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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 376/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in VIA SESSI n. 1, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SCARPINO FRANCESCA, elettivamente CP_1
domiciliata presso lo studio del difensore in STRADA DELLA REPUBBLICA n. 43, PARMA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo concluso all'udienza del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 05/02/2025, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in data 05/12/1999, da cui erano nati i due CP_1
figli (nata in data [...]) e (nato il [...]), e che il Tribunale di Reggio Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Emilia, con sentenza n. 616/2022 pubblicata il 12/05/2022, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di “revocare l'assegnazione dei beni immobili ubicati in Comune di
Reggio Emilia Via Quasimodo n.18 in favore della Signora ”, nonché di revocare il CP_1 contributo di mantenimento dei figli che la sentenza di divorzio aveva posto a suo carico, pari ad €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, il ricorrente deduceva che la figlia
, dell'età di 24 anni, aveva abbandonato il percorso di studi (scienze infermieristiche) da oltre Per_1 due anni, mentre il figlio , dell'età di 20 anni, aveva terminato gli studi ed iniziato da oltre un Per_2
anno a prestare attività lavorativa presso un bar-ristorante di Reggio Emilia, con stipendio mensile ignoto al ricorrente, ma con impegno lavorativo che occupava il ragazzo almeno 5 giorni a settimana, non meno di 5 ore giornaliere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/05/2025, si costituiva in giudizio la resistente la quale chiedeva di respingere il ricorso e di confermare le condizioni di CP_1
divorzio. Sosteneva che i due figli e , entrambi conviventi con la stessa, non fossero Per_1 Per_2
ancora economicamente autosufficienti, atteso che svolgeva un tirocinio odontoiatrico presso Per_1
uno studio dentistico della durata di tre anni, mentre aveva in essere un contratto di Per_2
apprendistato.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione del 05/06/2025, le parti, all'esito del tentativo di conciliazione esperito dal giudice, raggiungevano un accordo a definizione della vertenza, attraverso il quale il sig. si impegnava a corrispondere alla sig.ra Pt_1 un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per CP_1
ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie , per il periodo di due anni decorrente dal
05/06/2025, con la precisazione che, al termine di detto periodo, sarebbe cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo di mantenimento per i figli.
La causa, in ragione dell'accordo raggiunto, veniva quindi trattenuta in decisione.
Ciò posto, il collegio prende atto dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio così come concluso tra le parti all'udienza del 05/06/2025, e lo recepisce, non essendo l'accordo contrastante con gli interessi dei due figli, ed anzi essendo lo stesso in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di mantenimento di figli maggiorenni.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti stesse.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
1) a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
616/2022 pubblicata il 12/05/2022, pone a carico di per il periodo di due anni Parte_1 decorrente dal 05/06/2025, l'obbligo di corrispondere a un contributo di mantenimento CP_1 dei due figli e pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabili Per_1 Per_2
annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, con la precisazione che, al termine di detto periodo, cesserà l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo di mantenimento per i figli;
2) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 6 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 376/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in VIA SESSI n. 1, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SCARPINO FRANCESCA, elettivamente CP_1
domiciliata presso lo studio del difensore in STRADA DELLA REPUBBLICA n. 43, PARMA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo concluso all'udienza del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 05/02/2025, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in data 05/12/1999, da cui erano nati i due CP_1
figli (nata in data [...]) e (nato il [...]), e che il Tribunale di Reggio Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Emilia, con sentenza n. 616/2022 pubblicata il 12/05/2022, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di “revocare l'assegnazione dei beni immobili ubicati in Comune di
Reggio Emilia Via Quasimodo n.18 in favore della Signora ”, nonché di revocare il CP_1 contributo di mantenimento dei figli che la sentenza di divorzio aveva posto a suo carico, pari ad €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, il ricorrente deduceva che la figlia
, dell'età di 24 anni, aveva abbandonato il percorso di studi (scienze infermieristiche) da oltre Per_1 due anni, mentre il figlio , dell'età di 20 anni, aveva terminato gli studi ed iniziato da oltre un Per_2
anno a prestare attività lavorativa presso un bar-ristorante di Reggio Emilia, con stipendio mensile ignoto al ricorrente, ma con impegno lavorativo che occupava il ragazzo almeno 5 giorni a settimana, non meno di 5 ore giornaliere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/05/2025, si costituiva in giudizio la resistente la quale chiedeva di respingere il ricorso e di confermare le condizioni di CP_1
divorzio. Sosteneva che i due figli e , entrambi conviventi con la stessa, non fossero Per_1 Per_2
ancora economicamente autosufficienti, atteso che svolgeva un tirocinio odontoiatrico presso Per_1
uno studio dentistico della durata di tre anni, mentre aveva in essere un contratto di Per_2
apprendistato.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione del 05/06/2025, le parti, all'esito del tentativo di conciliazione esperito dal giudice, raggiungevano un accordo a definizione della vertenza, attraverso il quale il sig. si impegnava a corrispondere alla sig.ra Pt_1 un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per CP_1
ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie , per il periodo di due anni decorrente dal
05/06/2025, con la precisazione che, al termine di detto periodo, sarebbe cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo di mantenimento per i figli.
La causa, in ragione dell'accordo raggiunto, veniva quindi trattenuta in decisione.
Ciò posto, il collegio prende atto dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio così come concluso tra le parti all'udienza del 05/06/2025, e lo recepisce, non essendo l'accordo contrastante con gli interessi dei due figli, ed anzi essendo lo stesso in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di mantenimento di figli maggiorenni.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti stesse.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
1) a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
616/2022 pubblicata il 12/05/2022, pone a carico di per il periodo di due anni Parte_1 decorrente dal 05/06/2025, l'obbligo di corrispondere a un contributo di mantenimento CP_1 dei due figli e pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabili Per_1 Per_2
annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, con la precisazione che, al termine di detto periodo, cesserà l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo di mantenimento per i figli;
2) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 6 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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