Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
840/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentata dall'Avv. Cesare Parte_1
Federico Glendi, per procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
NO e Controparte_1 [...]
rappresentata Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato.
APPELLATI
E CONTRO
Procura generale presso la Corte di Appello di
NO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Corte
Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, annullare e/o riformare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di NO pubblicata il 5/2/2024, n. 368, resa inter partes,
e per l'effetto, ritenuto quanto esposto negli atti di
1
TL3012901395/2012 e della relativa relata di notifica;
accertare e dichiarare inoltre la falsità delle firme figuranti nella relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09720 130191706474
(recte: 09720130103398934) e nella relata di notifica di cui all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67109108805-7datata 7/6/2013 riguardante l'asserita notifica per posta della cartella di pagamento n. 09720130191706474 e delle relative relate di notifica, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione anche a norma dell'art. 226 c.p.c. Vinti compensi e spese di entrambi i gradi, con tutti i relativi accessori, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione in suo favore dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi, e vinte inoltre le spese di CTU e di CT di parte. Espressamente riconfermate per il resto, comunque di competenza dei giudici tributari aditi, le conclusioni assunte nei relativi atti. Espressamente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese ed istanze già proposte in primo grado, nulla escluso ed eccettuato. Previo in via istruttoria, riformata e/o revocata e/o modificata sul punto
l'ordinanza del Tribunale in data 2/3/2022, accoglimento delle istanze istruttorie tutte già
2 formulate in primo grado e allo stato non accolte, e in specie previa occorrendo richiesta di chiarimenti alla CTU ai fini dell'accertamento della falsità anche della terza firma in contestazione, nonché ancora, occorrendo, ammissione della prova testimoniale sul capitolo dedotto dalla querelante nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.
(pag. 4, sub 4), con i testi indicati.”
PER GLI APPELLATI: “Voglia Codesta Corte di
Appello, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza impugnate. Vinte le spese relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parole chiave: querela di falso
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
l Controparte_3 Controparte_4
e ed ha
[...] Controparte_2 sostenuto:
• di avere proposto ricorso avanti alla Commissione
Tributaria provinciale di NO avverso l'intimazione n. 09720169000088611, con la quale era stata diffidata a pagare, entro cinque giorni dalla notifica, l'importo di € 1.468.348,42 sulla base di n. 5 cartelle di pagamento (n.ri
09720120296513350000 di 297,60 euro,
09720130103398934000 di 848.082,19 euro,
09720130191706474000 di 4.368,52 euro,
09720130277049544000 di 163,26 euro e
09720130296349367000 di 366,37 euro) e dall'avviso di accertamento n.
TL3012901395/2012 (612.923,09 euro);
3 • che, nel relativo giudizio, la ricorrente aveva negato di aver ricevuto alcuna notifica dell'avviso di accertamento TL3012901395/2012, che, secondo la documentazione le era stato consegnato con raccomandata postale
76517414183-6, in data 10 settembre 2012 e da lei apparentemente sottoscritta;
• di aver proposto querela di falso sul punto nel relativo giudizio, non essendo la sottoscrizione della ricevuta a lei riferibile:
• che le cartelle 09720130103398934000 e
09720130191706474000 apparivano notificate, la prima tramite messo notificatore in data 15 febbraio 2013 alla portiera dello stabile e la seconda a mezzo posta, con avviso di ricevimento datato 7 giugno 2013, sempre sottoscritto dalla portiera;
• che quest'ultima, aveva Controparte_5 disconosciuto entrambe le sottoscrizioni;
• di aver proposto nel relativo giudizio querela di falso avverso la relata e avviso di ricevimento;
• che la Commissione Tributaria Regionale aveva sospeso il relativo giudizio, per la querela proposta;
L'attrice ha, quindi, proposto querela di falso in ordine:
1- alla propria firma figurante nell'avviso di ricevimento n. R/3820 di cui alla raccomandata
76517414183-6, relativo alla notifica datata
10.9.2012 dell'avviso di accertamento
TL3012901395/2012 per € 612.923,09, in quanto dalla stessa non apposta, e della relata di notifica a mezzo posta in tal modo formata (allegato 1 atto di citazione).
2- in ordine alla firma apposta nella
4 relata di notifica relativa alla cartella n.
09720130191706474 per € 4.368,52 datata
7.6.2013 (firma portiere);
3- in ordine alla firma apposta nella relata di notifica di cui all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67109108805 -
7, riguardante la notifica per posta della cartella n. 09720130191706474, in quanto non apposte da
, e delle relative relate di Controparte_5 notifica in tal modo formate .
Le controparti si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte.
La causa è stata istruita tramite acquisizione dei documenti oggetto della querela di falso in originale e tramite ctu grafologica.
All'esito, il Tribunale ha pronunciato la sentenza
368/24, datata 18 gennaio 2024 e pubblicata il 5 febbraio 2024, con la quale ha così statuito in dispositivo: “Rigetta Le querele di falso proposte.
Visto l'art. 226 c.p.c. si ordina la restituzione dei documenti impugnati (conservati presso la
Cassaforte del Tribunale), si dispone che a cura del
Cancelliere sia fatta menzione della sentenza sugli originali dei documenti e si condanna la parte querelante a una pena pecuniaria pari ad € 20,00.
Condanna a rifondere le spese Parte_1 sostenute nel presente giudizio dalle parti convenute, assistite con unica difesa, che liquida in complessivi € 14.103,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, spese di ctp se documentate. Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese della ctu, nella misura liquidata in fase istruttoria”.
Il Tribunale ha respinto la querela di falso, in
5 quanto fondata sulla “tesi secondo cui la eventuale falsità delle sottoscrizioni possa determinare la falsità delle relate di notificazione”, tesi che, però, era erronea, “dal momento che l'efficacia probatoria fidefacente di esse era limitata a quanto il pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, e non invece alla veridicità delle dichiarazioni ricevute”.
Infatti, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso unicamente rispetto alle attività che il p.u. attesta essere avvenute alla sua presenza, m a non rispetto a quanto non è oggetto di sua diretta percezione. Rispetto a tali ultime risultanze, la parte è ammessa a provare l'inesattezza, senza necessità di proporre querela di falso.
Secondo il Tribunale, quindi, risultava assistita da pubblica fede unicamente la circostanza secondo cui gli incaricati alla consegna si erano recati nei giorni indicati in Roma Via Calepodio n.
53 int. 16 – indirizzo di residenza di , Parte_1 ivi effettuando le tre consegne a soggetto che si era presentato, in un caso, il 10 settembre 2012, come destinataria persona fisica, e , in altre 2 occasioni (15 febbraio 2013 e 7 giugno 2013) come portiere addetto allo stabile.
L'istruttoria condotta non aveva affatto dimostrato che le circostanze così sintetizzate fossero false, con conseguente rigetto delle domande proposte.
2 Il giudizio di appello.
ha impugnato la sentenza in esame Parte_1 ed ha chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di accogliere le domande proposte.
6 L' e Controparte_4 [...]
si sono costituite in Controparte_2 giudizio ed hanno chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 aprile 2025, senza alcuna ulteriore istruttoria, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello.
Con il primo motivo, ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza impugnata , nella parte in cui aveva rigettato la querela, mentre essa avrebbe dovuto dichiarare la falsità della firma apparentemente dicente “ ”, figurante Parte_1 nell'avviso di ricevimento n. R/3820 di cui alla raccomandata 76517414183-6 e relativo alla notifica dell'avviso di accertamento
TL3012901395/2012. La firma dell'avviso di ricevimento era affetta da falsità materiale, in quanto non era riferibile all'appellante e l'avviso di ricevimento sottoscritto nello spazio relativo alla “firma del destinatario”, faceva prova dell'avvenuta consegna del plico raccomandato a mani proprie del destinatario stesso, fino a querela di falso, come da giurisprudenza costante .
Il Tribunale non aveva considerato che la falsità materiale della firma (in quanto non riferibile all'appellante), perché apocrifa, costituiva specifico ed autonomo oggetto di querela . La ctu disposta in corso di causa aveva dimostrato che la sottoscrizione non era riconducibile ad Pt_1
, prova che sarebbe stata corroborata
[...] dall'ammissione del capitolo di prova testimoniale
7 volto a dimostrare che l'appellante era a Roma il giorno della notifica.
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la querela, mentre avrebbe dovuto dichiarare la falsità delle firme apparentemente apposte dalla portiera dello stabile di Via Calepodio 53 in Roma, sig.ra , l'una sulla relata di Controparte_5 notifica relativa alla cartella n.
09720130103398934 in data 15/2/2013, e l'altra sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
67109108805-7 datata 7/6/2013 riguardante l'asserita notifica per posta della cartella n .
09720130191706474. Anche in questo caso, si trattava di una falsità materiale, in quanto la firma non era riferibile all'apparente sottoscrittore. Alla luce di quanto detto sopra, la domanda avrebbe dovuto essere accolta, tenuto conto del fatto che la CTU incaricata dott.ssa
- pur dando atto di aver potuto Persona_1 disporre, quali scritture di comparazione della firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67109108805-7 in data
7/6/2013, soltanto della carta di identità della sig.ra e del saggio grafico Controparte_5 acquisito da ausiliario in Roma - aveva tuttavia ritenuto di avere elementi sufficienti ad escludere, senza incertezze, la riconducibilità della firma anzidetta alla stessa . Controparte_5
Quanto alla firma del “Portiere” sulla relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09720130103398934 in data 15/2/2013, il ctu aveva sospeso il giudizio, ma tale conclusione non
8 era convincente, in quanto vi erano significative differenze tra la firma in verifica e le firme in comparazione, come evidenziato dal ctp del querelante. Parte appellante ha insistito per l'eventuale chiamata a chiarimenti del ctu.
