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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Sabrina Cicero Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3145/2024 promossa da:
nata il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 20 Comune TRIESTE (TS), cittadina italiana, Titolo di studio: laurea e specializzazione, professione: psicologa
Rappresentata e difesa dall'avv. presso il cui Email_1
studio in Trieste alla Via C. de Rittmeyer, 5, elegge domicilio contro
nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) Residente in VIA DEI FIORDALISI N. 22 Comune TRIESTE (TS), C.F._2
cittadino italiano, titolo di studio: diploma, professione: vigile del fuoco, rappresentato e difeso dall'avv.Cinzia Torre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trieste Via F. Severo
n. 37, p.e.c.: Email_2
Con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 5 FIGLI:
1. nato il [...] in [...] (C.F. CP_2 C.F._3
residente in [...]N. 20 Comune TRIESTE (TS)
2. nata il [...] in [...] (C.F. ) CP_3 C.F._4
residente in [...]N. 20 Comune TRIESTE (TS)
Con nota depositata il 5 maggio 2025 le Parti hanno precisato le conclusioni concordando sulle seguenti
Conclusioni
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
CP_ 2. disporre l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con collocamento dei medesimi CP_3
presso la mamma;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Via dei Giacinti n. 20 in Trieste (P.T. 3462, corpo tavolare 1° del C.C. di ), in comproprietà tra i coniugi, a favore della dando atto Per_1 Pt_1
che ciò costituisce ulteriore forma di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli e che il ha già rilasciata libera da sé e da ogni suo bene ed effetto personale;
CP_1
4. disporre che il papà possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a) a week-end alterni dal venerdì fuori scuola alla domenica sera dopo cena quando li riporterà a casa alle ore 2100; durante l'estate e/o quando non c'è scuola, li terrà con sé sino al lunedì mattina;
b) nella settimana in cui il week-end è di sua pertinenza, quindi prima del venerdì, anche dal martedì fuori scuola al mercoledì mattina;
c) nella seconda settimana, quella del week-end di pertinenza della mamma, dal martedì fuori scuola sino al giovedì mattina;
5. disporre che entrambi i genitori trascorrano con i figli dei periodi consecutivi di ferie:
a) di due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio e, nel caso di disaccordo, con facoltà di scelta nell'individuazione delle settimane alternate negli anni;
nel 2025 la scelta spetta alla madre;
b) il periodo natalizio suddiviso a metà tra genitori dall'ultimo giorno di scuola sino a quello precedente al rientro a scuola, riservando l'alternanza fra genitori fra la sera della Vigilia e il pranzo di Natale;
nel 2025 i minori staranno con la madre il 24/12 e con il padre il 25/12, e sempre con il padre dall'inizio delle vacanze scolastiche al 29/12, mentre staranno con la madre dal 30/12 alla ripresa della scuola;
l'anno dopo in modo invertito;
c) le vacanze pasquali e quelle di carnevale alternate tra genitori di anno in anno;
d) tutte le altre festività rituali alternate;
pagina 2 di 5
6. disporre che il papà contribuisca al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento alla madre collocataria di importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese;
6bis. disporre che entrambi i genitori sostengano al 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato, oltre alle ripetizioni scolastiche, peraltro dette ultime spese andranno sempre previamente concordate sia circa la necessità di far fare le ripetizioni, sia circa l'entità della spesa;
le parti concordano che le spese superiori ai 50
€uro vengano pagate anticipatamente da ciascuno di loro;
6ter. Assegno Unico riservato in via esclusiva e per l'intero alla Pt_1
7. darsi atto che la sosterrà integralmente, quindi anche per la quota il mutuo relativo Pt_1 CP_1 all'immobile di Via Giusti n. 3 che utilizza come studio professionale, nonché integralmente le utenze ed i costi di amministrazione ordinaria, ferma restando la comproprietà tra le parti al 50% del bene in questione;
ferma altresì restando la facoltà del resistente di accedervi mediante utilizzo delle chiavi che vengono lasciate nella sua disponibilità, con l'impegno di non farlo nei tempi in cui viene utilizzato dalla per l'esercizio della sua professione;
tempi che verranno comunicati da quest'ultima in Pt_1
tempo utile;
ferma, infine, restando la facoltà per entrambe le parti di risolvere la questione della comproprietà in diversa e separata sede;
divieto per i comproprietari di sublocarlo a terze persone, salvi diversi accordi;
8. darsi atto che le parti hanno altresì risolto, a mezzo separata scrittura, tutte le pendenze esistenti sino al rilascio della casa coniugale da parte del resistente;
9. nulla a titolo di reciproco contributo al mantenimento tra coniugi, non sussistendone i presupposti;
10. spese e compensi professionali del procedimento compensati.
