Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3284 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nell’interesse del figlio minorenne -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza n. 1853/2025 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana in data 14.11.2025 nella causa n.r.g. 2819/2025, con cui veniva dichiarata l’irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito, e, quindi, per l’accoglimento del ricorso originariamente proposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EA CC e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Viene all’esame del Collegio il ricorso T.A.R. Toscana n.r.g. 3284/2025 (notificato e depositato il 19 novembre 2025), per la revocazione della sentenza T.A.R. Toscana n. 1853 del 14 novembre 2025, con cui fu definito in rito il ricorso T.A.R. Toscana n.r.g. 2819/2025, segnatamente con declaratoria d’irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito, in quanto effettuato il 9 ottobre 2025, dopo 32 giorni dalla notifica, risalente al 7 settembre 2025.
2) Al riguardo, giova premettere che con l’originario ricorso n.r.g. T.A.R. Toscana 2819/2025 parte ricorrente, nell’interesse proprio e del figlio minorenne, si è doluta del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2025 e notificato il successivo 8 agosto 2025, con il quale la Prefettura di Firenze ha revocato le misure di accoglienza riconosciute alla ricorrente e al figlio minore, per il fatto che entrambi (cittadini ucraini beneficiari della protezione temporanea), in data 24 febbraio 2025, si sono allontanati volontariamente dal centro ospitante rendendosi irreperibili.
3) Nel ricorso originario, parte ricorrente esponeva in fatto che:
- a) il nucleo familiare, composto dalla ricorrente e dal figlio minore, è stato temporaneamente accolto presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Fiesole, gestito dalla cooperativa -OMISSIS- S.r.l.;
- b) nel periodo di permanenza a Fiesole, il minore è stato regolarmente iscritto alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Fiesole, dove ha frequentato due anni scolastici, apprendendo la lingua italiana e instaurando relazioni significative con compagni e docenti;
- c) nel mese di gennaio 2025, la ricorrente è stata informata della chiusura del centro di accoglienza di Fiesole, e del suo trasferimento “d’ufficio” in altro centro ubicato a San Donnino, senza che ci fosse alcuna preventiva comunicazione dei responsabili della struttura o dell’amministrazione competente;
- d) in ragione del gravissimo pregiudizio per il minore, che avrebbe dovuto, a metà anno, cambiare scuola e i centri sportivi frequentati, dismettendo cosi di frequentare i compagni con i quali nel corso dei due anni di permanenza a Fiesole ha instaurato relazioni affettive e sociali, la ricorrente ha chiesto ai responsabili del centro la possibilità di proseguire, in loco, l’accoglienza, quanto meno per consentire al minore di terminare l’anno scolastico, il tutto considerando che a Fiesole sono presenti altri centri di accoglienza;
- e) non ricevendo riscontri, la ricorrente è stata costretta a chiedere ospitalità ad una amica per il tempo necessario a che il figlio concludesse l’anno scolastico;
- f) con comunicazione del 24.02.2025, i responsabili del centro di accoglienza di Fiesole informavano la Prefettura di Firenze che la ricorrente ed il figlio si erano allontanati volontariamente e la Prefettura emetteva il provvedimento di revoca impugnato.
3.1) Col primo motivo di ricorso originario, si denunciava la violazione del contraddittorio procedimentale, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, che, se recapitata, avrebbe consentito alla ricorrente di far valere le proprie ragioni.
3.2) Col secondo motivo di ricorso originario, si denunciava che:
- a) la ricorrente non ha rinunciato alle misure di accoglienza né ha voluto abbandonare il centro di Fiesole;
- b) la ricorrente avrebbe formalmente rappresentato il pregiudizio recato al minore dal trasferimento e, quindi, la necessità di permanere a Fiesole per consentire al figlio di completare l’anno scolastico, dicendosi disposta a provvedere da sé, tramite la rete di conoscenze sul territorio, fino al completamento dell’anno scolastico, all’esito del quale si sarebbe, suo malgrado, trasferita.
3.3) Col terzo motivo di ricorso originario, si denunciava difetto di istruttoria, di motivazione e di proporzionalità.
3.4) Col quarto motivo di ricorso originario, si denunciava la violazione dell’interesse superiore del minore.
