TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2525/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2525/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Giannattasio Filomena, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Procida Vincenzo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 10.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2525/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/2024 i coniugi [nato a Parte_1
Salerno (SA) in data 17/03/1980 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. ]
[...] C.F._2 hanno allegato:
1) di aver contratto matrimonio in FF VA NA (SA) in data 01/03/2008
(trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2008, parte I, n.
1);
2) che dal matrimonio sono nati due figli, (13.5.2008) e (13.5.2013); Per_1 Per_2
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre salvo successivo accordo tra i coniugi in particolare con riferimento a variazioni di domicilio del sig. e pertanto mutamento in collocazione paritetica Parte_1
(attualmente esercita attività lavorativa in Roma. Allorquando dovesse essere trasferito in provincia di Napoli o Caserta, radicherebbe nuovo domicilio in FF
VA NA (SA) e pertanto favorirebbe una collocazione paritetica della prole nel Cont medesimo comune ove risiede il coniuge sig.ra );
- Diritto di visita che sarà esercitato dal padre compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici in generale dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo;
- Entro il 31 maggio (o diversa data di comunicazione da parte dell CP_2 per quanto riguarda il sig. di ogni anno i coniugi si
[...] Parte_1 comunicano il periodo di ferie di 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con
i minori, favorendo in ogni caso durante tale periodo contatti telefonici/videochiamata con l'altro genitore.
- Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali, si seguirà l'alternanza annuale compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
2 Proc. R.V.G. n. 2525/2024
- In occasione del compleanno dei genitori, i minori trascorreranno il giorno con il genitore della relativa ricorrenza;
in occasione del compleanno dei minori, i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi, trascorreranno insieme la giornata;
- Condizioni economiche:
- Assegno di mantenimento che corrisponderà il padre per ogni figlio pari ad € Cont 200,00 da corrispondersi a mezzo bonifico su c/c intestato alla sig.ra avente
IBAN [...] acceso presso Banca Sella;
eventualmente i figli dovessero trascorrere 15 giorni continuativi con il padre in occasione di periodi di ferie continuativi, egli provvederà al mantenimento diretto;
l'assegno unico viene suddiviso tra i coniugi nella misura del50% pertanto ognuno potrà attraverso i preposti uffici avanzare richiesta secondo la misura sopra determinata;
- Spese straordinarie (mediche, istruzione, ludiche, sportive, viaggi) ripartite nella misura del 50% ed in ogni caso in allegato al presente ricorso viene depositato il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Salerno in ordine alla specificazione delle spese ordinarie e straordinarie sottoscritto dai coniugi per adesione;
- La madre continuerà a vivere con i minori nell'attuale abitazione condotta in locazione fino a nuova locazione da individuarsi alla scadenza del contratto previa comunicazione di subentro nel contratto di locazione e/o stipula nuovo contratto di locazione;
All'ultimazione ed arredo della nuova abitazione di proprietà del sig.
i minori durante il periodo di pertinenza del padre godranno del nuovo Parte_1 alloggio”.
Con sentenza n. 729/2024 emessa in data 18.12.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Alla udienza del giorno 10.7.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
3 Proc. R.V.G. n. 2525/2024
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] e
[...] C.F._1
4 Proc. R.V.G. n. 2525/2024
[nata a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
] in data 01/03/2008 in FF VA NA (SA) C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune Parte_2
dell'anno 2008, parte I, n. 1;
[...]
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FF VA NA (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10/07/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2525/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Giannattasio Filomena, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Procida Vincenzo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 10.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2525/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/2024 i coniugi [nato a Parte_1
Salerno (SA) in data 17/03/1980 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. ]
[...] C.F._2 hanno allegato:
1) di aver contratto matrimonio in FF VA NA (SA) in data 01/03/2008
(trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2008, parte I, n.
1);
2) che dal matrimonio sono nati due figli, (13.5.2008) e (13.5.2013); Per_1 Per_2
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre salvo successivo accordo tra i coniugi in particolare con riferimento a variazioni di domicilio del sig. e pertanto mutamento in collocazione paritetica Parte_1
(attualmente esercita attività lavorativa in Roma. Allorquando dovesse essere trasferito in provincia di Napoli o Caserta, radicherebbe nuovo domicilio in FF
VA NA (SA) e pertanto favorirebbe una collocazione paritetica della prole nel Cont medesimo comune ove risiede il coniuge sig.ra );
- Diritto di visita che sarà esercitato dal padre compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici in generale dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo;
- Entro il 31 maggio (o diversa data di comunicazione da parte dell CP_2 per quanto riguarda il sig. di ogni anno i coniugi si
[...] Parte_1 comunicano il periodo di ferie di 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con
i minori, favorendo in ogni caso durante tale periodo contatti telefonici/videochiamata con l'altro genitore.
- Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali, si seguirà l'alternanza annuale compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
2 Proc. R.V.G. n. 2525/2024
- In occasione del compleanno dei genitori, i minori trascorreranno il giorno con il genitore della relativa ricorrenza;
in occasione del compleanno dei minori, i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi, trascorreranno insieme la giornata;
- Condizioni economiche:
- Assegno di mantenimento che corrisponderà il padre per ogni figlio pari ad € Cont 200,00 da corrispondersi a mezzo bonifico su c/c intestato alla sig.ra avente
IBAN [...] acceso presso Banca Sella;
eventualmente i figli dovessero trascorrere 15 giorni continuativi con il padre in occasione di periodi di ferie continuativi, egli provvederà al mantenimento diretto;
l'assegno unico viene suddiviso tra i coniugi nella misura del50% pertanto ognuno potrà attraverso i preposti uffici avanzare richiesta secondo la misura sopra determinata;
- Spese straordinarie (mediche, istruzione, ludiche, sportive, viaggi) ripartite nella misura del 50% ed in ogni caso in allegato al presente ricorso viene depositato il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Salerno in ordine alla specificazione delle spese ordinarie e straordinarie sottoscritto dai coniugi per adesione;
- La madre continuerà a vivere con i minori nell'attuale abitazione condotta in locazione fino a nuova locazione da individuarsi alla scadenza del contratto previa comunicazione di subentro nel contratto di locazione e/o stipula nuovo contratto di locazione;
All'ultimazione ed arredo della nuova abitazione di proprietà del sig.
i minori durante il periodo di pertinenza del padre godranno del nuovo Parte_1 alloggio”.
Con sentenza n. 729/2024 emessa in data 18.12.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Alla udienza del giorno 10.7.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
3 Proc. R.V.G. n. 2525/2024
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] e
[...] C.F._1
4 Proc. R.V.G. n. 2525/2024
[nata a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
] in data 01/03/2008 in FF VA NA (SA) C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune Parte_2
dell'anno 2008, parte I, n. 1;
[...]
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FF VA NA (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10/07/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5