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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1199/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE LANZA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE LA ROSA MONACO, giusta procura in atti;
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. SILVIA DISTEFANO, giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATI
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26.09.2023, ha proposto appello Parte_1 innanzi a questa Corte per la riforma integrale della sentenza n. 1181/2023 pubblicata il 27.07.2023, con cui il Tribunale di Ragusa così statuiva:
“- rigetta la querela di falso proposta in via incidentale da (c.f.: Parte_1
) contro il verbale dei vigili urbani del 25/6/2016; C.F._1
- rigetta la domanda formulata da (c.f.: ) nei Parte_1 C.F._1 confronti di (p.i.: ), (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (c.f.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
- condanna (c.f.: ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(p.i.: ) le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1 P.IVA_1
7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
- condanna (c.f.: ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ) e (c.f.: ), in
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta”.
Si sono costituiti congiuntamente e chiedendo il rigetto Parte_2 Parte_3 dell'appello.
Anche la società si è costituita deducendo l'infondatezza del proposto del Controparte_1 gravame e chiedendo il suo rigetto.
Con ordinanza del 15.2.2024, rigettata la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., proposta da parte appellante, è stata disposta la comunicazione ex art. 71 c.p.c. degli atti al Procuratore Generale presso questa Corte di appello.
Successivamente, con ordinanza resa all'udienza del 15.5.2025 questa Corte ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alle seguenti condizioni: “- pagamento da parte della in favore dell'appellante della complessiva somma di € 5.000,00 a Controparte_1 completo soddisfo di ogni pretesa risarcitoria;
- compensazione tra tutte le parti di tutte le spese”.
pagina 2 di 4 All'udienza di rinvio, tenutasi il 15 settembre 2025, la tramite il proprio procuratore, ha Controparte_2 dichiarato che, in adesione alla proposta conciliativa formulata da questa Corte e concordemente alle controparti, aveva provveduto a pagare all'appellante la somma di € 5.000.00, a tacitazione di ogni pretesa, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con le spese di registrazione a carico al 50% tra il sig. e la Pt_1 Controparte_3
Le altre parti, comparse a mezzo dei rispettivi procuratori, hanno confermato quanto sopra e, insieme alla hanno chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Controparte_2
Alla stessa udienza la causa è stata posta in decisione senza assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che le parti hanno conciliato la causa in base alla proposta formulata da questa Corte, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., all'udienza del 15 maggio 2025, definendo ogni questione derivante dal presente giudizio di appello, nonché ogni profilo comunque connesso alla controversia insorte tra le stesse.
Pertanto, congiuntamente le parti hanno concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'intero giudizio.
Ora, nella specie, atteso che le parti attraverso la suindicata accettazione hanno posto fine alla lite devoluta innanzi a questa Corte di appello nei termini esplicitati nel verbale del 15 maggio 2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia in esame, essendo evidentemente venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del presente giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
Come detto, le parti hanno composto ogni aspetto della controversia in esame, compreso il regolamento delle spese processuali, da intendersi (per volontà delle parti) compensate quanto al primo e al secondo grado del giudizio (le spese di registrazione a carico al 50% tra il sig. e la . Pt_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 1199/2023 R.G., avente ad oggetto appello promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 1181/2023 pubblicata il 27 ottobre 2023 Parte_2 Parte_3 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1592/2017 R.G.),
pagina 3 di 4 dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia in esame per intervenuta accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania il 15 settembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1199/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE LANZA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE LA ROSA MONACO, giusta procura in atti;
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. SILVIA DISTEFANO, giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATI
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26.09.2023, ha proposto appello Parte_1 innanzi a questa Corte per la riforma integrale della sentenza n. 1181/2023 pubblicata il 27.07.2023, con cui il Tribunale di Ragusa così statuiva:
“- rigetta la querela di falso proposta in via incidentale da (c.f.: Parte_1
) contro il verbale dei vigili urbani del 25/6/2016; C.F._1
- rigetta la domanda formulata da (c.f.: ) nei Parte_1 C.F._1 confronti di (p.i.: ), (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (c.f.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
- condanna (c.f.: ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(p.i.: ) le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1 P.IVA_1
7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
- condanna (c.f.: ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ) e (c.f.: ), in
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta”.
Si sono costituiti congiuntamente e chiedendo il rigetto Parte_2 Parte_3 dell'appello.
Anche la società si è costituita deducendo l'infondatezza del proposto del Controparte_1 gravame e chiedendo il suo rigetto.
Con ordinanza del 15.2.2024, rigettata la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., proposta da parte appellante, è stata disposta la comunicazione ex art. 71 c.p.c. degli atti al Procuratore Generale presso questa Corte di appello.
Successivamente, con ordinanza resa all'udienza del 15.5.2025 questa Corte ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alle seguenti condizioni: “- pagamento da parte della in favore dell'appellante della complessiva somma di € 5.000,00 a Controparte_1 completo soddisfo di ogni pretesa risarcitoria;
- compensazione tra tutte le parti di tutte le spese”.
pagina 2 di 4 All'udienza di rinvio, tenutasi il 15 settembre 2025, la tramite il proprio procuratore, ha Controparte_2 dichiarato che, in adesione alla proposta conciliativa formulata da questa Corte e concordemente alle controparti, aveva provveduto a pagare all'appellante la somma di € 5.000.00, a tacitazione di ogni pretesa, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con le spese di registrazione a carico al 50% tra il sig. e la Pt_1 Controparte_3
Le altre parti, comparse a mezzo dei rispettivi procuratori, hanno confermato quanto sopra e, insieme alla hanno chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Controparte_2
Alla stessa udienza la causa è stata posta in decisione senza assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che le parti hanno conciliato la causa in base alla proposta formulata da questa Corte, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., all'udienza del 15 maggio 2025, definendo ogni questione derivante dal presente giudizio di appello, nonché ogni profilo comunque connesso alla controversia insorte tra le stesse.
Pertanto, congiuntamente le parti hanno concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'intero giudizio.
Ora, nella specie, atteso che le parti attraverso la suindicata accettazione hanno posto fine alla lite devoluta innanzi a questa Corte di appello nei termini esplicitati nel verbale del 15 maggio 2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia in esame, essendo evidentemente venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del presente giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
Come detto, le parti hanno composto ogni aspetto della controversia in esame, compreso il regolamento delle spese processuali, da intendersi (per volontà delle parti) compensate quanto al primo e al secondo grado del giudizio (le spese di registrazione a carico al 50% tra il sig. e la . Pt_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 1199/2023 R.G., avente ad oggetto appello promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 1181/2023 pubblicata il 27 ottobre 2023 Parte_2 Parte_3 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1592/2017 R.G.),
pagina 3 di 4 dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia in esame per intervenuta accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania il 15 settembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4