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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 277 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 11/10/2024 comunicata il 14/10/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. Parte_1
fis. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Cannas in virtù di C.F._1
mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il recapito digitale di quest'ultimo:
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APPELLANTE
E
(cod. fis. - P.Iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L. Pellegrino n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannino che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLATA nata a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_2
) ed ivi residente nella Via G. Leopardi n. 22 C.F._2
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 1108/2021 del 05/11/2021 del Tribunale di EL PO di
OT nel procedimento R.G. 1755/2010.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 18/12/2010 ha chiamato in Parte_1
causa innanzi al Tribunale di EL PO di OT la propria figlia CP_2
e la chiedendo il risarcimento dei danni subiti in
[...] Controparte_1
occasione e dipendenza del sinistro stradale avvenuto in EL PO di OT in data 03/12/2008. L'attrice esponeva che si trovava all'altezza del civico n. 59 della Via
Giacomo Leopardi e mentre attendeva che la figlia ultimasse le Controparte_2
necessarie manovre di disimpegno dal parcheggio ivi esistente al fine di immettere l'autovettura Renault Clio targata BG650FZ, di proprietà della conducente, sulla carreggiata di marcia in direzione monte-valle, veniva accidentalmente e violentemente colpita da detta autovettura a causa di una inaspettata e repentina manovra in retromarcia;
l'attrice precisava che la manovra avveniva in situazione di scarsa visibilità causata dalla pioggia insistente in quel momento e si verificava nel preciso istante in cui, trovandosi in compagnia della sorella era appena scesa dal Parte_2
marciapiede e stava per salire a bordo dell'autovettura. A causa dell'impatto l'attrice cadeva rovinosamente in terra provocandosi gravissime lesioni con postumi invalidanti anche permanenti per le quali era trasportata al pronto soccorso del P.O. CP_3
di EL PO di OT ove le era riscontrato “trauma carnico con frattura dell'osso frontale sx, valida contusione spalla dx e braccio sx, sublussazione acromio claveare sx” e quindi effettuava successiva fase di lunga riabilitazione, e pertanto chiedeva alla ed alla quale compagnia CP_2 Controparte_1
assicuratrice la r.c.a., il risarcimento di tutti i danni quantificati in Euro 51.416,09.
pag. 2/8 Nell'instaurato giudizio R.G. 1755/2010 si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello, mentre rimaneva contumace. Controparte_2
La causa era istruita con prove testimoniali e consulenza medico legale e quindi, sulle conclusioni delle parti, era posta in decisione.
Con sentenza del 05/11/2021 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda ritenendola non provata ed in contrasto con quanto risultante dal certificato medico redatto al pronto soccorso nel quale non è fatta menzione di incidente stradale;
il decidente ha inoltre rilevato che sebbene il fatto, per come descritto, è stato confermato dai testi escussi, le testimonianze appaiono non limpide e imprecise, ed anche l'indicazione dell'orario del sinistro appare viziata da evidenti incongruenze.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello, mentre invece è rimasta
[...] Controparte_2
contumace.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
11/10/2024 comunicata il 14/10/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benché regolarmente Controparte_2
citata, non si è costituita nel giudizio.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la sentenza di prime cure ritenendola totalmente erronea ed illegittima, evidenziando innanzi tutto che non sussiste alcuna divergenza tra l'orario indicato in citazione e quello indicato nel modello CAI e nelle dichiarazioni dei testi escussi, ed afferma che emerge con assolta chiarezza come nel predetto modello di denuncia di sinistro il numero “1” dattiloscritto nella casella posta in alto a sinistra, si trova sulla linea che demarca la casella stessa ed è leggermente ribassato rispetto agli altri numeri, tale da potersi ritenere che l'orario ivi indicato è certamente quello delle 18.00 e non delle 8.00. L'appellante ritiene che la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure sia stata incongruente, in quanto, entrambi i testi escussi all'udienza del 15/12/2011 hanno confermato pag. 3/8 la dinamica dell'accaduto, il luogo e le modalità, descrivendo quindi i fatti per come si sono verificati in loro presenza, comprovando quanto denunciato dall'appellante e dalla sua investitrice , e pertanto che la questione relativa alla divergenza dell'orario Controparte_2
è da considerati ininfluente ai fini di stabilire l'attendibilità dei testi. In proposito osserva che i testi hanno confermato il giorno dell'incidente e lo inquadrano nel tardo pomeriggio intorno alle 17.30 circa e tale anticipazione di sola mezz'ora rispetto all'orario che risulta nel CAI, non può da sola incidere sulla loro inattendibilità, in quanto, non può pretendersi da parte dei testi, dopo tre anni dal fatto, un ricordo con assoluta precisione dell'ora esatta in cui si è verificato l'incidente, e comunque è necessario valutare le testimonianze nella loro interezza. In conclusione, secondo l'appellante, la valutazione operata dal Giudice riguardo l'attendibilità dei testi non trova riscontri tangibili, in quanto l'unica eventuale incongruenza relativa all'ora dell'incidente è del tutto ininfluente dinnanzi alla articolata, precisa ed incontestata descrizione del sinistro perfettamente coincidente con quanto denunciato nel modello CAI.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce che le conclusioni cui è giunto il
Giudice di prime cure con riferimento alla mancata dichiarazione di responsabilità altrui nella verbalizzazione del referto del pronto soccorso in ordine all'incidente, appaiono del tutto irrilevanti e prive di valido ed efficace pregio probatorio ed inidonee a porre in dubbio la verificazione del sinistro per cui è causa, e ciò per il solo fatto che nel predetto certificato è indicata la dicitura “incidente in strada” senza altra specificazione. Sul punto osserva che, fermo restando il fatto che quando un paziente si presenta al pronto soccorso dopo aver subito un incidente con gravi lesioni fisiche, sicuramente non si preoccupa di precisare la dinamica dello stesso ma, piuttosto, chiede solo di essere visitato, proprio nel caso in esame va considerato il comprensibile stato confusionale in cui l'appellante versava in quel frangente nel quale si è limitata solamente a precisare di aver subito le lesioni a causa in un incidente in strada.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole della condanna alla rifusione delle spese di lite conseguenziale al rigetto della domanda.
Osserva la Corte che i motivi di appello, stante la stretta connessione fra essi, possono essere trattati congiuntamente.
pag. 4/8 L'appello è infondato e va rigettato;
la Corte ritiene di concordare con la valutazione fatta dal
Giudice di prime cure sia con riferimento alle incongruenze in ordine alla ricostruzione dell'evento per come risultante dalla fase istruttoria come pure in ordine al certificato di pronto soccorso.
In merito alla valenza del certificato di pronto soccorso la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con ordinanza n. 31289 del 24/10/2022 ha ribadito l'orientamento secondo il quale il detto verbale fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese, con il solo limite che non può estendere la propria efficacia a fatti non citati nel verbale che attengono all' an della responsabilità invocata;
il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese.
Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato.
Il certificato va quindi considerato atto pubblico fidefacente, caratterizzato oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, anche dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice.
Nella fattispecie per cui è causa il certificato redatto dal pronto soccorso di EL PO di
OT riporta le indicazioni “Dettaglio problema: incidente in strada” come pure nessuna indicazione nell'apposito spazio dedicato alla “Responsabilità altrui”.
Dovendosi conferire fede pubblica a tali indicazioni ne consegue che dalle informazioni tratte dalla danneggiata il medico, quale pubblico ufficiale, ha qualificato l'evento non già come incideste stradale con possibile attribuzione di responsabilità a terzi, ma semmai come semplice incidente in strada, potenzialmente anche autonomo, ma comunque non riconducibile a fattispecie di circolazione stradale e non avente coinvolgimento dei terzi in ordine alla cause determinanti lo stesso;
del resto la stessa precisazione “incidente in strada” porta a ritenere solamente che si sia trattato di un evento accaduto in strada, e non in casa o pag. 5/8 comunque in area privata, ma non necessariamente che l'evento in questione sia collegato alla circolazione di mezzi.
La valutazione del Giudice di prime cure è corretta e del resto l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, essendo del resto insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (cfr. Cass. ordinanza del 28/07/2020 n.16030).
Nemmeno può accogliersi lo spunto difensivo dell'appellante in ordine alle conseguenze negative derivanti dal possibile stato confusionale della paziente innanzi al medico accertatore;
l'assunto è potenzialmente fondato ma nella fattispecie risulta indicato nel medesimo certificato che lo stato di coscienza dell'appellante risultava essere “Lucido-orientato”, a ciò aggiungendosi il fatto che le dichiarazioni non sono state rese nella immediatezza del fatto ma semmai quando era già trascorso un certo lasso di tempo dall'evento, comprendente oltre che la prima fase ad esso successiva anche il trasporto in ospedale ed i tempi tecnici di accettazione e triage.
Altrettanto condivisibili sono le valutazioni del Tribunale in merito alle testimonianze ritenute
“non limpide e imprecise,” ed anche in merito alla indicazione dell'orario del sinistro apparsa viziata da evidenti incongruenze.
L'appellante si sofferma sulle indicazioni dell'orario per come indicate sul CAI, per quanto sul punto il decidente non ha rilevato alcuna incongruenza rispetto al CAI ma evidentemente l'ha notata nel confronto degli orari indicati nelle dichiarazioni dei testi (17.00 o ); non può Tes_1 invece non rilevarsi una ulteriore incongruenza laddove la teste , zia Testimone_2
pag. 6/8 dell'appellante, descrive la dinamica del sinistro come teste oculare che ha assistito al sinistro, per quanto l'altra teste , sorella dell'appellante e quindi nipote della Parte_2 Tes_2
riferisce che solo “successivamente all'urto è arrivata mia zia” con ciò non essendo chiaro se quanto dichiarato dalla suddetta teste possa essere ritenuto attendibile o solo riferito Tes_2
de relato.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1108/2021 del 05/11/2021 del Parte_1
Tribunale di EL PO di OT nel procedimento R.G. 1755/2010, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
3) Condanna al rimborso in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1
di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi
[...]
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
pag. 7/8 4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 8/8