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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 8369/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Gaetano Carrozza
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Gaetano Carrozza
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.2.25 depositate il 17.2.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) la casa coniugale rimane nella disponibilità della sig.ra Parte_1
, essendo solo quest'ultima interessata a continuare a vivere in loco, dal momento che il
[...]
sig. si sta adoperando per stabilizzarsi all'estero, come Parte_2
indicato in premessa;
3) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi. 4) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al 2 rilascio del passaporto e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a Parte_2
NG (Colombia) e , nata a [...] il [...], alle Parte_1
condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 00007, parte I,
Serie 37);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 10.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi