tenuta alla rifusione nella misura intera.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore indeterminato ma a bassa complessità, con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 14/2023 introdotto con ricorso del
20.12.2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., Controparte_1 disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Noicattaro (BA) in data 01.03.2011 tra Parte_1
[Triggiano (BA), 13.03.1990] e
[...] [...]
[Bisceglie (BA), 21.01.1988] e iscritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2011;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
4) DISPONE che i figli minori e continuino R_ Per_2 ad essere affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
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5) DISPONE che gli incontri padre-figli restino regolati nei modi meglio specificati in motivazione;
6) DISPONE che la casa familiare sita in Noicattaro (BA), alla via L. da Vinci n. 50 continui a essere assegnata in favore della coniuge;
7) DISPONE a carico di l'obbligo Controparte_1 di continuare a pagare in favore di Parte_1 la somma mensile di € 350,00 (di cui € 175,00 per ciascuno) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli e (somma da aggiornarsi R_ Per_2 annualmente sulla base degli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di luglio 2021);
8) DISPONE l'obbligo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, di continuare a provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i figli R_
e nei modi e termini di cui al pertinente Per_2 protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
9) DISPONE che l'assegno unico universale per i figli continui a essere percepito integralmente da Parte_1
che potrà chiederne il versamento diretto
[...] all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
10) CONDANNA alla rifusione in Controparte_1 favore dell'attrice di spese e Parte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 2.857,75 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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