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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessia Dattilo Giudice
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 2024/2019 R.G. vertente
TRA
Parte_1
(P.I , in persona dei Commissari Straordinari pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa in giudizio LLAvv. Valerio Zimatore (C.F.
) giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
C.F._1
-ATTRICE-
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio - in virtù di procura generale per atto Notaio in Catanzaro il 02/04/2015 (rep. 153.618) – LLAvv. Persona_1
Fabio Postorino (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale della Calabria;
C.F._2
-CONVENUTA-
Oggetto: arricchimento ingiustificato in materia di appalto di opere pubbliche.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9/07/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, Parte_2 ha convenuto in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Catanzaro:
1) in via principale condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t. quale Controparte_1 ente succeduto all' Controparte_2
al pagamento a titolo di indebito arricchimento in favore di
[...] [...]
in persona dei Commissari Straordinari p.t., Controparte_3 dell'importo di € 1.653.374,80 maggiorato degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria, dalla data di emissione dei Sal IV e V dei lavori oggetto dell'appalto di “ottimizzazione del sistema depurativo fascia tirrenico cosentina di Diamante e comuni viciniori: e , secondo Persona_2 Per_3 intervento impianto di depurazione;
2) in via subordinata voglia il Tribunale determinare la misura dell'indennizzo per indebito arricchimento mediante opportuna consulenza tecnica di ufficio e condannare
l'Ufficio convenuto al pagamento dell'importo così determinato, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, oltre ancora al risarcimento dei danni (in misura pari al mancato utile) per la perdita di chances subita da per effetto dell'illecito comportamento dell'Ufficio Commissariale, Parte_1 contrario ai principi di correttezza e buona fede;
3) Con vittoria delle spese del presente procedimento in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
In fatto, la Cooperativa attrice ha premesso quanto segue:
- che nell'anno 2000, a seguito di regolare procedura di evidenza pubblica indetta e svolta LLUfficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione
Calabria, la risultava aggiudicataria dei lavori di Parte_2
“ottimizzazione del sistema depurativo fascia tirrenico cosentina di Diamante e comuni viciniori:
e , secondo intervento impianto di depurazione”; Persona_2 Per_3
- che, in data 05/08/2000, è stato sottoscritto il contratto di appalto e l'Ufficio
Commissario , anziché essere rappresentato dal Presidente della CP_2 CP_1
, quale Commissario Delegato, veniva rappresentato LLER
[...] Per_4
, Dirigente Responsabile del settore rifiuti della struttura commissariale, munito di
[...] espressa e specifica delega a sottoscrivere il contratto rilasciata dal Commissario Delegato;
2 - che i lavori oggetto di appalto sono stati regolarmente eseguiti e l'Ufficio
Commissariale ha provveduto alla regolare emissione, liquidazione e pagamento dei primi tre SAL;
- che, quanto ai lavori relativi al quarto e quinto SAL, dopo la regolare esecuzione da parte di e la conseguente contabilizzazione da parte del Direttore dei Parte_1
Lavori, è stato emesso il certificato di regolare esecuzione;
tuttavia, l'Ufficio
Commissariale, nonostante i ripetuti inviti e le diffide da parte di non ha Parte_1 provveduto ad emettere i relativi pagamenti senza fornire, al contempo, alcuna valida giustificazione;
- che, pertanto, la Cooperativa attrice ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n.
68/2008 emesso dal Tribunale di Catanzaro per l'importo dei SAL quarto e quinto, per il complessivo ammontare di € 1.653.374,80 oltre interessi legali e moratori e spese della procedura monitoria;
- che avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l'Ufficio Commissariale ha proposto formale opposizione, sostenendo la nullità o inesistenza del contratto di appalto, derivante dal fatto che la relativa sottoscrizione era stata apposta non dal Commissario Delegato, bensì LLER , Dirigente Responsabile della Struttura Commissariale;
Per_4
- che, con sentenza n. 1119/2011 del 10/5/2011, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, condividendo la tesi della nullità del contratto di appalto, derivante dal difetto di potere rappresentativo in capo all'ER , Per_4
Dirigente Responsabile dell'Ufficio Commissariale, poiché il Commissario Delegato non avrebbe potuto delegare alcun dirigente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- che, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, la ha proposto Parte_1 appello e la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1157 del 06/06/2018, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, sottolineando che: 1) in ordine alla nullità del contratto, condivideva in pieno la decisione del Tribunale e, di conseguenza, confermava la nullità; 2) in ordine alla domanda subordinata di indebito arricchimento, riconosceva il vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale, dichiarandola però nello stesso tempo inammissibile in quanto proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
3 - che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro non è stata oggetto di impugnazione.
