Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 30 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/08/2023, n. 13466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13466 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 13466/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2022, proposto da IA RM LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 209/25.01.2022, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO;
- nonché, per quanto occorrer possa, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso
- della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania;
- del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea.
- Per la condanna delle Amministrazioni intimate all' attivazione di procedure compensative;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 9 febbraio 2022 e depositato il successivo 11 febbraio 2022, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il competente Dipartimento del Ministero dell’Istruzione ha respinto, per due ordini di motivi, l’istanza presentata dall’interessata ai fini del riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito in Romania: con il primo per la “mancanza di attestazione del Ministero rumeno, considerata “unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita”; con il secondo motivo il Ministero, nell’atto impugnato, si è poi ritenuto incompetente per il riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero, competenza ritenuta del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente deduce plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo in particolare la violazione della normativa europea e nazionale in tema di riconoscimento di titoli di specializzazione rilasciati da altro paese dell’Unione Europea e contestando la ritenuta incompetenza del Ministero dell’Istruzione nel riconoscimento del ridetto titolo. Ha concluso con istanza cautelare e di notificazione del ricorso per pubblici proclami oltre che per l’accoglimento dello stesso.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca con atto di mero stile.
3. Con ordinanza del 9 marzo 2022 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, ordinando il riesame dell’istanza tramite comparazione tra la formazione svolta all’estero e quella richiesta in Italia; il Ministero non ha dato prova di aver eseguito la detta ordinanza.
4. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2022 la causa è stata rinviata a quella odierna in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato come da ordinanza di rimessione del 1° luglio 2022, n. 5519.
5. Infine all’udienza pubblica del 4 luglio 2023 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti assorbenti ragioni.
1.1 In punto di fatto va rilevato che parte ricorrente ha prodotto in atti, tra gli altri attestati, l’Adverinta rilasciato dal Ministero dell’Educazione nazionale e dall’Università “Dimitri Cantemir” di Bucaret il 6 giugno 2018 dal quale risultano gli esami svolti nel percorso formativo di “Integrazione e inclusione nel sistema di istruzione” presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione della ridetta Università rumena.
Nel merito, dunque, il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022) ha affermato che:
- l’Adverinta “è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED”;
- “Il Ministero appellante deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”;
- peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa”.
Con specifico riferimento poi all’insegnamento di sostegno, la sentenza citata (Ad. Pl. n. 22/2022) evidenzia poi che i docenti, “come gli odierni ricorrenti, dopo aver visto riconosciuto in Romania il percorso di studi universitari svolto in Italia, conseguono l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno in Romania all’esito di specifico corso di studi. Costoro hanno, dunque, acquisito tutte quelle competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell’insegnante di sostegno, in Romania come in Italia. Si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell’educazione, dello sviluppo, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nell’educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un’attività di tirocinio di 120 ore, sia presso istituti rumeni che rientrano nell’ambito delle scuole cd. “speciali” previste in Romania, e sia in scuole che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria”.
Pertanto in base ai principi ora richiamati, l’amministrazione è tenuta a valutare la formazione svolta nel caso in esame dall’interessata in Romania, verificandone l’idoneità ed imponendo, ove necessario, adeguate misure compensative.
1.2 Ma il provvedimento si presenta illegittimo anche sotto l’altro profilo, peraltro come dedotto da parte ricorrente, in ordine alla incompetenza ritenuta dal Ministero sulla questione sottopostagli.
Il Tribunale, in particolare ritiene illegittima l’affermazione secondo la quale si verterebbe in materia di riconoscimento di titoli di studio con la conseguente competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e non del Ministero dell’Istruzione.
Sul punto va rilevato che si verte in materia di riconoscimento della formazione svolta all’estero al fine di consentire l’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno e non del riconoscimento di un mero titolo di studio.
Conseguentemente, la relativa competenza è indubbiamente attribuita al Ministero dell’Istruzione alla luce dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, secondo cui spetta tra l’altro al Ministero dell’Istruzione l’“organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca” nonché il “riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale” (v. recentemente in argomento anche Consiglio di Stato n. 9652/2022, 1361/2023).
2. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza di riconoscimento alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con eventuale sottoposizione della ricorrente a misure compensative.
3.Tenuto conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali, risolti dall’Adunanza Plenaria dopo l’adozione del provvedimento impugnato, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in epigrafe indicato e dispone il riesame della posizione di parte ricorrente, con eventuale sottoposizione dell’interessata a misure compensative.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO