CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 971/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT NT EL MA, Presidente
D'IMME' FRANCESCO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210063948735503 QUOTA CONSORTIL 2018
- RUOLO n. 2021/003525 QUOTA CONSORTIL 2016
- RUOLO n. 2021/003527 QUOTA CONSORTIL 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220058858176503 QUOTA CONSORTIL 2018
- RUOLO n. 2022/002933 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste per l'annullamento della cartella.
Si riporta altresì alle sentenze di accoglimento che hanno riguardato gli altri eredi e chiede la condanna alle spese.
Nessuno è presente per gli enti resistenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso vengono impugnati i recuperi disposti dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e trasfusi in due cartelle di pagamento:
- n. 293.2021.00639487355.03 con la quale viene recuperato con ruolo istituzionale n. 2021-003525 l'importo di € 4.406,00 e con ruolo istituzionale straordinario n. 2021-003527 l'importo di € 925,00, entrambi a titolo di miglioramento fondiario, quale contributo dovuto nel 2016 per la disponibilità di diversi terreni nel territorio di Ispica;
- n.293.2022.00588581765.03 con la quale viene recuperato con ruolo istituzionale n. 2022-002933 l'importo di € 5.790,00 a titolo di miglioramento fondiario, quale contributo dovuto nel 2018 per la disponibilità di diversi terreni nel territorio di Ispica.
Ricorrente1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, premette di avere ricevuto gli atti impugnati in data 29.01.2025 e documenta la notifica a mezzo PEC del ricorso, consegnato in data
17.02.2025 nelle caselle di destinazione del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa ( ragusa@pec. consorzibonificasicilia.it ) e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ( protocollo@pec.agenziariscossione. gov.it e Email_4 ), nonché il successivo deposito nel PTT in data 19.02.2025.
Lamenta:
- l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., dei contributi relativi agli anni 2016 e 2018 richiesti con le due contestate cartelle di pagamento;
- l'illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate per erroneo addebito dell'intero dei contributi consortili richiesti per gli anni 2016 e 2018 poiché il debito ereditario, pervenuto dalla de cuius Nominativo3, non rientrando ai sensi dell'ex art. 1295 c.c. in una comunione ereditaria deve essere ripartito pro quota tra i tre figli eredi;
- la nullità delle cartelle di pagamento per assoluta mancanza di motivazione in relazione alla causale del presunto credito vantato dal Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;
- l'illegittimità del richiesto contributo poiché nessun intervento per le opere di bonifica è mai stato posto in essere dal suddetto consorzio di bonifica né risulta essere stata fornita acqua ai fondi per i quali sono stati iscritti a ruolo le somme vantate. Conclude chiedendo l'annullamento delle cartelle impugnate, con vittoria di spese.
Con nota depositata il 03.07.2025, previa notifica a mezzo PEC alle parti chiamate in causa, parte ricorrente a seguito della sentenza n. 5007/2025 con la quale sono state annullate le stesse cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso, impugnate da altro coobbligato in solido, avanza istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
Con l'assistenza dell'Avv. Difensore_2, in data 27.07.2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
In via preliminare rileva l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Catania ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 546/92.
Sulla sostenuta prescrizione dei contributi consortili, evidenzia che con ordinanza n. 13139 del 27 Aprile
2022 la Corte di Cassazione ha chiarito in via definitiva che anche il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica “equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione”, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Inoltre, ai fini della decorrenza del termine, occorre tenere conto delle disposizioni emergenziali introdotte a seguito dell'emergenza Covid-19.
In riferimento alla sostenuta tesi difensiva secondo la quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditati in proporzione delle loro quote, rileva che in campo fiscale opera la regola della solidarietà tributaria, secondo la quale a ciascun erede può essere richiesto l'integrale pagamento del debito, salvo poi per questi il diritto di rivalsa sugli altri.
In ordine al difetto di motivazione degli atti impugnati, osserva che l'Agente della riscossione notifica l'atto esattoriale sulla base dei dati formati e trasmessi dall'Ente impositore, conseguentemente qualunque vizio relativo ai dati inseriti nelle cartelle di pagamento deve essere fatto valere, nel caso in esame, nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa.