Con il terzo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la querela, quando, invece, avrebbe dovuto accoglierla in ordine alla dedotta falsità della relata di notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento TL3012901395/2012, in quanto falsamente attestante la consegna dell'atto al destinatario , la quale avrebbe Parte_1 sottoscritto l'avviso di ricevimento n. R/3820 della raccomandata 76517414183-6. I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla sentenza impugnata non erano corretti, perché si riferivano a diverse ipotesi, nelle quali non c'era stata alcuna consegna diretta al destinatario e si fondavano su un presupposto erroneo e, cioè, che il pubblico ufficiale non fosse obbligato ad accertare l'identità del consegnatario, dovendo questi, ex art. 7 della legge 890/82, procedere, prioritariamente, alla consegna del piego nelle mani del destinatario e perciò onerandolo di procedere alla sua identificazione come tale . In subordine, l'appellante ha evidenziato che, al più, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la querela e non respingerla nel merito.
Con il quarto motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la querela in punto falsità della relata di notifica
9 della cartella n. 09720130103398934 in data
15/2/2013 e della relata di notifica della cartella n. 09720130191706474 di cui all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67109108805 -
7 datata 7/6/2013, in quanto attestanti la consegna dei rispettivi atti al portiere dello stabile sig.ra che viceversa non le Controparte_5 aveva sottoscritte. L'accertata falsità delle due firme, perché non di mano dell'apparente firmataria, comportava inevitabilmente la falsità delle due relate di notifica, in quanto att estanti la consegna degli atti a mani della portiera
. In subordine, l'appellante ha Controparte_5 sostenuto che il Tribunale avrebbe al più dovuto dichiarare inammissibile la querela invece che rigettarla.
Con il quinto motivo, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che aveva rilevato l'anomalia di ben 3 notifiche dirette allo stesso soggetto, eseguite da soggetti diversi, potessero essere falsificate nella firma del ricevente, in date diverse ma non troppo distanti fra loro, allo stesso indirizzo, e con la stessa dicitura per quanto riguarda l'attestazione delle generalità del portiere addetto. I rilievi così formulati erano palesemente inidonei a fondare qualsivoglia pronuncia di rigetto. Lo stesso pregiudizio sfavorevole all'attrice stava alla base dell'ordinanza collegiale 29-30/3/2023, di cui la querelante aveva subito denunciato la nullità.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha impugnato le statuizioni accessorie in punto menzione della sentenza ex art. 226, 1° comma, c.p.c., condanna
10 della parte querelante al pagamento di una pena pecuniaria e al pagamento delle spese di lite, comprese le spese di CTU chiedendone la riforma.
4 L'infondatezza dei motivi di appello
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Questi i fatti di causa.
L' notificò ad Controparte_2 Parte_1
l'avviso di accertamento TL3012901395/2012 in data 4 settembre 2012, a mezzo posta. Sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
76517414183-6 (doc. 1 di parte appellata), fu apposta la firma apparentemente riconducibile ad in data 10 settembre 2012 (doc. 2 di Parte_1 parte appellante).
Il 15 febbraio del 2013, il messo notificatore notificò la cartella n. 09720130103398934, avente come destinataria , all'indirizzo di via Parte_1
s. Calepodio 53, Roma. Nella relata, si indicò come consegnataria la portinaia dello stabile,
[...]
, alla quale risulta apparentemente CP_5 riferibile la firma ivi apposta (doc. 2 di parte appellante).
Infine, il 7 giugno del 2013 fu consegnata, sempre a mezzo posta, allo stesso indirizzo, la cartella n.
09720130191706474. Anche in questo caso,
l'avviso di ricevimento della raccomandata, riportò la firma (apparentemente) della portinaia dell'immobile, . Controparte_5
Nel relativo giudizio innanzi alla commissione tributaria, ha proposto la querela di Parte_1 falso in via incidentale, contestando di aver sottoscritto la ricevuta della raccomandata
11 76517414183-6, e negando che anche le altre notifiche fossero state effettuate, in quanto l e sottoscrizioni apparentemente riferibili alla portinaia non era no state da Controparte_5 lei apposte.
La relata di notifica è un atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa fede, fino a querela di falso della “provenienza del documento dal p.u. che lo ha firmato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti alla sua presenza”.