Nel presente giudizio, la ha proposto in via autonoma l'azione di Parte_2 indebito arricchimento nei confronti della sulla base dei seguenti motivi: Controparte_1
1) esistenza dell'arricchimento ed impoverimento dell'odierna società attrice per le ingenti spese necessarie anticipate dalla stessa per la realizzazione degli interventi così come stabilito nel contratto di appalto sottoscritto in data 05/08/2000; 2) consapevolezza dell'eventum utilitatis e sua natura oggettiva;
3) natura residuale dell'azione proposta;
4) misura dell'indennizzo per indebito arricchimento parametrato all'importo dei SAL IV e
V.
Con comparsa del 12 settembre 2019, si è costituita la contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità della domanda ovvero il rigetto della stessa, in subordine la rideterminazione degli importi richiesti, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, all'udienza del
07/07/2022, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza collegiale dell'1/6/2023 la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la determinazione dell'ammontare dell'eventuale indennizzo chiesto ai sensi dell'art. 2041c.c. mediante CTU.
Acquisita la relazione peritale, all'udienza del 9/7/2024 la causa è stata nuovamente rimessa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte depositate in via telematica, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda proposta dalla è fondata e viene accolta per le Parte_2 ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Anzitutto si dà atto che, lite pendente, la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.
1157/2018 emessa tra le medesime parti è passata in giudicato, come risulta dal certificato del 29/10/2019 (v. all. memoria ex art. 183 comma VI n. 1 attrice).
4 Con la citata pronuncia la Corte territoriale, in punto di legittimazione passiva della si è espressa nei seguenti termini “La questione richiama il complesso iter Controparte_1 normativo ed amministrativo che prese le mosse per la costituzione dell'Ufficio commissariale dalla
n. 3731 del 16 gennaio 2009, concluso in data 31 dicembre 2012, giusta O.P.C.M. n. CP_4
4011 del 22 marzo 2012.
Occorre prestare attenzione al combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2, O.P.C.M. n.
4011/2012, in base al quale il Commissario delegato provvede "in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione (comma l). All'esito delle attività di cui al comma 1, il CP_1
Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale" (comma 2).
Si è a cospetto di disposizione legittimante la interpretazione proposta dalla già costituita Difesa Erariale
a mente della quale "a decorrere dal 31 dicembre 2012, le competenze commissariali nella specifica materia dei rifiuti si sono trasferite automaticamente alle Amministrazioni e agli Enti ordinariamente competenti e nel caso di specie, giusta O.P.C.M. n.57 del 14 marzo 2013, alla Controparte_1
(Assessorato alle politiche ambientali), quale amministrazione competente "al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione" (art. 1, comma 1).
A tanto occorre aggiungere il dettato dell'articolo 1 commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 2881/1998, con il quale è stata disposta l'estensione dei poteri commissariali alla tutela delle acque nel settore della depurazione, con successiva integrazione del dettato LLarticolo 5 dell'ordinanza 2984/1999.
Questo Collegio ha già avuto modo di rilevare (sentenza resa nel proc. n. 1430/2011 R.G.A.C.) la ricorrenza dei presupposti per ritenere condivisibile l'affermazione del Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 giugno 2016 n. 2700), a mente della quale ai sensi dell'art. 1 comma 422, L. n.147 del 2013, alla scadenza dello stato di emergenza, le Amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art. 5 commi 4-ter e 4-quater, L. 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 11O, c.p.c., nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art.