In ogni caso, le cartelle di pagamento impugnate sono pienamente legittime in quanto sono state redatte in conformità al Modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze per come disposto dall'art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/73, modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e riportano tutti i dati necessari ad identificare le somme iscritte a ruolo.
Sulla sostenuta non debenza degli importi richiesti per mancanza di interventi di manutenzione da parte del
Consorzio di Bonifica, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Conclude chiedendo di dichiarare il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di competenza esclusiva dell'Ente impositore e di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione. Oltre al rigetto del ricorso chiede il favore delle spese.
Nelle memorie depositate l'11.09.2025, parte ricorrente ribadisce le doglianze poste in ricorso introduttivo osservando che è intervenuta una sentenza favorevole al coobbligato ( Nominativo2 ER ) che ha autonomamente impugnato le medesime iscrizioni a ruolo portate nelle cartelle di pagamento n.
293.2021.00639487355.03 e n. 293.2022.00588581765.03. Inoltre, sostiene infondata l'eccezione dell'ADER sull'incompetenza territoriale del giudice adito e la maturata prescrizione quinquennale del credito vantato.
Parte ricorrente in data 14.10.2025 deposita sentenza favorevole resa nei confronti di altro coobbligato e nella nota depositata in data 20.11.2025 chiede la trattazione della controversia in udienza pubblica.
Il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa non si costituisce in giudizio. All'udienza del 28.01.2026, la Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catania per essere in tesi competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, in relazione alla domiciliazione del Consorzio di Bonifica di Ragusa.
Ai fini della competenza territoriale della Corte tributaria si richiama quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, secondo il quale: “1. le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”. Nel caso in esame risultando impugnate due cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Catania, con doglianze anche per vizi propri dell'atto, non si può che confermare la competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
Nel merito, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, per come di seguito motivato.
Il recupero a titolo di miglioramento fondiario disposto dal Consorzio di Bonifica di Ragusa su terreni siti in territorio di Ispica in capo, a seguito del decesso di Nominativo3 veniva trasferito sui legittimi eredi e precisamente: Ricorrente1, Nominativo2 e Nominativo2.
Agli eredi sono state notificate diverse distinte cartelle di pagamento, pur se riferite alle stesse iscrizioni a ruolo, alle stesse annualità ed agli stessi importi.
I tre eredi hanno proposto separati ricorsi.
Il ricorso proposto da Nominativo2, iscritto al n. RGR 1364/2025, risulta definito e la relativa sentenza n. 5007/2025, emessa ex art. 47 ter D.Lgs. 546/1992 il 5 giugno 2025 e depositata il 10 giugno
2025, ha annullato le cartelle di pagamento n.29320220058858176501 e n. 29320210063948735501, con la seguente motivazione: “Si deve infatti evidenziare che a fronte delle specifiche contestazioni della ricorrente, parte resistente non ha provato che il fondo della ricorrente faccia parte del comprensorio consortile, che abbia effettuato opere di bonifica al fondo della ricorrente e che abbia fornito acqua ad uso irriguo alla stessa;
neppure ha provato l'esistenza di un piano di classifica, validamente approvato, rilevandosi che in assenza di tale piano non possono essere individuati i benefici che gli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica possono trarre dalla esecuzione delle opere di bonifica. In definitiva, non è stato dimostrato da parte del resistente quali benefici abbiano tratto il terreno di proprietà della ricorrente e a tal proposito è la legge che impone che l'imposizione sia subordinata al vantaggio che se ne trae da un determinato servizio. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8960 del 14/10/1996 ha statuito che affinché sussista l'obbligo contributivo occorre che la proprietà di un immobile incluso nel perimetro del comprensorio consortile tragga '. vantaggio dalle opere eseguite dal Consorzio e che tale vantaggio sia diretto e specifico conseguibile grazie alla bonifica e tale da tradursi in un incremento di valore del bene;
finché non ci saranno benefici diretti e concreti e finché non ci sarà un Piano di classifica approvato che tenga conto delle effettive caratteristiche irrigue e idrauliche, le iscrizioni a ruolo al riguardo sono da considerare illegittime. L'accoglimento di tale motivo di doglianza esonera dall'esaminare gli altri fatti valere da parte ricorrente. In definitiva, vanno annullate le due cartelle di pagamento impugnate".
