Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00908/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5684 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio, 66;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Napoli sull’atto stragiudiziale della ricorrente, trasmesso a mezzo pec il 19/9/2024;
e per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Napoli di concludere il procedimento avviato con la diffida del 19/9/2024, adottando il provvedimento finale espresso di accoglimento dell’istanza e procedendo alla restituzione dell'area a favore della ricorrente, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
La ricorrente espone di essere proprietaria di un'area di circa mq. 600, sita in Napoli alla -OMISSIS-, riportata in Catasto a-OMISSIS-, sulla quale veniva costruito un fabbricato su due livelli (piano terra e piano primo); tale immobile era oggetto di istanza di condono, prot. gen. n. -OMISSIS- (prot. Dip. Assetto del Territorio n. -OMISSIS- pratica condono edilizio n. -OMISSIS-).
Successivamente, il predetto immobile era interessato da lavori ulteriori, consistenti nella sopraelevazione dei piani secondo, terzo e quarto, risultando così il fabbricato composto da 5 piani fuori terra, riportati in Catasto Fabbricati al -OMISSIS-
Con disposizione dirigenziale del Servizio Antiabusivismo Edilizio n. -OMISSIS-, il Comune di Napoli ordinava alla sig.ra -OMISSIS- la demolizione dei piani secondo, terzo e quarto, siccome abusivi.
Con provvedimento dirigenziale n.-OMISSIS-, accertata l’inottemperanza all'ordinanza di demolizione, il Comune acquisiva le opere abusive, costituite dal piano secondo, terzo e quarto del fabbricato e l’area di sedime.
Ciò premesso, la ricorrente lamenta che l’acquisizione aveva riguardato indebitamente un’area di 600 mq., pur riguardando la demolizione i piani in sopraelevazione; per di più tale area, indebitamente trattenuta dal Comune di Napoli e non restituita alla sig.ra -OMISSIS-, risultava tuttora in stato di totale abbandono e degrado, per mancanza di alcuna pur minima manutenzione.
Tanto premesso, la ricorrente, con l’atto stragiudiziale del 19/9/2024, ha invitato e diffidato il Comune di Napoli alla restituzione dell’area di complessivi mq. 600, sita in Napoli alla -OMISSIS-, riportata in Catasto al-OMISSIS-.
A fronte dell’inerzia del Comune, la ricorrente ha adito questo Tribunale, denunciando la violazione dell’obbligo di provvedere e l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’atto di diffida. Deduce, inoltre, l’illegittimità della disposta acquisizione, nella parte in cui aveva ricompreso, indebitamente, anche l'area di sedime, ovvero la particella n. -OMISSIS-.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. La ricorrente, in particolare, non aveva mai impugnato l’ordinanza di demolizione, il che rendeva inammissibile ogni censura, proposta avverso il provvedimento di acquisizione; ed inoltre, tutto l’immobile, in quanto abusivo, nella sua interezza, era stato oggetto di ordine di demolizione e di conseguente acquisizione al patrimonio comunale. In assenza di un obbligo a provvedere, infine, il rimedio azionato, contro il silenzio ex art. 117 c.p.a, era radicalmente inammissibile.
La ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione
La ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Napoli sull’atto di diffida del 19/9/2024, e per l’effetto ordinarsi al Comune, previa nomina di un commissario ad acta, di provvedere al riscontro della predetta diffida con un provvedimento espresso e motivato. Ha chiesto, poi, accertarsi il proprio diritto alla restituzione dell'area, di complessivi mq. 600, sita in Napoli alla -OMISSIS-, riportata in Catasto al -OMISSIS-, in quanto, a suo avviso, illegittimamente acquisita al patrimonio comunale.
Ciò premesso, occorre, ai fini della decisione, ripercorrere le vicende che hanno interessato l’immobile in questione, come evidenziate dal Comune di Napoli, in sede difensiva.
