Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4288/2023, assunta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 CodiceFiscale_2
c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
c.f. , nata Torre del Greco (Na) il 06.05.1977;
[...] CodiceFiscale_4 CP_4
c.f. , nato a [...] il [...]; c.f.
[...] CodiceFiscale_5 Controparte_5 [...]
, nato a [...] il [...]; c.f. C.F._6 Controparte_6 C.F._7
, nato a [...] [...]; c.f. , nata a
[...] Controparte_7 CodiceFiscale_8
Napoli il 25.09.1957; c.f. , nato ad [...] il CP_8 CodiceFiscale_9
04.07.1951; c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_9 CodiceFiscale_10 CP_10
c.f. , nato a [...] il [...]; c.f.
[...] CodiceFiscale_11 CP_11 [...]
, nato a [...] il [...]; c.f. C.F._12 Controparte_12 CodiceFiscale_13
nata a [...] il [...]; c.f. , nato a [...] Controparte_13 CodiceFiscale_14
il 01.01.1953; c.f. , nato a [...] il [...]; CP_14 CodiceFiscale_15 CP_15
c.f. nato a [...] il [...]; c.f.
[...] CodiceFiscale_16 Controparte_16 [...]
, nato a [...] il [...]; c.f. , C.F._17 Controparte_17 CodiceFiscale_18
nato a [...] il [...]; c.f. , nato a [...] il Controparte_18 CodiceFiscale_19
08.06.1944; c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_19 CodiceFiscale_20
c.f. , nato a [...] il [...]; c.f. CP_20 CodiceFiscale_21 Parte_2
1
, nato a [...] il [...]; c.f. CodiceFiscale_22 CP_21 C.F._23
, nato a [...] il [...]; c.f. , nato
[...] Controparte_22 CodiceFiscale_24
a Napoli il 17.04.1945; c.f. , nata a [...] CP_23 CodiceFiscale_25 il 21.03.1941; c.f. , nato a [...] il [...]; CP_24 CodiceFiscale_26 CP_25
c.f. , nato a [...] il [...]; c.f.
[...] CodiceFiscale_27 CP_26 [...]
nato a [...] il [...]; c.f. , C.F._28 Controparte_27 CodiceFiscale_29
nata a [...] il [...]; c.f. , nato a [...] il CP_28 CodiceFiscale_30
10.10.1944; c.f. , nato al Cairo (Egitto) il Controparte_29 CodiceFiscale_31
28.09.1955; c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_30 CodiceFiscale_32
c.f. , nata a [...] il [...]; Controparte_31 CodiceFiscale_33 CP_32
c.f. , nata a [...] il [...]; c.f.
[...] CodiceFiscale_34 CP_33 [...]
, nato a [...] il [...]; Nacarlo Consiglia c.f. C.F._35 C.F._36
, nata a [...] il [...]; c.f. , nato a [...]
[...] CP_34 CodiceFiscale_37
il 18.07.1968 e c.f. nata a [...] il [...], Controparte_35 CodiceFiscale_38 tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Gennaro Carrano c.f. , CodiceFiscale_39
presso il cui studio in Napoli, alla via Padova n. 22 elettivamente domiciliano, giusta procura ad litem su foglio separato da intendere congiunta all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
.f. , con sede legale in Roma, al viale Europa n. 190, Controparte_36 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosita
Leone c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla piazza Matteotti n. 2 CodiceFiscale_40 elettivamente domicilia, giusta procura generale alle liti per notaio del Per_1
04.05.2022, indirizzo di posta elettronica certificata - domicilio digitale
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APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2269/2023, pubblicata il 2 marzo 2023 in materia di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1. Con citazione notificata il 28 settembre 2023 e iscritta a ruolo il 6 ottobre 2023 gli appellanti enumerati in intestazione hanno impugnato la sentenza n. 2269/2023, pubblicata il 2 marzo
2023, con cui il Tribunale di Napoli ne ha respinto la domanda proposta nei confronti di e volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal comportamento CP_36
ascritto alla convenuta d'omessa vigilanza sulle unità abitative di sua proprietà appartenenti al condominio “ sito in Napoli, condannandoli in solido tra loro CP_37
al pagamento delle spese processuali liquidate in € 80,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Con la loro iniziativa i prefati si sono dichiarati piccoli proprietari di unità abitative di cui hanno lamentato il diminuito valore commerciale a causa del comportamento della convenuta che si sarebbe del tutto disinteressata delle sue proprietà immobiliari, permettendone l'occupazione abusiva da soggetti terzi, consentendo, in tale modo, il proliferare di condotte criminali.