Gli stessi ruoli n. 2021-003525, n. 2021-003527 e n. 2022-002933, emessi per il recupero del contributo dovuto nel 2016 e nel 2018 a titolo di miglioramento fondiario, contestati dalla coerede, nella presente controversia risultano essere stati trasfusi nelle cartelle di pagamento n. 293.2022.00588581765.03 e n.
293.2021.00639487355.03 notificate a Ricorrente1. Pertanto, non si può prescindere dall'esito della controversia che ha interessato la coerede
Nominativo2, ai fini della definizione del presente ricorso.
Sul punto basta richiamare il condiviso avviso di legittimità, (Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 33436 del 27/12/2018), per cui: “ Stante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario, in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla - anche parzialmente - l'atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta "inter alios
" potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso.
In conseguenza di quanto sopra (ed anche per la omessa prova a carico del Consorzio, quanto meno a confutazione di quanto dedotto), va dichiarata la illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate che pertanto vanno annullate.
Pertanto, essendo già state annullate le medesime iscrizioni a ruolo, portate in cartelle esattoriali notificate ad altro obbligato in solido, ne consegue l'annullamento anche delle cartelle contestate nel presente giudizio, per le medesime considerazioni fatte proprie dal Collegio, e dei medesimi titoli gravati nel presente giudizio ad iniziativa di altro coobbligato.
Assorbite e superate le altre questioni.
Per quanto prima motivato, la Corte ritiene di dover accogliere il ricorso e di dover condannare sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa alle spese di lite a favore di parte ricorrente nella misura di € 600,00, oltre il 15 % per generali, CPA ed IVA.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che il Consorzio di
Bonifica n. 8 di Ragusa alle spese di lite a favore di parte ricorrente, ciascuno nella misura di € 600,00, oltre il 15 % per generali, CPA ed IVA. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco D'Immè Dott. Antonino Angelo Maria Matarazzo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT NT EL MA, Presidente
D'IMME' FRANCESCO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210063948735503 QUOTA CONSORTIL 2018
- RUOLO n. 2021/003525 QUOTA CONSORTIL 2016
- RUOLO n. 2021/003527 QUOTA CONSORTIL 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220058858176503 QUOTA CONSORTIL 2018
- RUOLO n. 2022/002933 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste per l'annullamento della cartella.
Si riporta altresì alle sentenze di accoglimento che hanno riguardato gli altri eredi e chiede la condanna alle spese.
Nessuno è presente per gli enti resistenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso vengono impugnati i recuperi disposti dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e trasfusi in due cartelle di pagamento:
- n. 293.2021.00639487355.03 con la quale viene recuperato con ruolo istituzionale n. 2021-003525 l'importo di € 4.406,00 e con ruolo istituzionale straordinario n. 2021-003527 l'importo di € 925,00, entrambi a titolo di miglioramento fondiario, quale contributo dovuto nel 2016 per la disponibilità di diversi terreni nel territorio di Ispica;
- n.293.2022.00588581765.03 con la quale viene recuperato con ruolo istituzionale n. 2022-002933 l'importo di € 5.790,00 a titolo di miglioramento fondiario, quale contributo dovuto nel 2018 per la disponibilità di diversi terreni nel territorio di Ispica.
Ricorrente1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, premette di avere ricevuto gli atti impugnati in data 29.01.2025 e documenta la notifica a mezzo PEC del ricorso, consegnato in data
17.02.2025 nelle caselle di destinazione del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa ( ragusa@pec. consorzibonificasicilia.it ) e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ( protocollo@pec.agenziariscossione. gov.it e Email_4 ), nonché il successivo deposito nel PTT in data 19.02.2025.