5-bis comma 5, D.L. 7 settembre
5 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'art, 5 della cit. L. n. 225 del 1992.
E tanto, comporta che le disposizioni sopracitate debbano trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della cit. l. n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle
Amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati;
come nel caso della ” (v. sentenza all. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. attrice). Controparte_1
Ne consegue che non è più controvertibile tra le parti l'accertamento della legittimazione passiva esclusiva della quale Ente succeduto all' Controparte_1 Controparte_2
, con specifico riferimento al rapporto nascente dal contratto di appalto pubblico
[...] per cui è causa.
Ciò posto, in ordine all'ammissibilità dell'azione di arricchimento ingiustificato si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha di recente ampliato il perimetro di riconoscimento dell'indennizzo in favore del soggetto depauperato a fronte di una pubblica amministrazione locupletata.
Infatti, risulta essere stato superato il pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, in quanto al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito si dà prevalenza alla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (così, Cass. Sez.
1, ord. n. 10317 del 2021, e, in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. n. 27753 del
28/10/2024).
Pertanto, spetta a chi agisce ai sensi dell'art. 2041 c.c. provare il proprio depauperamento e il contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione, una volta soddisfatto l'onere probatorio, l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo limite del divieto di “arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015).
6 A stretto rigore, poi, non solo l'impoverito non deve provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni effettuate, se non altro quando, come nel caso di specie, quelle prestazioni pacificamente siano state rese: pertanto, i risultati di queste vanno valutati nella loro ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l'entità concreta dell'arricchimento.
Nel caso in esame, la ha allegato, oltre il contratto di appalto, anche Parte_1 documentazione da cui si evince l'esecuzione dei lavori di cui al IV e V in particolare Pt_3 la contabilità del IV e V s.a.l., i certificati di pagamento, le ordinanze commissariali e le note di corrispondenza (v. docc. nn. 1 a 14 all. memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
La suddetta documentazione non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte della dunque, spiega piena efficacia probatoria in ordine all'avvenuta Controparte_1 esecuzione delle prestazioni ivi indicate.
Ciò posto, essendo incontestato il mancato pagamento del nonostante la Parte_4 regolare esecuzione delle opere, ne consegue che la pubblica Amministrazione appaltante abbia conseguito un indebito arricchimento e deve riconoscersi in favore dell'appaltatore il relativo indennizzo.
Sul punto, come già affermato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo del 1° giugno 2023, si aderisce all'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di azione d'indebito arricchimento, l'indennità spettante all'appaltatore di un contratto di appalto nullo va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale da lui subita, e corrisponde quindi, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la esecuzione dell'opera, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare LLesecuzione di un valido contratto di appalto (cfr. Cass. S.U. n.
23385/2008 e, di recente, Cass. n. 11446/2017 e n. 20884/2018).
Per la quantificazione dell'indennità occorre fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, ing. , a tal fine nominato, all'esito di un attento esame Persona_5 della documentazione in atti e seguendo un iter logico scevro da vizi, secondo cui “È possibile affermare che l'indennità spettante alla Controparte_3 in amministrazione straordinaria per i lavori eseguiti in forza del
[...]
7 contratto di appalto stipulato in data 05/08/2020 per “l'ottimizzazione del sistema depurativo fascia tirrenico cosentina di Diamante e comuni viciniori: e Persona_2
, secondo intervento di depurazione” con riferimento ai lavori relativi al IV e V Per_3
S.A.L., è complessivamente pari a € 1.330.532,69 (compressiva di IVA al 10% per un importo pari a € 120.957,52)” (v. pagg. 23/32 relazione CTU).
La Cooperativa attrice, pur condividendo l'operato del CTU, ha però contestato l'esclusione dal computo dell'indennità la voce “spese generali”, calcolate dal CTU con il metodo parametrico, ovvero, tenuto conto dell'epoca dell'appalto e della normativa di riferimento, con una percentuale compresa tra il 13% e il 15% sull'importo lavori, adottando quindi il valore medio pari al 14% (v. pag. 30 relazione CTU).
In merito a tale questione si registra, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione n. 23385 del 2018, un orientamento che tende ad escludere le spese generali dal calcolo dell'indennità poiché cui, partendo dalla considerazione che, “allorché sia esperita nei confronti della P.A., la depauperazione di cui all'art. 2041 c.c., deve comprendere tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza, ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura, o della prestazione professionale, non percepito: quale esemplificativamente, il profitto di impresa, le spese generali, […]” (cfr. Cass. n. 25861/2019 in motivazione pag. 10).
Tale esclusione si giustifica poiché la voce “spese generali” fa riferimento a dei costi
“virtuali” calcolati in percentuale sul corrispettivo pattuito e sulle dimensioni del cantiere che vanno a coprire in modo forfetario le voci di costo di tipo generale organizzativo, non direttamente imputabili ad una singola lavorazione, sia di cantiere che di sede dell'impresa, di tal ché non possono considerarsi quali costi effettivamente sostenuti e documentati LLimpresa appaltatrice (v. Cass. n. 11146/2017, in motivazione pag. 33).
Aderendo al sopra riportato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, si ritiene che correttamente il CTU abbia calcolato l'importo da corrispondere in favore della attrice in € 1.330.532,69 (già compressiva di IVA al 10% per un importo pari Parte_2
a € 120.957,52), di cui € 515.669,29 oltre iva al 10% relativamente al IV SAL ed €
693.905,88 oltre iva al 10% per il V SAL.
Si deve inoltre tener conto che l'indennità per indebito arricchimento, secondo costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, costituisce debito di valore ed è
8 pertanto soggetto alla maggiorazione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria (cfr., ex multis, Cass., VI-3 sez. civ., n.35480/2022, “Il debito di chi si arricchisce senza causa è di valore e non di valuta, perché ha per contenuto o l'adempimento specifico o la rifusione del valore venuto meno nel patrimonio dell'impoverito, per cui, nel ristabilire l'equivalenza dovuta o la relativa diminuzione patrimoniale, devesi tenere conto anche della minore capacità di acquisto della moneta. Ne consegue che, al pari di ogni obbligazione pecuniaria di valore, anche quella ex art. 2041 cod. civ. è soggetta al regime del cd. cumulo di rivalutazione ed interessi”).
Ne consegue che la decorrenza di interessi a tasso legale e rivalutazione deve necessariamente coincidere con la data in cui si è verificato l'impoverimento, ovvero la data in cui l'appaltatore ha sopportato i costi, per come liquidati nei rispettivi SAL, in specie, la rivalutazione monetaria e gli interessi decorreranno dalla data di liquidazione e fatturazione del medesimo , ossia dal 03.07.2003, e dalla data di liquidazione e Pt_4 fatturazione del , ovvero dal 01.08.2003. Pt_4
In conclusione, la è tenuta a corrispondere in favore della Controparte_1
, a titolo di Controparte_3 indennità per ingiustificato arricchimento le seguenti somme:
- relativamente al IV SAL, la somma di € 515.669,29 devalutata al 3/7/2003 e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia su cui dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre iva al 10% e ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- relativamente al V SAL, la somma di € 693.905,88 devalutata al 1/8/2003 e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia su cui dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre iva al 10% e ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, valore della causa individuato in quello da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00, con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda proposta dalla Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Controparte_1
l'effetto:
- condanna la a corrispondere in favore della Controparte_1 [...]
le seguenti somme: Controparte_3
a) relativamente al IV SAL, la somma di € 515.669,29 devalutata al 3/7/2003 e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia su cui dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre iva al 10% e ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) relativamente al V SAL, la somma di € 693.905,88 devalutata al 1/8/2003 e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia su cui dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre iva al 10% e ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna la alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1
della che si Controparte_3 liquidano in € 18.977,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge nonché € 1.713,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito, avv. Valerio Zimatore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta;
- pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico della CP_1
che sarà tenuta a ripetere quanto eventualmente anticipato dalla
[...] [...]
in favore del CTU a tale titolo. Controparte_3
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Song Damiani
Il Presidente dott.ssa Adele Ferraro
10
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessia Dattilo Giudice
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 2024/2019 R.G. vertente
TRA
Parte_1
(P.I , in persona dei Commissari Straordinari pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa in giudizio LLAvv. Valerio Zimatore (C.F.
) giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
C.F._1
-ATTRICE-
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio - in virtù di procura generale per atto Notaio in Catanzaro il 02/04/2015 (rep. 153.618) – LLAvv. Persona_1
Fabio Postorino (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale della Calabria;
C.F._2
-CONVENUTA-
Oggetto: arricchimento ingiustificato in materia di appalto di opere pubbliche.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9/07/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, Parte_2 ha convenuto in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Catanzaro:
1) in via principale condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t. quale Controparte_1 ente succeduto all' Controparte_2
al pagamento a titolo di indebito arricchimento in favore di
[...] [...]
in persona dei Commissari Straordinari p.t., Controparte_3 dell'importo di € 1.653.374,80 maggiorato degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria, dalla data di emissione dei Sal IV e V dei lavori oggetto dell'appalto di “ottimizzazione del sistema depurativo fascia tirrenico cosentina di Diamante e comuni viciniori: e , secondo Persona_2 Per_3 intervento impianto di depurazione;
2) in via subordinata voglia il Tribunale determinare la misura dell'indennizzo per indebito arricchimento mediante opportuna consulenza tecnica di ufficio e condannare
l'Ufficio convenuto al pagamento dell'importo così determinato, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, oltre ancora al risarcimento dei danni (in misura pari al mancato utile) per la perdita di chances subita da per effetto dell'illecito comportamento dell'Ufficio Commissariale, Parte_1 contrario ai principi di correttezza e buona fede;
3) Con vittoria delle spese del presente procedimento in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
In fatto, la Cooperativa attrice ha premesso quanto segue:
- che nell'anno 2000, a seguito di regolare procedura di evidenza pubblica indetta e svolta LLUfficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione
Calabria, la risultava aggiudicataria dei lavori di Parte_2
“ottimizzazione del sistema depurativo fascia tirrenico cosentina di Diamante e comuni viciniori:
e , secondo intervento impianto di depurazione”; Persona_2 Per_3
- che, in data 05/08/2000, è stato sottoscritto il contratto di appalto e l'Ufficio
Commissario , anziché essere rappresentato dal Presidente della CP_2 CP_1
, quale Commissario Delegato, veniva rappresentato LLER
[...] Per_4
, Dirigente Responsabile del settore rifiuti della struttura commissariale, munito di
[...] espressa e specifica delega a sottoscrivere il contratto rilasciata dal Commissario Delegato;
2 - che i lavori oggetto di appalto sono stati regolarmente eseguiti e l'Ufficio
Commissariale ha provveduto alla regolare emissione, liquidazione e pagamento dei primi tre SAL;
- che, quanto ai lavori relativi al quarto e quinto SAL, dopo la regolare esecuzione da parte di e la conseguente contabilizzazione da parte del Direttore dei Parte_1
Lavori, è stato emesso il certificato di regolare esecuzione;
tuttavia, l'Ufficio
Commissariale, nonostante i ripetuti inviti e le diffide da parte di non ha Parte_1 provveduto ad emettere i relativi pagamenti senza fornire, al contempo, alcuna valida giustificazione;
- che, pertanto, la Cooperativa attrice ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n.
68/2008 emesso dal Tribunale di Catanzaro per l'importo dei SAL quarto e quinto, per il complessivo ammontare di € 1.653.374,80 oltre interessi legali e moratori e spese della procedura monitoria;
- che avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l'Ufficio Commissariale ha proposto formale opposizione, sostenendo la nullità o inesistenza del contratto di appalto, derivante dal fatto che la relativa sottoscrizione era stata apposta non dal Commissario Delegato, bensì LLER , Dirigente Responsabile della Struttura Commissariale;
Per_4
- che, con sentenza n. 1119/2011 del 10/5/2011, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, condividendo la tesi della nullità del contratto di appalto, derivante dal difetto di potere rappresentativo in capo all'ER , Per_4
Dirigente Responsabile dell'Ufficio Commissariale, poiché il Commissario Delegato non avrebbe potuto delegare alcun dirigente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- che, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, la ha proposto Parte_1 appello e la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1157 del 06/06/2018, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, sottolineando che: 1) in ordine alla nullità del contratto, condivideva in pieno la decisione del Tribunale e, di conseguenza, confermava la nullità; 2) in ordine alla domanda subordinata di indebito arricchimento, riconosceva il vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale, dichiarandola però nello stesso tempo inammissibile in quanto proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
3 - che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro non è stata oggetto di impugnazione.