Oggetto di tale fede privilegiata è solo quanto percepito direttamente dal p.u., nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.
Il contenuto "intrinseco" delle dichiarazioni riportate dall'ufficiale notificante, di cui questi abbia avuto conoscenza dalle parti o dai terzi, e quanto appreso al di fuori dei suoi obblighi istituzionali, non hanno valore di prova legale e non costituisce oggetto di querela.
Nella specie, quindi, si tratta di capire qual è la portata dell'efficacia probatoria della relata in merito all'identità dei soggetti ai quali gli atti risulterebbero consegnati.
Seppur sul punto esiste un contrasto giurisprudenziale, la Corte di Appello aderisce alla tesi sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29974/17, richiamata dal provvedimento impugnato.
Il caso esaminato da tale sentenza è quasi identico al presente. Anche in quel caso, infatti, il ricorrente aveva proposto querela di falso relativamente a due relate attestanti la
12 sottoscrizione delle stesse da parte della querelante, che ne intendeva far dichiarare la falsità. Secondo la Suprema Corte, tali attestazioni, contenute nella relata, “null'altro dicono se non che una persona si è presentata all'ufficiale notificante indicando le generalità del consegnatario, in quanto non ricade su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'ar t. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n.
2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
In termini analoghi, si vedano Corte di Appello
L'Aquila, sez. I, 10 settembre 2020 n. 1124, nonché Cass. 8828/24, in motivazione, secondo cui, “per consolidato orientamento di nomofilachia, non rientrano la autenticità della sottoscrizione apposta dal consegnatario in presenza dell'ufficiale notificatore e la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese (circa la qualità legittimante la ricezione dell'atto) dallo stesso consegnatario, del quale l'ufficiale notificatore non
è tenuto a riscontrare l'identità e i rapporti con il destinatario della notifica (così, Cass 12577/23;
Cass. 29871/19; Cass. 26134/16)”.
Non esiste un obbligo da parte del p.u. notificatore di identificare il consegnatario dell'atto. Essendo questi privo del potere di verificare l'identità di colui a cui consegna l'atto, la relativa attestazione
13 contenuta nella relata non costituisce una circostanza da lui accertata, né rientrante nei suoi obblighi istituzionali e, quindi, non c'è alcuna ragione per attribuire fede privilegiata alle generalità rilasciate dal consegnatario.
L'assenza di un potere di verifica delle generalità del consegnatario da parte del p.u. addetto alla notifica è affermata anche da Cass. 14279/24, che pure aderisce all'orientamento contrario, secondo cui la relata attesta fino a querela di falso che l'atto è stato consegnato al destinatario .
Se è vero che il p.u. deve prioritariamente accertare che l'atto notificando sia consegnato al destinatario, è anche vero che tale accertamento viene condotto limitandosi a recepire quanto a lui riferito da chi riceve l'atto.
Da quanto precede, discende che non è necessaria la querela di falso per contestare la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto da altri, potendo questa essere contestata con ogni mezzo di prova.
La querela di falso è l'unico strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli articoli 2700 e 2702 c.c. di un documento, mediante l'accertamento della sua falsità; essa è finalizzata a privare un atto pubblico della sua intrinseca idoneità "a far fede",
a servire, cioè, come prova privilegiata di atti o di rapporti, precludendo ogni prova contraria (Cass.
8362/00). Essendo questa la sua funzione, essa può essere proposta rispetto a quanto è, sul piano probatorio, coperto dall'efficacia di prova legale.
Tuttavia, la relata di notifica ha tale efficacia
14 rispetto all'attestazione da parte dei p.u. di essersi recato all'indirizzo di via s. Calepodio 53,
Roma e di aver consegnato i relativi atti a persona qualificatasi, in 2 occasioni, come
[...]
ed in una come . CP_5 Parte_1
Parte appellante non ha dimostrato affatto che tali attività non furono eseguite .
Ne discende il rigetto delle domande proposte.
Parte appellante non ha, poi, alcun interesse ad ottenere una riforma della sentenza che dichiari inammissibile la querela in luogo del rigetto;
infatti, il dispositivo va letto in stretta connessione con le motivazioni, che chiariscono qual è la portata del diniego della falsità della relata, esclusa per circostanze che non sono state accertate dal p.u.
5 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (parametri minimi), secondo il valore indicato dalla sentenza di primo grado.
PQM
Respinge l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
NO n. 368/24, datata 18 gennaio 2024 e pubblicata il 5 febbraio 2024; condanna a rifondere a Parte_1 [...]
e Controparte_4 Controparte_6
le spese di lite del giudizio di
[...] appello, spese che liquida in 7.160,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante, di un
15 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
NO 9 aprile 2025
Il relatore il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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