Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
NOCERA DANIELE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to GUBBIOTTI Controparte_2
EMIDIO MATTIA e dell'Avv. VALENTINA PROIETTI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/03/2024 , ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione dal coniuge, premettendo di aver contratto matrimonio in data Controparte_2
02.07.2000 in Amelia (TR), e che dall'unione sono nati i figli: nata in [...] il Per_1
13.11.2000 e nato a [...] il [...]; che per differenze caratteriali i rapporti tra i Per_2 coniugi si sarebbero deteriorati tanto da rendere impossibile la prosecuzione della vita in comune, tanto che gli stessi sarebbero di fatto separati dall'anno 2005. Quanto alla situazione delle parti il ricorrente ha rappresentato che la resistente sarebbe economicamente autosufficiente, precisando di svolgere attività di autotrasportatore, e che entrambi i figli sarebbero parimenti autosufficienti. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, senza assunzione di alcun provvedimento per i figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
con vittoria di spese.
La resistente costituitasi ha dichiarato di non opporsi alla separazione, Controparte_2 contestando le allegazioni della controparte e formulando proprie richieste in ordine alle pronunce accessorie, e chiedendo venisse posto a carico del contributo per il mantenimento della figlia CP_1
per la somma ritenuta opportuna dal Tribunale, in considerazione della asserita Persona_3 non raggiunta indipendenza economica della figlia, con assegnazione a sé della casa familiare e l'attribuzione della quota di proprietà del marito, contestualmente condannando il ricorrente a tutti gli adempimenti relativi;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.10.2024 sono comparse le parti;
all'esito i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, e quale provvedimento provvisorio è stata rigettata la richiesta di porre a carico del padre contributo per il mantenimento della figlia All'esito dell'udienza Per_1 la Presidente delegata ha formulato la seguente proposta conciliativa: pronunciare la separazione, senza alcun contributo per la figlia a spese compensate.
Alla successiva udienza le parti hanno accolto la proposta conciliativa formulata dalla Presidente delegata chiedendo l'emissione della sentenza. La decisione è stata quindi rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La domanda di separazione deve, pertanto, essere accolta.
Le parti non hanno formulato all'esito del procedimento alcuna domanda accessoria.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
2 dichiara la separazione personale tra i signori e Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in AMELIA - TR in data 02/07/2000 ;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AMELIA -
TR (atto 32, parte 2, serie A01, dell'anno 2000);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/02/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
3