TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 393
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Errore di fatto nel computo dei termini di deposito del ricorso originario

    Il Collegio ha accertato che la notifica del ricorso originario è avvenuta in data 7 ottobre 2025, confermando l'errore di fatto che ha indotto in errore il precedente Collegio giudicante.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che l'Amministrazione non ha dato prova dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento e che, garantito il contraddittorio, avrebbe potuto valutare le circostanze addotte dalla ricorrente.

  • Altro
    Difetto di istruttoria, motivazione e proporzionalità; violazione dell'interesse superiore del minore

    L'accoglimento del primo motivo ha reso superfluo l'esame dei restanti motivi, in quanto attinenti al merito della posizione della ricorrente, che non è stato esercitato dall'Amministrazione a causa dell'omesso contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 393
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 393
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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