Motivi della decisione
Con atto dd. 20/5/2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario, il 20/5/2001 a IN UR (TS) (trascritto al n. 13, parte 2, serie A) con in regime di comunione legale, di poi modificato il 29/12/2004 con Controparte_1
convenzione notarile di separazione dei beni;
che dal matrimonio erano nati due figli, e CP_2
, in epigrafe generalizzati;
che, negli anni, era venuta meno l'affectio coniugalis per CP_3
responsabilità esclusiva del marito, giudicato maltrattante con la stessa e persino con i figli;
che pertanto nel luglio 2023 si era convinta di chiedere la separazione con addebito in capo al pagina 3 di 5 marito, proponendo una serie di condizioni che avrebbero limitato anche il diritto di visita dei figli presso il padre.
2. Costituitosi in giudizio, il signor ha contestato la narrazione delle cause del venire CP_1
meno dell'affectio coniugalis fatta dalla moglie, attribuendole piuttosto di aver assunto negli anni un atteggiamento critico, insolente e provocatorio, tanto che egli dopo ben 32 anni di relazione ha aderito alla domanda di separazione, ma si è opposto all'accoglimento delle condizioni proposte dalla moglie, dissentendo sia sulla misura del contributo di mantenimento sia sui limiti temporali al proprio diritto di visita.
Comparsi innanzi al giudice delegato per la trattazione del procedimento, sono stati liberamente interrogati;
nel corso della trattazione sono stati esaminati i documenti relativi alle loro condizioni economiche, sono stati sentiti i minori (udienza 3 dicembre 2024) e in seguito all'audizione i coniugi sono addivenuti a un accordo, dettagliando le condizioni della separazione nei termini riportati in epigrafe.
Il giudice pertanto ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza del 5 maggio 2025.
Il Collegio ritiene che la separazione vada senz'altro pronunciata essendo venuta meno la vicendevole affezione e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni, gli accordi assunti all'esito del procedimento rispettano il principio dell'affidamento condiviso dei figli con una discreta possibilità per il padre di tenerli con sé presso la nuova abitazione in cui si è trasferito e, quanto al mantenimento, rispettano il criterio della proporzione considerando comunque il tempo prevalente che trascorrono con la madre, presso la quale sono collocati, nell'abitazione familiare che le viene assegnata dando atto che, essendo in comproprietà tra i coniugi, ciò costituisce un ulteriore forma di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli;
la madre, infine viene onerata dell'integrale pagamento del mutuo relativo all'immobile di via Giusti, 3 che pur essendo in comproprietà, viene dalla medesima utilizzato come studio professionale.
Vale la pena puntualizzare che la condivisione di poteri e doveri in cui si sostanzia l'affido condiviso riguarda le scelte più importanti, attinenti cioè alla sfera scolastica, sportiva, ricreativa, medica, impegnando i genitori a una costante e proficua comunicazione tra loro.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Controparte_1
omologa le condizioni concordate dalle parti da aversi qui integralmente trascritte.
Spese del giudizio compensate.
Dispone che l' Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN UR proceda all'annotazione della sentenza.