1.1. Gli appellanti sono insorti contro la statuizione di prime cure con la quale il Tribunale partenopeo ha escluso che la narrazione dei fatti contenuta in citazione renda applicabile l'art. 2051 c.c. ivi invocato, non ritenendo predicabile simile responsabilità nel lamentato disinteresse da parte della convenuta, rea di non avere promosso azioni nei confronti degli occupanti abusivi e d'aver lasciato in completo abbandono i suoi immobili, la qual cosa avrebbe contribuito alla proliferazione di una serie di reati, rendendo insicuro e invivibile l'intero parco condominiale. Hanno anche contestato l'indicazione del Tribunale che il danno patrimoniale da perdita del valore commerciale degli immobili sia stato procurato non da una “cosa”, bensì dall'azione dell'uomo, non essendo – cioè - direttamente derivato dagli immobili occupati dagli occupanti abusivi, non potendo dunque concorrere nel causare il danno. Si sono doluti dell'indicazione di un fatto esterno rispetto al bene delle all'origine del danno, con esclusione anche della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 CP_36
c.c., in base all'argomento secondo cui l'eventuale sgombero degli immobili o la regolarizzazione delle occupazioni con i soggetti terzi non sarebbe stata efficace per evitare il verificarsi delle menzionate condotte illecite, non condividendo la conclusione per la quale la domanda risarcitoria avrebbe potuto trovare accoglimento soltanto nel caso in cui la società convenuta avesse concorso alla realizzazione dei fatti denunciati, quale autrice di
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda quest'ultimi, non anche per il mero fatto di essere proprietaria degli immobili, non bastando la consapevolezza dei fatti in questione a integrare la responsabilità aquiliana.
In finale, non hanno condiviso la decisione di ritenere che la domanda risarcitoria avrebbe potuto trovare accoglimento solo nei confronti degli autori degli illeciti denunciati dagli attori, dall'atto di citazione neanche individuati.
1.2. Con i motivi di appello è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. tra il chiesto ed il pronunciato e errata valutazione degli elementi di giudizio e reiterata la domanda di ristoro sulla base della normativa civilistica richiamata dalla citazione di primo grado.
1.3. Previa richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza ivi impugnata in base all'art. 283 c.p.c., sono state rassegnate le seguenti conclusioni: in via principale, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza ivi impugnata, accogliendo tutte le conclusioni rese nel primo grado di giudizio. In via istruttoria, si è insistito nell'ammissione delle prove ritenute dal Tribunale superflue per la decisione e nella nomina di un consulente tecnico perché sia valutato il disagio abitativo procurato a loro appellanti dall'illegittima condotta delle , come specie di danno esistenziale e CP_36 relazionale, il tutto con il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
2. Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 25 marzo 2024 si è costituita in giudizio per chiedere alla Corte distrettuale di rigettare l'appello Controparte_36 confermando la sentenza con esso impugnata. Si è anche opposta alle richieste istruttorie insistite dagli avversari. Ha dunque concluso per la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite anche del gravame.
3. Nel grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
Con ordinanza del 24 aprile 2024 il consigliere istruttore - designato con decreto del 25 ottobre 2023 - ha concesso i termini dell'art. 352 c.p.c..
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato, all'udienza del 16 aprile 2025 celebrata in modalità cartolare la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.1. Gli odierni appellanti con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2021 hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la società per sentire accolta Controparte_36
la propria domanda risarcitoria e dunque dichiarata “la responsabilità unica ed esclusiva della società per chiara mancata vigilanza e risanamento delle proprie unità Controparte_36 immobiliari facenti parte di una struttura condominiale denominata e sita in Napoli CP_37 al viale della Resistenza nr. 157 con ulteriore ingresso anche da via Galilei nr. 6; per l'effetto condannare la convenuta … all'indennizzo/risarcimento di tutti i danni ex art. Controparte_36
2043 c.c. sia morali che patrimoniali maturati da tale disagio ambientale cagionato da tale reiterato abbandono di unità immobiliari occupati da non aventi diritto, nonché per danni da custodia ex art.
