Versione
24 ottobre 1980
24 ottobre 1980
Art. 3.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola le norme della presente legge e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 20.000.000.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola le norme della presente legge e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 20.000.000.