Trieste, 11/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Sabrina Cicero Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3145/2024 promossa da:
nata il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 20 Comune TRIESTE (TS), cittadina italiana, Titolo di studio: laurea e specializzazione, professione: psicologa
Rappresentata e difesa dall'avv. presso il cui Email_1
studio in Trieste alla Via C. de Rittmeyer, 5, elegge domicilio contro
nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) Residente in VIA DEI FIORDALISI N. 22 Comune TRIESTE (TS), C.F._2
cittadino italiano, titolo di studio: diploma, professione: vigile del fuoco, rappresentato e difeso dall'avv.Cinzia Torre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trieste Via F. Severo
n. 37, p.e.c.: Email_2
Con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 5 FIGLI:
1. nato il [...] in [...] (C.F. CP_2 C.F._3
residente in [...]N. 20 Comune TRIESTE (TS)
2. nata il [...] in [...] (C.F. ) CP_3 C.F._4
residente in [...]N. 20 Comune TRIESTE (TS)
Con nota depositata il 5 maggio 2025 le Parti hanno precisato le conclusioni concordando sulle seguenti
Conclusioni
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
CP_ 2. disporre l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con collocamento dei medesimi CP_3
presso la mamma;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Via dei Giacinti n. 20 in Trieste (P.T. 3462, corpo tavolare 1° del C.C. di ), in comproprietà tra i coniugi, a favore della dando atto Per_1 Pt_1
che ciò costituisce ulteriore forma di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli e che il ha già rilasciata libera da sé e da ogni suo bene ed effetto personale;
CP_1
4. disporre che il papà possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a) a week-end alterni dal venerdì fuori scuola alla domenica sera dopo cena quando li riporterà a casa alle ore 2100; durante l'estate e/o quando non c'è scuola, li terrà con sé sino al lunedì mattina;
b) nella settimana in cui il week-end è di sua pertinenza, quindi prima del venerdì, anche dal martedì fuori scuola al mercoledì mattina;
c) nella seconda settimana, quella del week-end di pertinenza della mamma, dal martedì fuori scuola sino al giovedì mattina;
5. disporre che entrambi i genitori trascorrano con i figli dei periodi consecutivi di ferie:
a) di due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio e, nel caso di disaccordo, con facoltà di scelta nell'individuazione delle settimane alternate negli anni;
nel 2025 la scelta spetta alla madre;
b) il periodo natalizio suddiviso a metà tra genitori dall'ultimo giorno di scuola sino a quello precedente al rientro a scuola, riservando l'alternanza fra genitori fra la sera della Vigilia e il pranzo di Natale;
nel 2025 i minori staranno con la madre il 24/12 e con il padre il 25/12, e sempre con il padre dall'inizio delle vacanze scolastiche al 29/12, mentre staranno con la madre dal 30/12 alla ripresa della scuola;
l'anno dopo in modo invertito;
c) le vacanze pasquali e quelle di carnevale alternate tra genitori di anno in anno;
d) tutte le altre festività rituali alternate;
pagina 2 di 5
6. disporre che il papà contribuisca al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento alla madre collocataria di importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese;
6bis. disporre che entrambi i genitori sostengano al 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato, oltre alle ripetizioni scolastiche, peraltro dette ultime spese andranno sempre previamente concordate sia circa la necessità di far fare le ripetizioni, sia circa l'entità della spesa;
le parti concordano che le spese superiori ai 50
€uro vengano pagate anticipatamente da ciascuno di loro;
6ter. Assegno Unico riservato in via esclusiva e per l'intero alla Pt_1
7. darsi atto che la sosterrà integralmente, quindi anche per la quota il mutuo relativo Pt_1 CP_1 all'immobile di Via Giusti n. 3 che utilizza come studio professionale, nonché integralmente le utenze ed i costi di amministrazione ordinaria, ferma restando la comproprietà tra le parti al 50% del bene in questione;
ferma altresì restando la facoltà del resistente di accedervi mediante utilizzo delle chiavi che vengono lasciate nella sua disponibilità, con l'impegno di non farlo nei tempi in cui viene utilizzato dalla per l'esercizio della sua professione;
tempi che verranno comunicati da quest'ultima in Pt_1
tempo utile;
ferma, infine, restando la facoltà per entrambe le parti di risolvere la questione della comproprietà in diversa e separata sede;
divieto per i comproprietari di sublocarlo a terze persone, salvi diversi accordi;
8. darsi atto che le parti hanno altresì risolto, a mezzo separata scrittura, tutte le pendenze esistenti sino al rilascio della casa coniugale da parte del resistente;
9. nulla a titolo di reciproco contributo al mantenimento tra coniugi, non sussistendone i presupposti;
10. spese e compensi professionali del procedimento compensati.
