Articolo 10 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 9Articolo 11
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16 febbraio 1963
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16 febbraio 2001
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23 agosto 2016
Art. 10.

Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione ((ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,)) l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.
Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato.
Entrata in vigore il 23 agosto 2016
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