Risulta, invero, che il detto fabbricato, inizialmente composto da soli due piani, è stato oggetto di procedura esecutiva di RE.S.A. n. -OMISSIS- ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in virtù di sentenza, emessa dal Tribunale di Napoli il 3.02.1992, divenuta irrevocabile il 29.03.1993.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune ordinava la demolizione dell’immobile, composto da piano terra e primo piano; constatata l’inottemperanza a siffatta ingiunzione mediante sopralluogo del 6.11.90, veniva disposta l’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime, con provvedimento n. -OMISSIS-.
La ricorrente realizzava ulteriori opere abusive e, precisamente, sul solaio di copertura, di mq. 170, del fabbricato, sopraelevava ulteriori tre piani per l’intera superficie, di cui l’ultimo con copertura a falde, tutti tompagnati a grezzo.
Siffatte opere erano oggetto di ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-. Stante la mancata esecuzione di tale ordine demolitorio, seguiva l’ordinanza n.-OMISSIS-, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime.
L’intero fabbricato, i primi piani abusivi e i successivi tre, diveniva oggetto della ulteriore procedura RE.S.A. n. -OMISSIS- e, successivamente, di decreto di demolizione; le operazioni di demolizione venivano ultimate nel febbraio del 2024.
Ciò detto, e passando all’esame del caso che ci occupa, s’osserva che, a prescindere dall’esame della questione di quali opere e manufatti il Comune possa legittimamente acquisire al proprio patrimonio, allorquando il sotteso ordine demolitorio riguardi una sopraelevazione abusiva, ciò che rileva, nel caso in esame, in via dirimente ed in senso ostativo all’accoglimento del ricorso, è che l’area di sedime, di cui la ricorrente pretende la restituzione, risulta definitivamente acquisita al patrimonio comunale, per effetto del provvedimento di acquisizione n.-OMISSIS-, con il quale il Comune accertava la mancata esecuzione dell’ingiunzione n.-OMISSIS-, relativa ai primi due piani abusivi, posti su una superficie di 170 mq. Tale provvedimento, invero, ha consolidato i propri effetti, perché non risulta che sia stato mai impugnato.
Analogamente, l’ordinanza di acquisizione n. -OMISSIS-, disposta in conseguenza della mancata esecuzione della ingiunzione n. -OMISSIS-, non risulta mai impugnata, nella parte in cui ha fatto espresso riferimento anche all’area di sedime.
Né potrebbe sostenersi, questa sede, che gli effetti dell’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale del 1991 siano stati paralizzati e vanificati dall’istanza di condono edilizio, che la ricorrente deduce aver presentato nell’anno 1995, in quanto non vi è prova alcuna, in questo giudizio, degli esiti di tale istanza di condono.
Ed infine, non giova alla tesi della ricorrente il rilievo dell’indipendenza del procedimento penale rivolto all’acquisizione, rispetto a quello amministrativo, posto che l’acquisizione dell’area di sedime è avvenuta, nel caso che ci occupa, legittimamente, per effetto della sequenza procedimentale di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001.
Le circostanze sopra evidenziate, ovvero la constatata intangibilità dei procedimenti acquisitivi dell’area di sedime, precludono, dunque, al Collegio l’accertamento del diritto della ricorrente alla restituzione di tale area.
Quanto alla domanda con cui la ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio, serbato dall’Ufficio sulla diffida del 19/9/2024, il Collegio osserva che il limite al ricorso alla procedura del silenzio-rifiuto trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 9.7.2013, n. 3634).
Anche a voler considerare l’atto di diffida come una implicita richiesta di riesame, in autotutela, del provvedimento n. -OMISSIS-, poi, deve comunque escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere dell’Amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame in autotutela di un proprio provvedimento ormai divenuto inoppugnabile. Depone, in tal senso, la consolidata giurisprudenza secondo cui "non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio -rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 28 ottobre 2020, n. 647), atteso che “il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a.” (Consiglio di Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 539)”
Per tali ragioni, il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, in favore del Comune di Napoli, nella misura di euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IT CE | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.