Nel presente giudizio, la ha proposto in via autonoma l'azione di Parte_2 indebito arricchimento nei confronti della sulla base dei seguenti motivi: Controparte_1
1) esistenza dell'arricchimento ed impoverimento dell'odierna società attrice per le ingenti spese necessarie anticipate dalla stessa per la realizzazione degli interventi così come stabilito nel contratto di appalto sottoscritto in data 05/08/2000; 2) consapevolezza dell'eventum utilitatis e sua natura oggettiva;
3) natura residuale dell'azione proposta;
4) misura dell'indennizzo per indebito arricchimento parametrato all'importo dei SAL IV e
V.
Con comparsa del 12 settembre 2019, si è costituita la contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità della domanda ovvero il rigetto della stessa, in subordine la rideterminazione degli importi richiesti, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, all'udienza del
07/07/2022, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza collegiale dell'1/6/2023 la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la determinazione dell'ammontare dell'eventuale indennizzo chiesto ai sensi dell'art. 2041c.c. mediante CTU.
Acquisita la relazione peritale, all'udienza del 9/7/2024 la causa è stata nuovamente rimessa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte depositate in via telematica, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda proposta dalla è fondata e viene accolta per le Parte_2 ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Anzitutto si dà atto che, lite pendente, la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.
1157/2018 emessa tra le medesime parti è passata in giudicato, come risulta dal certificato del 29/10/2019 (v. all. memoria ex art. 183 comma VI n. 1 attrice).
4 Con la citata pronuncia la Corte territoriale, in punto di legittimazione passiva della si è espressa nei seguenti termini “La questione richiama il complesso iter Controparte_1 normativo ed amministrativo che prese le mosse per la costituzione dell'Ufficio commissariale dalla
n. 3731 del 16 gennaio 2009, concluso in data 31 dicembre 2012, giusta O.P.C.M. n. CP_4
4011 del 22 marzo 2012.
Occorre prestare attenzione al combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2, O.P.C.M. n.
4011/2012, in base al quale il Commissario delegato provvede "in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione (comma l). All'esito delle attività di cui al comma 1, il CP_1
Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale" (comma 2).
Si è a cospetto di disposizione legittimante la interpretazione proposta dalla già costituita Difesa Erariale
a mente della quale "a decorrere dal 31 dicembre 2012, le competenze commissariali nella specifica materia dei rifiuti si sono trasferite automaticamente alle Amministrazioni e agli Enti ordinariamente competenti e nel caso di specie, giusta O.P.C.M. n.57 del 14 marzo 2013, alla Controparte_1
(Assessorato alle politiche ambientali), quale amministrazione competente "al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione" (art. 1, comma 1).
A tanto occorre aggiungere il dettato dell'articolo 1 commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 2881/1998, con il quale è stata disposta l'estensione dei poteri commissariali alla tutela delle acque nel settore della depurazione, con successiva integrazione del dettato LLarticolo 5 dell'ordinanza 2984/1999.
Questo Collegio ha già avuto modo di rilevare (sentenza resa nel proc. n. 1430/2011 R.G.A.C.) la ricorrenza dei presupposti per ritenere condivisibile l'affermazione del Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 giugno 2016 n. 2700), a mente della quale ai sensi dell'art. 1 comma 422, L. n.147 del 2013, alla scadenza dello stato di emergenza, le Amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art. 5 commi 4-ter e 4-quater, L. 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 11O, c.p.c., nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art.