Lamenta:
- l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., dei contributi relativi agli anni 2016 e 2018 richiesti con le due contestate cartelle di pagamento;
- l'illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate per erroneo addebito dell'intero dei contributi consortili richiesti per gli anni 2016 e 2018 poiché il debito ereditario, pervenuto dalla de cuius Nominativo3, non rientrando ai sensi dell'ex art. 1295 c.c. in una comunione ereditaria deve essere ripartito pro quota tra i tre figli eredi;
- la nullità delle cartelle di pagamento per assoluta mancanza di motivazione in relazione alla causale del presunto credito vantato dal Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;
- l'illegittimità del richiesto contributo poiché nessun intervento per le opere di bonifica è mai stato posto in essere dal suddetto consorzio di bonifica né risulta essere stata fornita acqua ai fondi per i quali sono stati iscritti a ruolo le somme vantate. Conclude chiedendo l'annullamento delle cartelle impugnate, con vittoria di spese.
Con nota depositata il 03.07.2025, previa notifica a mezzo PEC alle parti chiamate in causa, parte ricorrente a seguito della sentenza n. 5007/2025 con la quale sono state annullate le stesse cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso, impugnate da altro coobbligato in solido, avanza istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
Con l'assistenza dell'Avv. Difensore_2, in data 27.07.2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
In via preliminare rileva l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Catania ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 546/92.
Sulla sostenuta prescrizione dei contributi consortili, evidenzia che con ordinanza n. 13139 del 27 Aprile
2022 la Corte di Cassazione ha chiarito in via definitiva che anche il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica “equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione”, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Inoltre, ai fini della decorrenza del termine, occorre tenere conto delle disposizioni emergenziali introdotte a seguito dell'emergenza Covid-19.
In riferimento alla sostenuta tesi difensiva secondo la quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditati in proporzione delle loro quote, rileva che in campo fiscale opera la regola della solidarietà tributaria, secondo la quale a ciascun erede può essere richiesto l'integrale pagamento del debito, salvo poi per questi il diritto di rivalsa sugli altri.
In ordine al difetto di motivazione degli atti impugnati, osserva che l'Agente della riscossione notifica l'atto esattoriale sulla base dei dati formati e trasmessi dall'Ente impositore, conseguentemente qualunque vizio relativo ai dati inseriti nelle cartelle di pagamento deve essere fatto valere, nel caso in esame, nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa.
In ogni caso, le cartelle di pagamento impugnate sono pienamente legittime in quanto sono state redatte in conformità al Modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze per come disposto dall'art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/73, modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e riportano tutti i dati necessari ad identificare le somme iscritte a ruolo.
Sulla sostenuta non debenza degli importi richiesti per mancanza di interventi di manutenzione da parte del
Consorzio di Bonifica, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Conclude chiedendo di dichiarare il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di competenza esclusiva dell'Ente impositore e di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione. Oltre al rigetto del ricorso chiede il favore delle spese.
Nelle memorie depositate l'11.09.2025, parte ricorrente ribadisce le doglianze poste in ricorso introduttivo osservando che è intervenuta una sentenza favorevole al coobbligato ( Nominativo2 ER ) che ha autonomamente impugnato le medesime iscrizioni a ruolo portate nelle cartelle di pagamento n.
293.2021.00639487355.03 e n. 293.2022.00588581765.03. Inoltre, sostiene infondata l'eccezione dell'ADER sull'incompetenza territoriale del giudice adito e la maturata prescrizione quinquennale del credito vantato.
Parte ricorrente in data 14.10.2025 deposita sentenza favorevole resa nei confronti di altro coobbligato e nella nota depositata in data 20.11.2025 chiede la trattazione della controversia in udienza pubblica.
Il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa non si costituisce in giudizio. All'udienza del 28.01.2026, la Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catania per essere in tesi competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, in relazione alla domiciliazione del Consorzio di Bonifica di Ragusa.
Ai fini della competenza territoriale della Corte tributaria si richiama quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, secondo il quale: “1. le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”. Nel caso in esame risultando impugnate due cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Catania, con doglianze anche per vizi propri dell'atto, non si può che confermare la competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
Nel merito, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, per come di seguito motivato.
Il recupero a titolo di miglioramento fondiario disposto dal Consorzio di Bonifica di Ragusa su terreni siti in territorio di Ispica in capo, a seguito del decesso di Nominativo3 veniva trasferito sui legittimi eredi e precisamente: Ricorrente1, Nominativo2 e Nominativo2.