2051 c.c. e per chiara culpa in vigilando atteso la mancata regolarizzazione degli occupanti abusivi dal punto di vista civilistico con i dovuti strumenti in suo possesso, il tutto da quantificarsi in corso di causa e comunque per un valore indeterminato“.
4.2. Si è costituita contestando la domanda attrice e negando ogni sua Controparte_36
responsabilità in quanto descritto dagli avversari.
4.3. Concessi i termini dell'art. 183, VI comma c.p.c. e ritenute superflue le richieste istruttorie, è stata fissata udienza di conclusioni alla quale la causa è stata assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c..
5. Come in parte già detto al § 1.1., con la sentenza impugnata il primo giudice ha rigettato la domanda reiterata dli attuali appellanti condannati anche al pagamento delle spese processuali.
6. In rito va dichiarata la tempestività e l'ammissibilità dell'appello in quanto proposto nel termine dell'art. 327 c.p.c. e di massima redatto rispettando l'art. 342 c.p.c..
7. Con il loro gravame gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli nella parte in cui ha ritenuto non applicabile al caso in esame la normativa in materia di risarcimento danni contenuta negli artt. 2051 e 2043 c.c. per gli argomenti restituiti al § 1.1.. Nello specifico hanno deplorato l'erroneità della motivazione seguente scritta in sentenza: “la prospettazione dei fatti, come dedotta in citazione e reiterata nella memoria ex art. 183 I comma c.p.c., rende del tutto inconferente il richiamo all'art. 2051 c.c.. Infatti la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, essendo correlata alla res, ricade sul soggetto che abbia un potere di uso della cosa e un correlativo obbligo di custodia” proseguendo con la riflessione per la quale “pertanto la fattispecie in esame va ricondotta unicamente nell'ambito dell'art. 2043 c.c. … orbene ad avviso del Tribunale sotto tale profilo neppure è configurabile una
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
responsabilità della convenuta. Infatti alla società proprietaria degli stabili non può rimproverarsi di non aver agito per ottenere il rilascio degli immobili illegittimamente occupati e di essersi disinteressata delle sue proprietà trattandosi di condotta non esigibile. Infatti l'obbligo di diligenza va sempre valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità sicché l'inerzia del proprietario, in questo specifico caso, non può costituire fonte di responsabilità rappresentando l'agire del proprietario una facoltà e non un obbligo …”.
Con riferimento all'art. 2051 c.c. gli appellanti, consci delle molte discussioni sulla natura della responsabilità recata dalla norma: se oggettiva, presunta o solo “aggravata”, hanno stigmatizzato l'omesso dovere di custodia da che con la sua condotta Controparte_36 negligente avrebbe offerto la possibilità a terzi di occupare abusivamente suoi beni, rimproverandole anche di “non avere attuato alcun intervento giuridico idoneo a ripristinare lo stato dei luoghi altamente degradato dalle occupazioni abusive”. A loro parere neanche i fatti delittuosi ascrivibili agli occupanti potrebbero escludere la responsabilità della proprietaria e custode per la qual cosa sarebbe occorsa la prova della autonoma efficienza nonché della imprevedibilità ed inevitabilità, laddove l'ingresso invito domini sarebbe stato prevenibile proprio dalla condotta omessa di vigilanza costante che si porrebbe dunque quale causa del proliferare dell'effrazione delle unità abitative abbandonate.