5-bis comma 5, D.L. 7 settembre
5 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'art, 5 della cit. L. n. 225 del 1992.
E tanto, comporta che le disposizioni sopracitate debbano trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della cit. l. n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle
Amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati;
come nel caso della ” (v. sentenza all. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. attrice). Controparte_1
Ne consegue che non è più controvertibile tra le parti l'accertamento della legittimazione passiva esclusiva della quale Ente succeduto all' Controparte_1 Controparte_2
, con specifico riferimento al rapporto nascente dal contratto di appalto pubblico
[...] per cui è causa.
Ciò posto, in ordine all'ammissibilità dell'azione di arricchimento ingiustificato si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha di recente ampliato il perimetro di riconoscimento dell'indennizzo in favore del soggetto depauperato a fronte di una pubblica amministrazione locupletata.
Infatti, risulta essere stato superato il pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, in quanto al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito si dà prevalenza alla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (così, Cass. Sez.
1, ord. n. 10317 del 2021, e, in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. n. 27753 del
28/10/2024).
Pertanto, spetta a chi agisce ai sensi dell'art. 2041 c.c. provare il proprio depauperamento e il contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione, una volta soddisfatto l'onere probatorio, l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo limite del divieto di “arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015).
6 A stretto rigore, poi, non solo l'impoverito non deve provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni effettuate, se non altro quando, come nel caso di specie, quelle prestazioni pacificamente siano state rese: pertanto, i risultati di queste vanno valutati nella loro ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l'entità concreta dell'arricchimento.
Nel caso in esame, la ha allegato, oltre il contratto di appalto, anche Parte_1 documentazione da cui si evince l'esecuzione dei lavori di cui al IV e V in particolare Pt_3 la contabilità del IV e V s.a.l., i certificati di pagamento, le ordinanze commissariali e le note di corrispondenza (v. docc. nn. 1 a 14 all. memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
La suddetta documentazione non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte della dunque, spiega piena efficacia probatoria in ordine all'avvenuta Controparte_1 esecuzione delle prestazioni ivi indicate.
Ciò posto, essendo incontestato il mancato pagamento del nonostante la Parte_4 regolare esecuzione delle opere, ne consegue che la pubblica Amministrazione appaltante abbia conseguito un indebito arricchimento e deve riconoscersi in favore dell'appaltatore il relativo indennizzo.
Sul punto, come già affermato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo del 1° giugno 2023, si aderisce all'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di azione d'indebito arricchimento, l'indennità spettante all'appaltatore di un contratto di appalto nullo va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale da lui subita, e corrisponde quindi, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la esecuzione dell'opera, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare LLesecuzione di un valido contratto di appalto (cfr. Cass. S.U. n.
23385/2008 e, di recente, Cass. n. 11446/2017 e n. 20884/2018).
Per la quantificazione dell'indennità occorre fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, ing. , a tal fine nominato, all'esito di un attento esame Persona_5 della documentazione in atti e seguendo un iter logico scevro da vizi, secondo cui “È possibile affermare che l'indennità spettante alla Controparte_3 in amministrazione straordinaria per i lavori eseguiti in forza del
[...]
7 contratto di appalto stipulato in data 05/08/2020 per “l'ottimizzazione del sistema depurativo fascia tirrenico cosentina di Diamante e comuni viciniori: e Persona_2
, secondo intervento di depurazione” con riferimento ai lavori relativi al IV e V Per_3
S.A.L., è complessivamente pari a € 1.330.532,69 (compressiva di IVA al 10% per un importo pari a € 120.957,52)” (v. pagg. 23/32 relazione CTU).
La Cooperativa attrice, pur condividendo l'operato del CTU, ha però contestato l'esclusione dal computo dell'indennità la voce “spese generali”, calcolate dal CTU con il metodo parametrico, ovvero, tenuto conto dell'epoca dell'appalto e della normativa di riferimento, con una percentuale compresa tra il 13% e il 15% sull'importo lavori, adottando quindi il valore medio pari al 14% (v. pag. 30 relazione CTU).