Agli eredi sono state notificate diverse distinte cartelle di pagamento, pur se riferite alle stesse iscrizioni a ruolo, alle stesse annualità ed agli stessi importi.
I tre eredi hanno proposto separati ricorsi.
Il ricorso proposto da Nominativo2, iscritto al n. RGR 1364/2025, risulta definito e la relativa sentenza n. 5007/2025, emessa ex art. 47 ter D.Lgs. 546/1992 il 5 giugno 2025 e depositata il 10 giugno
2025, ha annullato le cartelle di pagamento n.29320220058858176501 e n. 29320210063948735501, con la seguente motivazione: “Si deve infatti evidenziare che a fronte delle specifiche contestazioni della ricorrente, parte resistente non ha provato che il fondo della ricorrente faccia parte del comprensorio consortile, che abbia effettuato opere di bonifica al fondo della ricorrente e che abbia fornito acqua ad uso irriguo alla stessa;
neppure ha provato l'esistenza di un piano di classifica, validamente approvato, rilevandosi che in assenza di tale piano non possono essere individuati i benefici che gli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica possono trarre dalla esecuzione delle opere di bonifica. In definitiva, non è stato dimostrato da parte del resistente quali benefici abbiano tratto il terreno di proprietà della ricorrente e a tal proposito è la legge che impone che l'imposizione sia subordinata al vantaggio che se ne trae da un determinato servizio. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8960 del 14/10/1996 ha statuito che affinché sussista l'obbligo contributivo occorre che la proprietà di un immobile incluso nel perimetro del comprensorio consortile tragga '. vantaggio dalle opere eseguite dal Consorzio e che tale vantaggio sia diretto e specifico conseguibile grazie alla bonifica e tale da tradursi in un incremento di valore del bene;
finché non ci saranno benefici diretti e concreti e finché non ci sarà un Piano di classifica approvato che tenga conto delle effettive caratteristiche irrigue e idrauliche, le iscrizioni a ruolo al riguardo sono da considerare illegittime. L'accoglimento di tale motivo di doglianza esonera dall'esaminare gli altri fatti valere da parte ricorrente. In definitiva, vanno annullate le due cartelle di pagamento impugnate".
Gli stessi ruoli n. 2021-003525, n. 2021-003527 e n. 2022-002933, emessi per il recupero del contributo dovuto nel 2016 e nel 2018 a titolo di miglioramento fondiario, contestati dalla coerede, nella presente controversia risultano essere stati trasfusi nelle cartelle di pagamento n. 293.2022.00588581765.03 e n.
293.2021.00639487355.03 notificate a Ricorrente1. Pertanto, non si può prescindere dall'esito della controversia che ha interessato la coerede
Nominativo2, ai fini della definizione del presente ricorso.
Sul punto basta richiamare il condiviso avviso di legittimità, (Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 33436 del 27/12/2018), per cui: “ Stante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario, in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla - anche parzialmente - l'atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta "inter alios
" potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso.
In conseguenza di quanto sopra (ed anche per la omessa prova a carico del Consorzio, quanto meno a confutazione di quanto dedotto), va dichiarata la illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate che pertanto vanno annullate.
Pertanto, essendo già state annullate le medesime iscrizioni a ruolo, portate in cartelle esattoriali notificate ad altro obbligato in solido, ne consegue l'annullamento anche delle cartelle contestate nel presente giudizio, per le medesime considerazioni fatte proprie dal Collegio, e dei medesimi titoli gravati nel presente giudizio ad iniziativa di altro coobbligato.
Assorbite e superate le altre questioni.
Per quanto prima motivato, la Corte ritiene di dover accogliere il ricorso e di dover condannare sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa alle spese di lite a favore di parte ricorrente nella misura di € 600,00, oltre il 15 % per generali, CPA ed IVA.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che il Consorzio di
Bonifica n. 8 di Ragusa alle spese di lite a favore di parte ricorrente, ciascuno nella misura di € 600,00, oltre il 15 % per generali, CPA ed IVA. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco D'Immè Dott. Antonino Angelo Maria Matarazzo