Quanto poi all'art. 2043 c.c., gli appellanti hanno ritenuto d'avere assolto alla prova a loro carico allegando e dimostrando l'esistenza del fatto illecito, del dolo o della colpa, del danno ingiusto patito e della ricorrenza del nesso di causalità tra l'illecito e il danno. Hanno anche ritenuto, contrariamente all'asserto speso in sentenza, che la colpa ascritta a risiede CP_36
nella “divergenza tra lo standard di comportamento che un soggetto deve tenere e quello che poi effettivamente tiene”, intesa e interpretata come “inosservanza della diligenza dovuta” in senso obiettivo e non soggettivo, ascrivibile a negligenza, mancanza di attenzione a salvaguardia dei beni altrui, imprudenza. La colpa di sarebbe ravvisabile nel non Controparte_36 avere adoperato le misure idonee ad evitare il danno che, ledendo diritti altrui, è ipso facto ingiusto. A tal fine hanno ribadito come il palese stato di abbandono degli immobili abbia causato il deprezzamento degli stessi nonché interferito con la vita degli abitanti, minata dal proliferare di delinquenza, con richiamo al danno cosiddetto da disagio abitativo, species del danno esistenziale da scadute condizioni di vita socialmente accettabili. Hanno dunque ritenuto a sé applicabile il principio di diritto per cui “il diritto del proprietario a conservare la gradevolezza dell'abitare non si arresta a ciò che si trova all'interno della casa ma si
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda espande a tutto il luogo circostante”, recato dalla sentenza della Corte regolatrice n. 20849 dell'11 settembre 2013.
Nessuna delle due obiezioni è, a parere del Collegio, idonea a sovvertire la statuizione del
Tribunale e a consentire che possa essere accolta la domanda di condannare CP_36
in quanto responsabile del nocumento procurato dalle occupazioni abusive da terzi.
All'osservazione dirimente per negare la possibilità di evocare l'art. 2051 c.c. - secondo cui non la cosa con un suo dinamismo proprio o indotto per l'impiego ordinario e atteso da chi ne fruisce ordinariamente o dal medesimo danneggiato, bensì l'abuso di questa da terzi neanche indicativamente nominati - nulla ha fondatamente obiettato parte appellante. Essa piuttosto ha reiterato la sua domanda, senza tuttavia misurarsi con il ragionamento giudiziale e senza opporre ad esso osservazione giuridicamente preferibile, se non richiamando principi di diritto astrattamente condivisi da questa Corte ma non calzati alla fattispecie.
Nell'occasione va ripetuto il principio di diritto per cui il titolo di responsabilità invocato – responsabilità da cose in custodia – presuppone la prova, gravante su chi agisce secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa custodita: l'esistenza di tale nesso, tuttavia, è esclusa in presenza di un fattore estraneo cui va equiparato il comportamento colposo dello stesso danneggiato nonché il fatto del terzo. Invero, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva dell'art. 2051
c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell''evento lesivo (Cassazione civile, n. 18317/2015).
Declinando i predetti principii alla fattispecie in esame, deve ritenersi, accedendo ad un ragionamento presuntivo sulla scorta delle emergenze processuali, che parte attrice non abbia assolto il predetto onere probatorio avendo allegato il danno dalle intrusioni negli immobili della parte già convenuta di estranei non autorizzati da alcuno e responsabili di comportamenti penalmente rilevanti.
All'omessa dimostrazione che parte convenuta, chiamata a rispondere soltanto perché proprietaria del compendio immobiliare occupato abusivamente da terzi, abbia concorso con quest'ultimi, procurando il nocumento in forma di “disagio abitativo” lamentato in citazione, non giova la reiterata richiesta di ammissione di prove genericamente formulate
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sul punto e meno che mai la consulenza tecnica con finalità palesemente esplorativa. Né dall'une né dall'altra sarebbe possibile comprendere in che modo possa essere stato il bene in titolarità non opportunamente mantenuto e custodito a procurare le lesioni patite, essendo invece quest'ultime ascrittee, secondo la medesima prospettazione attorea, al carico abitativo di un vasto numero di persone indicate – solo genericamente - come poco sociali perché non rispettose dei diritti altrui e sovente dedite alla criminalità, la cui presenza avrebbe deprezzato le proprietà immobiliari degli attori.
Tale allegazione non è fonte della responsabilità risarcitoria neppure declinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.. A stigmatizzare infatti la resistenza alle altrui condotte illecite, la società proprietaria, parte direttamente lesa dalle occupazioni, ha documentato d'avere sporto nel corso degli anni molteplici querele, purtroppo finora inevase, e d'avere intentato altrettante azioni giudiziali per detenzione sine titulo dinanzi al Tribunale di Napoli, soltanto alcune delle quali definite in maniera ad essa favorevole.