Motivi della decisione
Con atto dd. 20/5/2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario, il 20/5/2001 a IN UR (TS) (trascritto al n. 13, parte 2, serie A) con in regime di comunione legale, di poi modificato il 29/12/2004 con Controparte_1
convenzione notarile di separazione dei beni;
che dal matrimonio erano nati due figli, e CP_2
, in epigrafe generalizzati;
che, negli anni, era venuta meno l'affectio coniugalis per CP_3
responsabilità esclusiva del marito, giudicato maltrattante con la stessa e persino con i figli;
che pertanto nel luglio 2023 si era convinta di chiedere la separazione con addebito in capo al pagina 3 di 5 marito, proponendo una serie di condizioni che avrebbero limitato anche il diritto di visita dei figli presso il padre.
2. Costituitosi in giudizio, il signor ha contestato la narrazione delle cause del venire CP_1
meno dell'affectio coniugalis fatta dalla moglie, attribuendole piuttosto di aver assunto negli anni un atteggiamento critico, insolente e provocatorio, tanto che egli dopo ben 32 anni di relazione ha aderito alla domanda di separazione, ma si è opposto all'accoglimento delle condizioni proposte dalla moglie, dissentendo sia sulla misura del contributo di mantenimento sia sui limiti temporali al proprio diritto di visita.
Comparsi innanzi al giudice delegato per la trattazione del procedimento, sono stati liberamente interrogati;
nel corso della trattazione sono stati esaminati i documenti relativi alle loro condizioni economiche, sono stati sentiti i minori (udienza 3 dicembre 2024) e in seguito all'audizione i coniugi sono addivenuti a un accordo, dettagliando le condizioni della separazione nei termini riportati in epigrafe.
Il giudice pertanto ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza del 5 maggio 2025.
Il Collegio ritiene che la separazione vada senz'altro pronunciata essendo venuta meno la vicendevole affezione e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni, gli accordi assunti all'esito del procedimento rispettano il principio dell'affidamento condiviso dei figli con una discreta possibilità per il padre di tenerli con sé presso la nuova abitazione in cui si è trasferito e, quanto al mantenimento, rispettano il criterio della proporzione considerando comunque il tempo prevalente che trascorrono con la madre, presso la quale sono collocati, nell'abitazione familiare che le viene assegnata dando atto che, essendo in comproprietà tra i coniugi, ciò costituisce un ulteriore forma di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli;
la madre, infine viene onerata dell'integrale pagamento del mutuo relativo all'immobile di via Giusti, 3 che pur essendo in comproprietà, viene dalla medesima utilizzato come studio professionale.
Vale la pena puntualizzare che la condivisione di poteri e doveri in cui si sostanzia l'affido condiviso riguarda le scelte più importanti, attinenti cioè alla sfera scolastica, sportiva, ricreativa, medica, impegnando i genitori a una costante e proficua comunicazione tra loro.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Controparte_1
omologa le condizioni concordate dalle parti da aversi qui integralmente trascritte.
Spese del giudizio compensate.
Dispone che l' Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN UR proceda all'annotazione della sentenza.
Trieste, 11/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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