In merito a tale questione si registra, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione n. 23385 del 2018, un orientamento che tende ad escludere le spese generali dal calcolo dell'indennità poiché cui, partendo dalla considerazione che, “allorché sia esperita nei confronti della P.A., la depauperazione di cui all'art. 2041 c.c., deve comprendere tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza, ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura, o della prestazione professionale, non percepito: quale esemplificativamente, il profitto di impresa, le spese generali, […]” (cfr. Cass. n. 25861/2019 in motivazione pag. 10).
Tale esclusione si giustifica poiché la voce “spese generali” fa riferimento a dei costi
“virtuali” calcolati in percentuale sul corrispettivo pattuito e sulle dimensioni del cantiere che vanno a coprire in modo forfetario le voci di costo di tipo generale organizzativo, non direttamente imputabili ad una singola lavorazione, sia di cantiere che di sede dell'impresa, di tal ché non possono considerarsi quali costi effettivamente sostenuti e documentati LLimpresa appaltatrice (v. Cass. n. 11146/2017, in motivazione pag. 33).
Aderendo al sopra riportato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, si ritiene che correttamente il CTU abbia calcolato l'importo da corrispondere in favore della attrice in € 1.330.532,69 (già compressiva di IVA al 10% per un importo pari Parte_2
a € 120.957,52), di cui € 515.669,29 oltre iva al 10% relativamente al IV SAL ed €
693.905,88 oltre iva al 10% per il V SAL.
Si deve inoltre tener conto che l'indennità per indebito arricchimento, secondo costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, costituisce debito di valore ed è
8 pertanto soggetto alla maggiorazione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria (cfr., ex multis, Cass., VI-3 sez. civ., n.35480/2022, “Il debito di chi si arricchisce senza causa è di valore e non di valuta, perché ha per contenuto o l'adempimento specifico o la rifusione del valore venuto meno nel patrimonio dell'impoverito, per cui, nel ristabilire l'equivalenza dovuta o la relativa diminuzione patrimoniale, devesi tenere conto anche della minore capacità di acquisto della moneta. Ne consegue che, al pari di ogni obbligazione pecuniaria di valore, anche quella ex art. 2041 cod. civ. è soggetta al regime del cd. cumulo di rivalutazione ed interessi”).
Ne consegue che la decorrenza di interessi a tasso legale e rivalutazione deve necessariamente coincidere con la data in cui si è verificato l'impoverimento, ovvero la data in cui l'appaltatore ha sopportato i costi, per come liquidati nei rispettivi SAL, in specie, la rivalutazione monetaria e gli interessi decorreranno dalla data di liquidazione e fatturazione del medesimo , ossia dal 03.07.2003, e dalla data di liquidazione e Pt_4 fatturazione del , ovvero dal 01.08.2003. Pt_4
In conclusione, la è tenuta a corrispondere in favore della Controparte_1
, a titolo di Controparte_3 indennità per ingiustificato arricchimento le seguenti somme:
- relativamente al IV SAL, la somma di € 515.669,29 devalutata al 3/7/2003 e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia su cui dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre iva al 10% e ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- relativamente al V SAL, la somma di € 693.905,88 devalutata al 1/8/2003 e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia su cui dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre iva al 10% e ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, valore della causa individuato in quello da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00, con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda proposta dalla Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Controparte_1
l'effetto:
- condanna la a corrispondere in favore della Controparte_1 [...]
le seguenti somme: Controparte_3
a) relativamente al IV SAL, la somma di € 515.669,29 devalutata al 3/7/2003 e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia su cui dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre iva al 10% e ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) relativamente al V SAL, la somma di € 693.905,88 devalutata al 1/8/2003 e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia su cui dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre iva al 10% e ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna la alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1
della che si Controparte_3 liquidano in € 18.977,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge nonché € 1.713,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito, avv. Valerio Zimatore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta;
- pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico della CP_1
che sarà tenuta a ripetere quanto eventualmente anticipato dalla
[...] [...]
in favore del CTU a tale titolo. Controparte_3
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Song Damiani
Il Presidente dott.ssa Adele Ferraro
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