L'appellata nel rappresentare attraverso le denunce - querele depositate presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, il concreto pericolo che la disponibilità dell'immobile dagli occupanti possa aggravare i reati già commessi e agevolarne la commissione di ulteriori ha chiesto ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis c.p.p., il sequestro delle porzioni immobiliari, senza tuttavia ottenerlo, nonché intrapreso un tavolo di trattativa con la per rimediare con la sanatoria alla posizione di quanti ne hanno Controparte_38 occupato abusivamente gli alloggi, alla condizione - da verificare con le Autorità - di alcuni requisiti, quali l'assenza di condanne penali, il pagamento degli arretrati e la sottoscrizione di apposito contratto di locazione, riuscendo tuttavia a regolarizzare solo pochissime situazioni. ha fondatamente osservato come l'occupazione abusiva dell'immobile Controparte_36 nuoccia grandemente essa proprietaria, in quanto le rende impossibile accedere e conseguentemente intervenire sugli immobili e sugli impianti. Ebbene, a questa osservazione gli appellanti nulla hanno rilevato in contrario, non allegando alcuna condotta omissiva della loro avversaria che possa anche in maniera solo indiretta ascriverle la responsabilità del carico abitativo intollerato. In questo senso non è stata spesa alcuna ratio decidendi alternativa e preferibile alla motivazione del giudice di prime cure secondo cui “Il danno non patrimoniale e patrimoniale, quest'ultimo costituto dal deprezzamento degli immobili, è dunque un danno causato non dalla cosa ma dall'azione dell'uomo atteso che gli immobili occupati 8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dagli abusivi non costituiscono di per sé causa o concausa del danno, sotto il profilo dinamico. In questo caso, infatti, non è la cosa custodita che ha prodotto o concorso a produrre il danno, ma il fatto esterno e la cosa è solo il mezzo o l'occasione per la produzione del danno e non la causa (o concausa) dello stesso. Pertanto la fattispecie in esame va ricondotta unicamente nell'ambito dell'art. 2043 c.c..
Orbene ad avviso del Tribunale, sotto tale profilo, neppure è configurabile una responsabilità della convenuta. Infatti alla società proprietaria degli stabili non può rimproverarsi di non aver agito per ottenere il rilascio degli immobili illegittimamente occupati e di essersi disinteressata delle sue proprietà trattandosi di condotta non esigibile. Infatti l'obbligo di diligenza va sempre valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità sicché l'inerzia del proprietario, in questo specifico caso, non può costituire fonte di responsabilità rappresentando l'agire del proprietario una facoltà e non un obbligo. In ogni caso l'eventuale sgombero degli immobili e/o la regolarizzazione delle occupazioni con gli stessi soggetti o con soggetti terzi, come auspicato anche leggendo le missive agli atti, non sarebbe stata neppure efficace per scongiurare le condotte illecite denunciate. Infatti solo l'uso della forza, nei limiti previsti dalla legge, avrebbe assicurato il generale interesse degli attori alla convivenza ordinata e pacifica. Inoltre va detto che una domanda risarcitoria avrebbe potuto trovare ingresso solo se la convenuta avesse concorso alla realizzazione dei fatti denunciati, quale autrice o coautrice degli stessi, mentre il solo fatto di essere proprietaria degli immobili, ancorché consapevole dei fatti, non è idoneo a realizzare una sua responsabilità o corresponsabilità aquiliana. Pertanto un'azione risarcitoria avrebbe potuto essere configurabile solo nei confronti degli autori dei fatti illeciti denunciati in citazione, autori che non sono stati neppure individuati né risulta, al di là delle richieste di intervento inoltrate alle autorità competenti, richieste rimaste apparentemente prive di riscontro, e di una denuncia – querela nei confronti di che vi siano state denunce nei CP_36 confronti di chicchessia per i reati descritti in citazione a tutela dell'ordine pubblico e anche della propria incolumità”.
Ne consegue il rigetto integrale dell'impugnazione.
8. Al rigetto dell'appello segue la decisione sulle spese anche del grado che tuttavia si liquidano in misura modesta atteso che sono state rieditate questioni già tutte affrontate in dal Tribunale con considerazioni persuasive che hanno certamente agevolato la difesa della parte vittoriosa.
9. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2269/2023, pubblicata il 2 marzo
2023;
⎯ condanna gli appellanti alle spese del grado che liquida in € 3.950,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
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