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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Fallimentare Ufficio di Cosenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Francesca Familiari giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ CONCORDATO PREVENTIVO E SENTENZA DI
APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
sul ricorso n. 49/2024 PU:
Part Fin. Im. , Pt_2 Parte_3 Parte_4
nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Fernando Esposito;
RICORRENTI
nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Antonio Cortese;
INTIMATA
PREMESSO IN FATTO
Par Con ricorso depositato in data 29.04.2024, le società e e i Consorzi Operatori Pt_5 Pt_2
CC e chiedevano dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_3 Parte_6
giudiziale della società ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti Controparte_1
dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Nel corso del procedimento unitario sono stati acquisiti i prospetti delle pendenze verso l'erario e verso l'INPS delle resistenti;
sono stati inoltre richiesti alla Camera di Commercio i bilanci depositati negli ultimi 3 anni e all'Agenzia delle Entrate le relative dichiarazioni dei redditi presentate. 2
In data 13 giugno 2024, antecedentemente alla prima udienza fissata per l'apertura della liquidazione giudiziale, la società intimata presentava ricorso ex art 44 CCII per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione..
All'udienza del 20 giugno 2024 il giudice delegato, preso atto del deposito del ricorso per la concessione dei termini di cui sopra, si riservava di riferire al collegio.
Esaminato il ricorso e rilevata la regolarità formale dello stesso, il collegio concedeva i termini richiesti e in data 29 agosto 2024, scaduti i termini concessi dal Tribunale, la società depositava piano e della proposta di concordato preventivo.
Esaminati il piano e la proposta di concordato preventivo presentatiti dalla società ed acquisito il parere del commissario giudiziale, il collegio, con provvedimento del 23 ottobre 2024 fissava innanzi a se udienza ex art. 47, comma 4 CCII.
All'udienza del 20 novembre sentite le parti la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
RITENUTO IN DIRITTO
In primo luogo occorre rilevare che la domanda di concordato presentata da Controparte_1
risulta essere inammissibile.
Come premesso, con provvedimento del 23 ottobre 2024, ravvisata l'inammissibilità della proposta di concordato, il tribunale rappresentava, in primo luogo che l'organo amministrativo aveva deliberato, in riferimento alla presentazione della domanda ex art. 44 CCII, di redigere e predisporre una domanda e di un piano di concordato preventivo di tipo liquidatorio, mentre il piano e la proposta presentati in data 29 agosto 2024 afferiscono ad un concordato in continuità.
Veniva evidenziato, inoltre, che il creditore non aveva provveduto a raccordare in maniera idonea i debiti fiscali e contributivi con il piano, producendo adeguata certificazione, ne' aveva provveduto a produrre una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione per come previsto dall'art. 39, comma II, CCII benché presenti nella centrale rischi di Banca d'Italia operazioni di finanziamento (leasing) e riscossione premi assicurativi per importi rilevanti a titolo di risarcimento danni.
Il proponente, inoltre, aveva omesso di mandare al commissario giudiziale la comunicazione preventiva relativamente alla stipula del contratto di locazione per l'apertura del punto vendita di
RE (peraltro nel medesimo punto in cui era stata precedentemente aperto e chiuso dalla medesima società un punto vendita – come da visura camerale), nonché di aver ricevuto avviso di sfratto ( dal punto vendita di IB (SA), come prescritto dalla Legge. Pt_2 3
Infine, il piano stesso non conteneva una sufficiente descrizione e definizione delle classi dei creditori, un inadeguato piano previsionale dei ricavi e della redditività aziendale, nonché una evidente indeterminatezza nell'indicazione della finanza terza con cui s'intende finanziare il piano.
All'udienza del 20 novembre l'intimata ha rappresentato di aver superato, tramite nuove produzioni, le criticità evidenziate dal Tribunale, avendo, in particolare, prodotto nuova delibera dell'organo assembleare in ordine alla proposizione di un concordato in continuità.
Non si può, tuttavia fare a meno di evidenziare come il Tribunale non avesse concesso termine per effettuare alcun tipo di integrazione al piano e che le criticità rilevate potevano essere giustificate ma non integrate.
Con la propria memoria la società ha, invece, confermato come tutte le criticità rilevate affliggessero effettivamente.
In particolare, appare tardiva la delibera assembleare del 25 ottobre 2024 che rettifica la precedente delibera societaria, ne' si ritiene che essa possa sanare quanto deliberato precedentemente, questo perché tale delibera ha funzione pubblicitaria (si ricorda infatti che la stessa viene pubblicata nel registro delle imprese) verso i consociati a cui vengono rese note, prima della presentazione del piano e della proposta, le azioni che la società intende porre in essere per far fronte alla crisi economica e finanziaria. Non appare, pertanto, indifferente che venga deliberato di presentare un piano di concordato liquidatorio o in continuità.
Si deve evidenziare poi che la società ha violato gli obblighi informativi nei confronti del
Commissario giudiziale e anche tali inadempienze non appaiono sanabili.
Infine, seppur la società si è sforzata di emendare il piano indicando le classi di creditori e quantificando e indicando la provenienza della finanza esterna, rimane ancora del tutto vago il piano industriale che consentirebbe, attraverso i flussi di cassa, di sanare l'enorme debito pregresso consolidatosi negli anni.
In particolare la società non ha spiegato in alcun modo come intende raggiungere una redditività tale da consentire la messa a disposizione di liquidità sempre crescenti tra l'anno 2025 e l'anno 2029 (sino a mettere a disposizione per l'anno 2029 ben 200.000,00 euro) senza effettuare particolari investimenti e mantenendo comunque in equilibrio finanziario la gestione corrente della società.
Per tutti tali motivi il tribunale non può che confermare il giudizio di inammissibilità del piano e della proposta di concordato in continuità aziendale presentato dalla società Controparte_1 4
La domanda di apertura di liquidazione giudiziale presentata dagli istanti è invece fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 121 del CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. d) del CCI fornisce la definizione di «impresa minore»: (che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila) a cui non si applicherà la disciplina della liquidazione giudiziale.
Dall'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi prima dell'entrata in vigore del CCII, ma che si ritiene applicabile nella misura in cui il nuovo codice ricalca la precedente normativa, è onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di cui al precedente art. 1, co 2, LF (tra le tante cfr. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548).
Ai sensi dell'art. 49, co. 5 CCII, come previsto anche dalla precedente disciplina “non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Il codice ha, pertanto, recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in sede di accertamento del superamento della suddetta soglia, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila. Tale valutazione, inoltre, deve essere effettuata al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19414).
Il Codice definisce, inoltre, il requisito dell'insolvenza all'art.
2. co 1, lett. b) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” 5
Anche in questo caso appaiono applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in vigenza della precedente disciplina.
Lo stato di insolvenza deve essere inteso, pertanto, come situazione non transitoria di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice,
indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr.
Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
Venendo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, avendo la debitrice ha sede legale in Cosenza,.
Non vi è dubbio alcuno che l'intimata debba ritenersi soggetta alle disposizioni della liquidazione giudiziale, rilevato, tra l'altro che essa stessa ha richiesto l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi regolati dagli artt. 40 e s.s. CCII.
Ad ogni modo si rileva che avendo un carico tributario di oltre un milione di euro (si cfr. prospetto trasmesso da Agenzia Entrate – Riscossione) sussiste il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
n. 3 CCII.
Per quanto concerne, infine, il requisito dell'insolvenza, la società presenta una situazione di bilancio che non consente di ritenere che tramite la gestione ordinaria possano essere ripianati gli ingenti debbi contratti non solo verso l'erario, ma anche verso i fornitori.
In particolare la società evidenzia debiti per oltre 5 milioni di euro ( che con il piano prevedeva di soddisfare in misura inferiore ad un quinto) non ha cespiti da liquidare, ne si può prevedere che con la gestione futura riuscirà a soddisfare tale ingente esposizione, derivante da anni in cui l'attività
economica ha prodotto perdite o comunque utili non superiori ai 20.000,00 euro.
Per tali motivi si ravvede lo stato di insolvenza intesa come incapacità della ricorrente di assolvere alle proprie obbligazioni in maniera strutturale.
Alla luce di quanto sopra richiamato deve, pertanto, essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
P. Q. M.
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Il Tribunale di Cosenza, collegio fallimentare, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede:
1. Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (p.i. Controparte_1
), con sede in Cosenza, in via G. Mancini n. 132 ; P.IVA_1
2. Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;
3. curatore la dott.ssa con invito ad accettare l'incarico entro due CP_2 Persona_1
giorni dalla comunicazione della nomina;
4. Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
5. Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI;;
6. dispone che il curatore proceda, secondo l'art. 193 CCII. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
7. Fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 13 maggio 2025 ore 09:30 davanti al Giudice Delegato (presso il palazzo di Giustizia, piano primo);
8. Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso 7
della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
9. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
10. Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
11. Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
12. Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
13. Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024
Il giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariarosaria Savaglio dott.ssa Rosangela Viteritti