4) Il ricorso fu definito, come detto, con sentenza n. 1853/2025, che lo dichiarò irricevibile per tardività del deposito.
5) Con il ricorso qui in esame, T.A.R. Toscana n.r.g. 3284/2025, parte ricorrente chiede, ai sensi degli artt.-OMISSIS- c.p.a. e 395-396 c.p.c., la revocazione della suddetta sentenza per errore di fatto, in quanto il ricorso originario (T.A.R. Toscana n.r.g. 2819/2025) non fu notificato il 7 settembre 2025, come si afferma in quella sentenza, ma in data 7 ottobre 2025, con la conseguenza che il relativo deposito, effettuato il 9 ottobre 2025, era tempestivo. Parte ricorrente chiede quindi che, previa rescissione della sentenza n. 1853/2025, sia accolto il ricorso originariamente proposto.
6) Nel presente giudizio (n.r.g. 3284/2025), parte ricorrente è stata anche ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta provvedimento n.-OMISSIS- del 24 novembre 2025, reso dall’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R.
7) All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, il ricorso per revocazione è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Va osservato che, effettivamente, il ricorso originario (n.r.g. 2819/2025) fu notificato il 7 ottobre 2025, comunque entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, intervenuta l’8 agosto 2025 (e considerata la sospensione feriale). Tuttavia, nel fascicolo telematico n.r.g. 2819/2025, alla voce “ Notifiche ”, risulta erroneamente riportata la data della notifica al 7 settembre 2025, che ha all’evidenza indotto in errore il Collegio giudicante.
2) Quindi, sussistendo l’errore di fatto, va revocata la sentenza T.A.R. Toscana n. 1853 del 14 novembre 2025.
3) Possono quindi essere esaminate le censure proposte con il ricorso originario n.r.g. 2819/2025.
3.1) Ebbene, è fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata attivazione del contradditorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Al riguardo, va osservato che nel provvedimento impugnato non si fa proprio stato dell’invio di tale comunicazione. Se fosse stato garantito il contraddittorio procedimentale, l’Amministrazione avrebbe potuto valutare le circostanze fattuali addotte dalla ricorrente e relative alla necessità di completamento dell’anno scolastico del figlio, non potendosi all’evidenza ritenere che la revoca adottata nel caso di specie sia un atto vincolato.
3.2) L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento degli altri motivi, i quali fanno riferimento al merito della posizione della ricorrente (e del figlio), che, proprio in ragione dell’omesso contraddittorio procedimentale, forma oggetto di potere amministrativo non esercitato. In proposito, va comunque precisato che, considerato che il provvedimento di revoca è stato reso il 27 febbraio 2025 a fronte di un allontanamento comunicato il 24 febbraio 2025, il breve lasso di tempo di 3 giorni, in mancanza di altre circostanze che possano chiaramente testimoniare un intento effettivamente abdicativo, non può deporre nel senso di una inequivoca volontà di abbandono, come già chiarito da questa Sezione in casi analoghi (v., da ultimo, sentenza T.A.R. Toscana n. 1324 del 10 luglio 2025).
3.3) Il ricorso originario T.A.R. Toscana n.r.g. 2819/2025 va quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di revoca reso dalla Prefettura di Firenze prot. n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2025.
4) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
5) Considerata, inoltre, l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, si liquida il compenso professionale all’Avv. Daniela Consoli – abilitata al patrocinio a spese dello Stato nell’apposita lista per il diritto amministrativo predisposta dall’Ordine forense di appartenenza (Firenze) – secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, decisionale 1.735,00 euro), con ulteriore dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi si quantifica l’onorario nella metà di 3.613,00 euro, cioè in complessivi euro 1.806,50 (milleottocentosei/50), a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:
- a) revoca la sentenza T.A.R. Toscana n. 1853 del 14 novembre 2025;
- b) accoglie il ricorso originario T.A.R. Toscana n.r.g. 2819/2025 nei termini e per gli effetti di cui in motivazione;
- c) compensa le spese di lite;
- d) liquida il compenso professionale all’Avv. Daniela Consoli in euro 1.806,50 (milleottocentosei/50), cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e del figlio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA CA, Presidente
EA CC, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA CC | SA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.